Pronuncia 135/1969 — Rel. Giuseppe Chiarelli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2242 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1967 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Saba Filomena e Dreyfus Renato, iscritta al n 47 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.
Visti gli atti di costituzione di Saba Filomena e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli. :
Renato Dreyfus a far data dal 7 settembre 1966, con servizio giornaliero non inferiore alle quattro ore; di essere stata ricoverata in ospedale il 30 ottobre, operata il 3 novembre e dimessa dall'ospedale l'8 novembre; di aver dovuto proseguire la cura per il decorso della malattia, terminato il 16 dicembre; di essere stata licenziata il 13 novembre, perdurando lo stato di malattia; conveniva davanti al pretore di Milano il prof. Dreyfus, chiedendone la condanna al pagamento di lire 182.906 per: differenze retribuzione di ottobre, retribuzione novembre e dicembre ex art. 2110 del Codice civile, equivalente vitto per i periodi anzidetti e per ferie non godute, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di preavviso e di anzianità.
Si costituiva in giudizio il prof. Dreyfus, con comparsa di risposta 27 novembre 1967. In essa si esponeva che a partire dal 30 ottobre la Saba si era assentata dal lavoro; ripresentatasi il 13 novembre con una gamba ingessata, aveva dichiarato di considerarsi tuttora in servizio, riservandosi di comunicare quando avrebbe potuto riprendere il lavoro. Il prof. Dreyfus le aveva fatto presente di aver dovuto provvedere altrimenti per il disbrigo delle faccende domestiche.
In diritto il Dreyfus opponeva che al rapporto in contestazione non erano applicabili le disposizioni proprie del rapporto di lavoro nell'impresa, concernenti la conservazione del posto e il pagamento della retribuzione in caso di malattia. Si riconosceva debitore di una parte delle somme richieste, e insisteva perché il pretore convocasse le parti per il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 del Codice di procedura civile.
Sollevava pertanto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del detto art. 2242, limitatamente alla riportata disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
In esse si rileva la insussistenza della questione sollevata dal pretore, perché l'art. 2242 riguarda la cura e l'assistenza medica e non il trattamento economico del lavoratore durante la malattia, previsto dall'art. 2110, di cui si sostiene l'applicabilità al rapporto di lavoro domestico. D'altra parte si osserva che, anche relativamente al punto della cura e assistenza medica, l'art. 2242 è stato superato dalla legge 18 gennaio 1952, n. 35, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria malattie ai lavoratori domestici, la quale tuttavia non contiene una normativa del trattamento economico; resta pertanto applicabile l'art. 2110 del Codice civile.
Si chiede quindi che la Corte disattenda le questioni poste dal pretore, perché esiste la disciplina del trattamento economico a favore del lavoratore domestico in caso di malattia.
In esse si osserva che l'obbligo della cura e dell'assistenza medica, previsto dal primo comma dell'art. 2242, non esclude l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, anche per i non conviventi. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 2110 del Codice civile al rapporto di lavoro domestico, si rileva preliminarmente che, in virtù dell'art. 2239 del Codice civile, sono estese a tutti i rapporti di lavoro subordinato le disposizioni della sezione III, titolo II, dello stesso Codice, in quanto compatibili con la specialità del rapporto, e tra le norme richiamate è compresa quella del detto art. 2110. Si rileva quindi che era onere del pretore, ai fini del giudizio di rilevanza, esaminare se la normativa dell'art.
2242 implicasse o non esclusione della disciplina di cui al predetto art. 2110, e che in ogni caso era suo onere ricercare la normativa di rinvio (legge, usi ed equità) in relazione al diritto di recesso, in caso di malattia, nei confronti del lavoratore non convivente.
Posto che l'assistenza per malattia è stata per tutti puntualmente disciplinata dalla legge, si conclude per l'infondatezza delle questioni dedotte. :
La questione è infondata sotto entrambi i profili.
La norma impugnata riguarda le malattie che, per la loro breve durata, esauriscono il loro corso nell'ambito familiare, e la cui cura presuppone la continua presenza in casa dell'infermo. In considerazione di tale situazione, differente da quella del prestatore di lavoro che non partecipa alla convivenza, sono assicurate al lavoratore, oltre la prestazione in danaro, le cure e l'assistenza che sono proprie della vita familiare.
La norma non pone, pertanto, data l'obbiettiva diversità delle situazioni, una ingiustificata discriminazione, all'interno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, tra conviventi e non conviventi in famiglia.
Né, d'altra parte, è esatto che, per effetto della disposizione impugnata, restino privi di qualsiasi tutela, per il caso di malattia, i lavoratori non ammessi alla convivenza.
Infatti, indipendentemente dall'obbligo di prestare le cure familiari ai conviventi, previsto dal primo comma dell'articolo 2242, il secondo comma dello stesso articolo dispone che le parti debbano contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ed è noto che la legge 18 gennaio 1952, n. 35, diretta all'attuazione dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione, ha esteso l'assicurazione obbligatoria di malattia a tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, indipendentemente dalla convivenza, e con la sola condizione che prestino la loro opera almeno per quattro ore giornaliere.
La censura di incostituzionalità della norma impugnata non ha pertanto fondamento, sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 38 della Costituzione.
A parte la genericità con cui la censura è formulata, va notato che anch'essa si basa sul presupposto che la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 2242 racchiuda tutto il trattamento di malattia che il legislatore ha voluto assicurare ai prestatori di lavoro domestico, escludendo ogni altro trattamento per i casi diversi da quello in essa considerato.
Se non che tale presupposto è inesatto, sia per la ragione già detta che lo stesso art. 2242 contempla forme di previdenza e assistenza, che hanno compreso, nella legislazione successiva, l'assistenza per il caso di malattia, sia perché la norma impugnata non preclude l'eventuale applicazione, al rapporto di lavoro domestico, di norme relative al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di un'impresa.
Va considerato in proposito che le peculiari caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che si svolge nell'organizzazione di un'impresa costituiscono la ragione della speciale disciplina del rapporto, contenuta, oltre che nelle norme del Codice civile, nella ricordata legge 18 gennaio 1952, n. 35, e nella legge 2 aprile 1958, n. 339. Tale disciplina trova la sua integrazione negli usi e nelle convenzioni, in quanto più favorevoli al lavoratore (articolo 2240 del Codice civile), ma non esclude, per quanto non sia da essa regolato, il ricorso alle norme relative al rapporto di lavoro in impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 2239 del Codice civile.
È competenza del giudice di merito valutare, tenuta presente l'intera legislazione regolatrice della materia, se nella specie vi è ragione di ricorrere all'art. 2110 del Codice civile e se le disposizioni ivi contenute siano compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro domestico.
Tale indagine non trova ostacolo nella norma di cui al primo comma dell'art. 2242, la quale non ha il contenuto negativo che l'ordinanza le attribuisce. Non deriva pertanto da essa né una ingiustificata discriminazione, a danno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, né un ostacolo all'attuazione, a favore di essa, dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione.
Non sussistendo il denuciato contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, va dichiarata la infondatezza della proposta questione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2242, comma primo, del Codice civile, secondo cui "il prestatore di lavoro (domestico) ammesso alla convivenza familiare ha diritto... per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica", sollevata, con ordinanza del pretore di Milano 5 dicembre 1967, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ