Pronuncia 57/1962 — Rel. Giuseppe Branca
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1961 dal Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Foschini Giuseppe e Passarella Gino e Bonadini Maria, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Nicola Graziano, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. :
L'atto d'intervento ricorda, innanzi tutto, come le prescrizioni presuntive si fondino sulla considerazione che certi debiti s'adempiano entro limiti brevi di tempo, di modo che, passati questi, si deve presumere l'avvenuto pagamento: presunzione così forte che può essere vinta dal solo giuramento (oltre che dall'ammissione di cui all'art.
2959 del Cod. civile).
Ciò non contrasta - secondo l'Avvocatura dello Stato - con l'art.
24 della Costituzione, che garantisce la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ma lascia alla disciplina della legge ordinaria le modalita relative all'esercizio di quella facoltà e in particolare ai mezzi probatori.
Né, secondo l'Avvocatura dello Stato, c'è contrasto con l'art. 3 della Costituzione: infatti, la disposizione impugnata, riferendosi a tutti coloro che siano titolari di diritti rientranti in determinate categorie, li tratta egualmente, con disciplina particolare rispetto a quella che riguarda chi sia titolare di altri diritti; perciò, dettando norme diverse per situazioni diverse, non contrasta col principio d'eguaglianza sancito in quell'articolo.
D'altronde non esiste nel nostro ordinamento una regola generale per cui qualunque diritto può essere provato con ogni mezzo di prova: l'art. 2697 del Cod. civile, richiamato dall'ordinanza di rimessione, non arriva a tanto e il Codice è pieno di limitazioni relative all'uso di questo o quel mezzo di prova.
Quanto poi al giuramento, che si può deferire soltanto al debitore e della cui efficacia probatoria il giudice a quo sembra dubitare, l'Avvocatura osserva, invece, concludendo, che esso è una prova come un'altra: ed aggiunge che il creditore non rimane senza tutela neanche se il giuramento gli è sfavorevole poiché può sempre dimostrarne la falsità e chiedere il risarcimento dei danni. :
L'art. 24 si riferisce alla tutela processuale dei diritti e perciò se ne può assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse ingiustificatamente la difesa processuale d'un diritto da esso stesso attribuito o riconosciuto. Invece, i crediti sottoposti a prescrizione presuntiva sono tali che possono essere fatti valere incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico (soltanto) quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Il titolare di quei crediti ha l'onere di chiederne l'adempimento entro il termine breve indicato dalla legge e, purché lo faccia entro questo termine, la tutela processuale del suo diritto non è diversa da quella di cui beneficiano i titolari di crediti non soggetti a prescrizione presuntiva.
Trascorso il termine, il creditore non potrà ottenere l'adempimento dell'obbligazione se non quando la sussistenza di essa risulti da un'ammissione, comunque determinata, dello stesso debitore (ammissione ex art. 2059 del Cod. civile o giuramento a lui deferito in virtù della norma impugnata). Questa particolare situazione, che deriva sia dalla norma denunciata sia dall'intera disciplina della c. d. prescrizione presuntiva, non importa propriamente una diminuzione ingiustificata della tutela processuale del credito; ma piuttosto influisce, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto, sul relativo diritto, che, non esercitato entro il termine stabilito dalla legge, perde gran parte della sua forza e può farsi valere solo quando ciò sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore: dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.
Se non lo ha fatto, è proprio per dare una qualche possibilità di esazione del credito anche decorso quel termine. Perciò si deve escludere che abbia violato il principio d'eguaglianza riposto nell'art. 3 della Costituzione: infatti, una norma che dà un vantaggio al titolare di certi diritti, non può essere dichiarata illegittima soltanto perché questo vantaggio è accordato solo entro certi limiti.
Il confronto colle obbligazioni che non sono soggette a prescrizione presuntiva non può più farsi sul piano della legittimità costituzionale una volta constatato che, per quelle sottoposte a prescrizione presuntiva, particolari esigenze hanno suggerito di ridurre col decorso del tempo il potere di imporne l'adempimento: riduzione della quale fra l'altro il creditore non ha da lamentarsi poiche l'avrebbe evitata se avesse esercitato tempestivamente il suo diritto.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960 del Cod. civile, proposta con ordinanza del 15 luglio 1961, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI