Pronuncia 82/1962 — Rel. Biagio Petrocelli
ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale promossi con le sottoelencate ordinanze:
Visti l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nonché le deduzioni prodotte per Vanda Rovai, nel procedimento di cui all'ordinanza n. 137 del 1961;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale dell'art. 559 Cod. penale; che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte; che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.