Pronuncia 56/1963 — Rel. Michele Fragali
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
A.E.D.E.S. di Bolzano, iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali. :
Dai Tribunali di Udine e Rovereto (ordinanze 21 dicembre 1961 e 6 luglio 1962), dai Pretori di Rossano, di Fivizzano e di Roma (ordinanze 27 luglio 1961, 21 marzo e 30 giugno 1962), nonché dal giudice conciliatore di Latina (ordinanza 10 maggio 1962), è stato rimesso a questa Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art.
651 del Cod. di proc. civile che impone l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità dell'opposizione tardiva ad ingiunzione e dell'opposizione ad ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Il Tribunale di Udine ha appoggiato agli artt. 3 e 24 della Costituzione l'assunto dell'illegittimità, per il riflesso che l'imposizione dell'onere viola il principio di eguaglianza e pone ostacoli all'esercizio del diritto di difesa ai cittadini che sono in condizioni economiche disagiate, quando addirittura non lo impedisca.
Anche se sia vero che ha lo scopo di evitare le opposizioni defatigatorie, si soggiunge, l'onere è efficace soltanto nei riguardi del cittadino meno abbiente; e il carattere impeditivo del diritto alla difesa non viene meno al deposito per la moderatezza del suo ammontare, così come il carattere sanzionatorio è causa di ostacolo alla richiesta della tutela giurisdizionale, che deve esplicarsi indipendentemente dall'eventualità di infondatezza della pretesa, essendo tale infondatezza sanzionata in altre norme e concepibile soltanto nei confronti dell'altra parte.
Più precisamente gli altri giudici si sono riferiti all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale anziché del diritto alla difesa; e l'ordinanza del conciliatore di Latina ha opposto il contrasto della norma con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, che impone di organizzare i pubblici servizi in modo da assicurarne il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, potendosi creare il rischio, ove il deposito non venga eseguito, che siano emanate sentenze sostanzialmente ingiuste.
Non si sono avute costituzioni di parti o interventi innanzi a questa Corte. :
Il deposito ex art. 651 del Cod. di proc. civile appartiene a questo secondo gruppo di istituti, perché è posto quando l'opposizione è mossa avverso una ingiunzione che è stata o può essere dichiarata esecutiva, ovvero che ha giustificazione in titoli i quali di per sé danno un fondamento di serietà alla pretesa; e perciò la norma impugnata trova la ragione essenziale nella particolare forza del provvedimento, volendo essa evitare che si invochi la tutela giurisdizionale per una pretesa che presenta gravi indizi di infondatezza. Sono circostanze oggettive queste esposte; ed è di interesse pubblico il richiamare la parte ad una sua responsabilità nell'apprezzamento delle proprie ragioni, in modo che del diritto di azione non abusi e, abusandone, rechi intralcio alla amministrazione della giustizia. Né alla protezione di questo interesse pubblico ostano precetti costituzionali, non essendo possibile dare al diritto alla tutela giurisdizionale una estensione tale da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno scopo sterile e dilatorio.
È esatto, invece, che l'articolo predetto determina il presupposto del diritto all'impugnativa di un provvedimento che l'ordine giuridico ritiene meritevole di un particolare trattamento per la sua presumibile speciale capacità di resistenza alla impugnazione. La tenuità dell'importo del deposito che si impone non esclude quella finalità, perché la determinazione del suo ammontare è il risultato di una valutazione discrezionale, del resto meglio apprezzabile al tempo della promulgazione del vigente Codice di procedura.
Non ha poi sostanza obiettare che il citato art. 651 del Cod. di proc. civile non si accorda con la norma costituzionale che impone di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e non rende agevole la tutela giurisdizionale per i meno abbienti. La norma invocata concerne la organizzazione dei pubblici uffici, e non la determinazione delle condizioni di esercizio dei diritti soggettivi e degli interessi; a parte l'osservazione, già fatta, che il deposito per la soccombenza, con l'impedire gli eccessi riprovevoli nell'esercizio del diritto di azione, mira altresì ad eliminare cause di remore al regolare svolgimento della funzione giudiziaria. D'altra parte, il principio di eguaglianza, che è alla base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si può invocare al fine di permettere che si abusi del proprio diritto; e comunque nella specie esso è rispettato, perché dal deposito sono esonerati coloro i quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riunisce i sei procedimenti; dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Udine con ordinanza 21 dicembre 1961, dal Tribunale di Rovereto con ordinanza 6 luglio 1962, dal Pretore di Rossano con ordinanza 27 luglio 1961, dal Pretore di Fivizzano con ordinanza 21 marzo 1962, dal Pretore di Roma con ordinanza 30 giugno 1962 e dal giudice conciliatore di Latina con ordinanza 10 maggio 1962, sulla legittimità costituzionale dell'art.
651 del Cod. di proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.