Pronuncia 88/1962 — Rel. Biagio Petrocelli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. :
Con ordinanza emessa il 5 maggio 1961 nel dibattimento a carico di Pepe Giovannino, regolarmente notificata e pubblicata, e con altra ordinanza nel procedimento a carico di Maiorana Vincenzo, emessa il 31 maggio, il Pretore di Scalea ha sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.
La norma impugnata sarebbe innanzi tutto lesiva del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3. La facoltà concessa al Procuratore della Repubblica di disporre, con provvedimento insindacabile. la rimessione del procedimento innanzi al Pretore si risolve in una evidente e inevitabile disuguaglianza di situazioni soggettive, ben potendo il Procuratore della Repubblica emettere in un procedimento richiesta di decreto di citazione al giudizio del Tribunale e in un altro, per un reato analogo, disporre la rimessione al Pretore: e ciò a seguito di apprezzamento insindacabile, e per ciò stesso difforme o variabile nel tempo e nello spazio.
La norma impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Richiamando la sentenza n. 22 del 1959 di questa Corte l'ordinanza afferma che il principio della certezza del giudice non va riferito all'esigenza che il cittadino sappia che a giudicarlo per il suo reato sarà un giudice ordinario e non un giudice speciale, bensì all'altra, non meno fondamentale in uno Stato di diritto, di conoscere quale fra i giudici ordinari dovrà giudicare. Il concetto di giudice naturale corrisponde a quello di giudice precostituito per legge, cioè, come fu osservato nei lavori preparatori della Costituzione, il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie. Col provvedimento di rimessione al Pretore si attua, secondo l'ordinanza, una vera e propria deroga alla competenza, potendo essa disporsi fino a che sia per la prima volta aperto il dibattimento, e cioè non solo dopo che il fatto oggetto del giudizio è stato commesso, ma perfino dopo l'inizio o lo svolgimento delle fasi istruttoria e predibattimentale. Con la facoltà concessa al Procuratore della Repubblica di scegliere il giudice non può dirsi con assoluta. sicurezza che il giudice venga stabilito "per legge", dovendo questa dettare regole obbiettive, fisse, tassative e costanti, e non già affidare la designazione del giudice all'apprezzamento del Procuratore della Repubblica, inevitabilmente soggettivo e diverso da ufficio ad ufficio.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento del 23 giugno 1961, ha concluso per la infondatezza della questione. A parte i cenni sulla evoluzione della legislazione in materia e la critica che, in termini di opportunità, può investire sia l'istituto della proroga che quello della avocazione al Tribunale (art. 31, secondo comma, Cod. proc. pen.), le argomentazioni dell'Avvocatura possono così riassumersi:
102, l'Avvocatura sostiene che le due norme, sebbene collocate in parti diverse della Costituzione per sopperire ad esigenze diverse, sono tuttavia tali da non escludere una coincidenza nel loro contenuto.
La questione sollevata è identica per le due ordinanze e va decisa con unica sentenza.
La locuzione "giudice naturale", come sostanzialmente questa Corte ha ritenuto anche in precedente sentenza (n. 29 del 1958), non ha nell'art. 25 un significato proprio e distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge".
A sostegno delle sue conclusioni, l'Avvocatura dello Stato ritiene di fare un certo credito alla tesi secondo la quale il divieto di sottrazione al giudice naturale coinciderebbe, almeno in parte, col divieto della istituzione di giudici straordinari o speciali, tentando con ciò un collegamento fra l'art. 25 e l'art. 102. Ma in realtà queste due norme, a parte ogni considerazione circa la coincidenza della istituzione di giudici straordinari con la sottrazione al giudice naturale, hanno contenuto ben diverso. Anche se genericamente ispirate ad una comune finalità di retto ordinamento delle funzioni di giustizia, esse rispondono ad esigenze distinte, e cioè: unità della giurisdizione per l'art. 102; divieto della costituzione del giudice a posteriori per l'art. 25.
Si afferma che nell'art. 25 è sancito il principio della certezza del giudice, e ciò è sostanzialmente vero; ma di un tal principio la puntuale significazione è più efficacemente espressa nel concetto di "pre-costituzione del giudice", vale a dire della previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, non già, a posteriori, in relazione, come si dice, a una regiudicanda già insorta. Posto ciò, la questione di legittimità costituzionale, rapportata all'art. 25, si riduce a stabilire se il concetto di "giudice precostituito per legge" sia da intendere soltanto nel senso di una competenza fissata, senza alternativa, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, ovvero debba estendersi ad includere la possibilità, in ordine alla stessa materia, dell'alternativa fra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in relazione ad un dato procedimento.
Indubbiamente l'istituto della proroga della competenza, notoriamente ispirato ad esigenze pratiche di funzionamento degli uffici giudiziari, non rappresenta, fra quelle possibili, una deroga di primaria importanza; ed è a ben più gravi attentati ai diritti del cittadino, a ben diverse deviazioni dal retto svolgimento dei giudizi che risale il principio della precostituzione del giudice, così energicamente e continuamente riaffermato fra le garanzie dello Stato di diritto da trovare una sua propria e tradizionale espressione nel concetto di giudice naturale. Niente autorizza, tuttavia, in una netta e non equivoca determinazione del principio stesso, a dare ingresso a queste sia pur minori e meno pericolose deviazioni. Nella norma costituzionale in esame, infatti, nessun elemento si rinviene che consenta di indulgere alla interpretazione più larga; e bisogna, d'altra parte, riconoscere che se il principio stabilito dalla norma stessa è quello della precostituzione e, quindi, della certezza del giudice, una tale certezza non può dirsi realizzata allorché sia pure per legge, è preveduta un'alternativa come quella dell'art. 30 del Cod. proc. penale. E ciò non senza considerare che precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione.
Né contro la soluzione accolta varrebbe invocare la possibilità, da parte del Pretore, di declinare eventualmente, riconoscendone inesistenti i presupposti, la competenza attribuitagli ex art. 30. Ciò rientra evidentemente fra i poteri che istituzionalmente competono al giudice e che la proroga della competenza non può certo modificare; ma l'uso che si faccia di un tal potere non vale certo ad eliminare la originaria incertezza della competenza.
Ciò importa che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, si debba dichiarare la illegittimità costituzionale anche del terzo comma dello stesso art. 30 del Cod. proc. pen, il quale estende al Giudice istruttore e alla Sezione istruttoria la stessa facoltà attribuita dal comma secondo al Procuratore della Repubblica. Del pari, e per le considerazioni già fatte in ordine all'art. 30, non può esservi dubbio che nell'identico contrasto con l'art. 25 venga a trovarsi il secondo comma dell'art. 31 del Cod. proc. pen, che dà facoltà al Procuratore della Repubblica di disporre la rimessione al Tribunale dei procedimenti di competenza del Pretore; e così anche l'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n.
835, in forza del quale i procedimenti a carico di minori degli anni diciotto, che per l'art. 9 della stessa legge sono attribuiti alla competenza del Tribunale per i minorenni, possono, con provvedimento ingiudicabile del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, essere rimessi al Pretore.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe: dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione; dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale: del comma terzo dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma secondo dell'art. 31 del Codice di procedura penale; dell'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.