Pronuncia 66/1963 — Rel. Michele Fragali
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1962 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mole' Domenico e la Società "Caprice Recording Company ", iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mole' Domenico; udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali; udito l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Mole' Domenico. :
Secondo il Pretore, la restrizione portata da tale inciso contrasterebbe con la norma contenuta nell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, che garantisce al lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite, senza escludere che delle ferie possa godere pure colui che non ha compiuto un anno di ininterrotto servizio alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro: secondo il Pretore, quando, prima del compimento dell'anno, il rapporto di lavoro si estingue, il lavoratore ricupera la disponibilità del proprio tempo, ma non fruisce della retribuzione per il periodo corrispondente alle ferie cui avrebbe diritto.
Secondo il deducente, quando non si è compiuto l'anno di servizio, il precetto costituzionale sarebbe rispettato solo se al lavoratore venisse concesso un periodo di ferie proporzionato alla durata del servizio nell'anno, tenuto conto che chi ha lavorato per un più breve periodo ha minore necessità di riposo annuale.
Contrasta con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione la disposizione, contenuta nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite.
La suddetta norma costituzionale attribuisce al lavoratore il diritto a ferie annuali e quindi ad un periodo di riposo da usufruire in ogni anno di servizio; si vuole, ciò a dire, che le ferie siano godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro, come, invece, prescrive il Codice civile. Esattamente la parte privata osserva che il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche, e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore, ma non escludersi del tutto che la necessità esista. E può altresì ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.
La miglior prova del notato contrasto tra la norma denunciata e quella costituzionale sta nell'interpretazione che alla prima ha dato la giurisprudenza. È stato escluso che il licenziamento del lavoratore entro l'anno di servizio gli dia il diritto ad un periodo di ferie o ad un'indennità sostitutiva; e così dall'art. 2109 del Codice civile si è tratto un risultato che potrebbe togliere al lavoratore il diritto allo speciale riposo per una serie continua di anni ove, per un ugual tempo, il lavoratore non riuscisse mai a completare dodici mesi di servizio presso uno stesso datore di lavoro, a causa del ripetersi di licenziamenti a breve scadenza dalle singole assunzioni.
Più coerenti alla norma costituzionale sono quei contratti collettivi di lavoro che prescrivono il frazionamento delle ferie annuali, in modo che il lavoratore possa effettivamente conseguire un riposo che si proporzioni alla quantità di lavoro effettivamente prestato presso l'imprenditore che lo ha assunto.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.