Pronuncia 3/1966 — Rel. Aldo Sandulli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1965 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Zona Carlo, iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Aldo Sandalli. :
Con ordinanza emessa il 6 maggio 1965 nel giudizio penale a carico di Zona Carlo il Tribunale di Varese, ritenutane la rilevanza ai fini del decidere, e consideratala non manifestamente infondata, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale (in base al quale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato "degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico"), per il fatto che la perdita delle pensioni e degli assegni, da esso prevista, contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 38, secondo comma, e 47, primo comma, della Costituzione.
Ciò: 1) a causa della disparità di trattamento tra correi a seconda che il trattamento di quiescenza sia dovuto a essi a carico di un ente pubblico o di un soggetto privato; 2) a causa del carattere non rieducativo della pena accessoria in esame, essendo questa destinata a rendere più difficile il reinserimento del condannato nella vita sociale; 3) a causa della imposizione della perdita di somme costituenti - come l'indennità di buonuscita - una forma di risparmio coattivo, con conseguente indebito arricchimento da parte dell'ente; 4) a causa della imposizione della perdita di somme derivanti da provvidenze di natura previdenziale e destinate ad assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia, e costituenti, peraltro, una forma di retribuzione differita.
È evidente che, pur non menzionandolo espressamente, l'ordinanza chiama in questione, con questo ultimo riferimento, anche l'art. 36 della Costituzione, attinente al diritto dei lavoratori alla retribuzione.
L'ordinanza, letta in udienza presente l'imputato, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 maggio 1965 e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento l'8 dello stesso mese. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1965, n. 163, edizione speciale.
Innanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Pertanto la causa è stata trattata in camera di consiglio. :
Entro i riferiti limiti la Corte ritiene fondata la questione, ai sensi degli artt. 36 e 3 della Costituzione.
Con riferimento all'art. 36, è da osservare che la retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore e ai suoi aventi causa - rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'art. 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione. L'art. 36 garantisce espressamente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E non appare compatibile con i principi ispiratori di questo precetto costituzionale collegare indiscriminatamente (come fa l'art.
28, n. 5, del Codice penale, integrato dall'art. 29), per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di tale diritto al fatto che il titolare di esso abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva.
La Corte non intende escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere di quella in esame a carico di trattamenti economici traenti titolo da un rapporto di lavoro. Non può ritenersi conforme alla Costituzione però che una sanzione siffatta venga collegata puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, così come attualmente dispone l'art. 29 del Codice penale.
È da aggiungere poi, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che la disposizione denunciata non appare conciliabile col fatto che il trattamento retributivo avente titolo in un rapporto di lavoro riveste carattere non dissimile, nella sostanza, - e anche a tale riguardo ha decisiva importanza l'art. 36 -, a seconda che sia posto a carico di una pubblica Amministrazione o di un soggetto privato.
In tale situazione, la disparità fatta dall'art. 28, n. 5, del Codice penale correlato con l'art. 29, in danno delle persone retribuite a carico di enti pubblici e dei loro aventi causa, ai fini della automatica e indiscriminata perdita, in conseguenza della interdizione dai pubblici uffici per qualsiasi causa, del trattamento economico collegato al rapporto di lavoro, non appare ispirata a ragioni sufficienti a giustificarla, né poggiata su idonea base.
Ritiene perciò la Corte che, con riferimento ai diritti collegantisi a un rapporto di lavoro, la norma del n. 5 dell'art. 28 del Codice penale sia, nella attuale formulazione, costituzionalmente illegittima.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro; dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati statali;
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ