Pronuncia 107/1962 — Rel. Giovanni Cassandro
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia, recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1962 dal Pretore di San Cipriano Picentino nel procedimento civile vertente tra Bilotti Ciro e Giannetti Massimo, iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bilotti Ciro e Giannetti Massimo; udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 ha relazione del Giudice Giovanni Cassandro; uditi l'avv. Bruno Mazzarelli, per Giannetti Massimo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. :
Cipriano Picentino è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia, il quale è stato recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, in virtù della delega legislativa contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741.
Tale articolo stabilisce l'improcedibilità della domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione dei contratti collettivi qualora, precedentemente, la controversia non sia stata sottoposta all'esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il Pretore di S. Cipriano premette che l'esame della questione comporta l'indagine preliminare sulla legittimità costituzionale della legge di delegazione, ma non propone alla Corte la relativa questione di costituzionalità, limitandosi a ricordare che essa è stata sottoposta alla Corte da altre Autorità giudiziarie. Solo oggetto perciò di questo giudizio è la questione di costituzionalità del ricordato art. 55, la cui risoluzione, a detta del Pretore, sarebbe necessaria qualora la Corte concludesse per la non fondatezza della questione preliminare.
Ad avviso del Pretore, la norma contenuta nell'art. 55 del ricordato contratto collettivo potrebbe essere viziata di illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo: il primo, di essere una norma di carattere, dice il Pretore, paraprocessuale e, come tale, estranea al fine posto dalla legge di delegazione al legislatore delegato, che è quello di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti i lavoratori appartenenti a una medesima categoria; l'altro, che la norma sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che sancisce il diritto dei cittadini ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Infatti, la norma impugnata introdurrebbe di nuovo nel nostro ordinamento un istituto (artt. 430 e 431 del Codice di procedura civile) che, caduto il regime corporativo, è stato ritenuto non più operante, rimettendone in più l'applicazione ad associazioni private, quali sono attualmente i sindacati, che potrebbero negarla al lavoratore non iscritto, con la conseguenza che a quest'ultimo sarebbe precluso di adire l'Autorità giudiziaria.
Né sussisterebbe la violazione dell'art. 24 della Costituzione perché:
Non sussisterebbe nemmeno la violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la ragione che la improcedibilità della domanda avrebbe carattere temporaneo e lascerebbe integro il diritto di agire in giudizio e nel caso in cui l'esame della controversia da parte delle rispettive associazioni sindacali non consegua alcun esito e nell'altro in cui non si possa addivenire nemmeno a tale esame.
Secondo l'Avvocatura, il giudice a quo avrebbe permesso di accertare se l'art. 55 del contratto collettivo sia stato recepito oppure no nel decreto delegato. Sostiene, infatti, l'Avvocatura che il decreto delegato, disponendo che i rapporti di lavoro considerati nelle premesse sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi, lascia all'interprete di stabilire il contenuto delle norme e quindi, nel caso, di stabilire se l'art. 55 debba ritenersi non recepito, in quanto estraneo al trattamento economico e normativo e contrario alle norme della Costituzione. In questo caso mancherebbe la norma oggetto della sollevata questione di costituzionalità.
Se, viceversa, l'esame avesse condotto a ritenere la norma dell'art. 55 recepita nel decreto delegato, in quanto contenuta nei limiti della delegazione e non contrastante con norme costituzionali, tale norma si sarebbe dovuta considerare legittima e la sollevata questione di costituzionalità manifestamente infondata. L'Avvocatura, peraltro, non formula su questo punto precise conclusioni, ma si rimette alla Corte.
Nel merito, la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che l'art. 55 non è fuori dei confini della delega fatta al Governo, in quanto riguarda il trattamento normativo, vale a dire quelle garanzie che si possono dettare per la tutela di diritti sorgenti dal rapporto di lavoro, le quali sono indissolubili dalla disciplina del rapporto stesso.
Nega poi l'Avvocatura che vi sia violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto l'improcedibilità avrebbe carattere temporaneo; né l'inerzia delle associazioni comporterebbe alcuna efficacia preclusiva, in quanto l'onere si deve intendere soddisfatto quando la parte onerata abbia proceduto alla denuncia ed abbia atteso un congruo termine, che si può ritenere di quindici giorni, in armonia con l'art. 423 del Codice di procedura civile.
Codesto obbligo da contrattuale è divenuto legale, il che, ripete la difesa, conduce a classificarlo tra le figure di sostituzione dei privati nell'esercizio di attività pubblica o, come si dice, di esercizio privato di pubblica attività: nel caso, di un pubblico servizio.
Con sentenza in pari data, recante il n. 106, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, alle quali, come a questioni preliminari a quella proposta nel presente giudizio, si è genericamente riferito il Pretore di S. Cipriano Picentino nella sua ordinanza. Pertanto, occorre in questa sede limitare l'esame alla questione di legittimità della clausola contrattuale contenuta nell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 degli operai addetti all'industria edilizia, al quale fa riferimento il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032. Senonché, con la sentenza ora ricordata, la Corte ha pure deciso che il legislatore non ha inteso conferire al Governo il potere di uniformarsi, nell'emanare le norme delegate, alle clausole contrattuali che siano in contrasto con norme imperative di legge, e ha chiarito che in confronto a queste la delega si debba considerare inoperante, aggiungendo che anche nell'ipotesi in cui clausole di questo genere compaiano nei decreti legislativi, che danno attuazione alla delegazione, esse si debbano tuttavia considerare come clausole contrattuali e che perciò spetta al giudice ordinario stabilire se sussista o non l'asserito contrasto tra le clausole stesse e le norme imperative di legge e decidere la controversia sulla base dei risultati di codesto accertamento. Deve, pertanto, il Pretore di S.
Cipriano Picentino risolvere la questione se la clausola contenuta nell'art. 55 del ricordato contratto collettivo 24 luglio 1959 sia, oppure non, in contrasto con norme imperative di legge e, a maggior ragione, come egli sospetta, con precetti costituzionali e, in caso affermativo, disattenderla nella controversia della quale è giudice.
Con la conseguenza che la Corte deve dichiarare l'inammissibilità della questione proposta.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, di cui al D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.