Pronuncia 15/1969 — Rel. Vezio Crisafulli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1968 dalla Corte di assise dell'Aquila nel procedimento penale a carico di Ramella Gigliardi Franco Alfonso, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Visto l'atto di costituzione del Ramella Gigliardi; udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del Giudice Vezio Crisafulli. :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Ramella Gigliardi Franco Alfonso la Corte di assise dell'Aquila, accogliendo una eccezione proposta dal Pubblico Ministero, ha sollevato, con ordinanza emessa in data 19 giugno 1968, questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma di cui all'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui prescrive che per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale, a differenza di quello nei confronti delle Assemblee legislative, l'autorizzazione a procedere deve essere concessa dal Ministro per la giustizia, deducendone il contrasto rispetto alla posizione di autonomia costituzionale e di indipendenza della Corte dagli altri organi o poteri dello Stato, quale risulta da tutto il complesso delle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi costituzionali integrative di questa: 9 febbraio 1948, n. 1; 11 marzo 1953, n. 1, e 22 novembre 1967, n. 2; nonché rispetto al principio di eguaglianza formalmente stabilito nell'art. 3 della stessa Costituzione.
L'ordinanza osserva preliminarmente, sotto il profilo della rilevanza, che il procedimento di cui trattasi non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della insorta questione di legittimità costituzionale, dal momento che per esso è stata concessa autorizzazione a procedere con decreto del Ministro di grazia e giustizia e che è in contestazione la legittimazione dello stesso Ministro a concedere tale autorizzazione.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che non appare conforme alle citate disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali il subordinare la procedibilità di un giudizio penale rivolto a tutelare il prestigio della Corte costituzionale alla valutazione, che non potrebbe non essere anche politica, del Governo: vale a dire del potere esecutivo, che è uno dei poteri nei confronti dei quali più intensamente si svolge il magistero di giustizia costituzionale della Corte e più intensamente la Costituzione ha voluto che debba essere garantita la posizione di indipendenza della Corte stessa.
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, poi, l'ordinanza rileva che se "l'istituto dell'autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa" (Corte costituzionale, sentenza 16 aprile 1959, n. 22), appare chiaro che la stessa ratio che ha ispirato il legislatore ad attribuire - a tutela della loro indipendenza - esclusivamente alle Camere, quando siano esse il soggetto passivo del vilipendio, la valutazione di tale pubblico interesse, dovrebbe sussistere anche nel caso in cui il reato colpisca altra istituzione costituzionale che sia, come la Corte costituzionale, superiorem non recognoscens e perciò indipendente da ogni altro potere dello Stato.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata, nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1968, n. 222.
Con atto depositato il 14 settembre 1968 si è costituita in giudizio la difesa del Ramella Gigliardi, facendo propri e ribadendo gli argomenti già svolti nell'ordinanza di rinvio; ponendo in luce anche il diverso iter legislativo dell'art. 290 del Codice penale che ha subito modificazioni successive sino alla legge 30 luglio 1957, n.
655, art. 1, rispetto all'art. 313 del Codice penale che non è stato più modificato ed adeguato alle modificazioni intervenute nella realtà costituzionale dello Stato; concludendo, infine, con la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. :
Così riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti definitivi far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei confronti di tutti gli operatori costituzionali.
Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto - anche nelle forme esteriori - la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio. Una tale esigenza, per l'appunto, è testualmente affermata nell'art. 137 della Costituzione, laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire
Vero è bensì che tra le disposizioni delle leggi costituzionali adesso menzionate nessuna ha per suo specifico oggetto l'istituto della autorizzazione a precedere per l'ipotesi di vilipendio della Corte: circostanza, questa, che ricorre peraltro anche per quanto riguarda le Camere, in ordine alle quali la norma attributiva alle assemblee parlamentari del potere di dare o negare l'autorizzazione rappresenta una "costante" del diritto positivo italiano.
È certo comunque che una norma legislativa può essere viziata da illegittimità costituzionale anche per contrasto con norme e principi desumibili dal combinato disposto di due o più disposizioni costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.
Tale evenienza si verifica precisamente nella specie in oggetto.
Come questa Corte ebbe già a rilevare in altra precedente occasione (sent. 16 aprile 1959, n. 22) "l'istituto della autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa".
L'autorizzazione implica pertanto una valutazione discrezionale di natura non diversa da quella che la Corte è espressamente legittimata a compiere quando è chiamata a pronunciarsi sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953, in modo del tutto analogo a quanto prescritto per le Camere a norma dell'art. 68 della Costituzione, o quando è chiamata ad adottare i provvedimenti di cui allo stesso art. 3, secondo comma, in relazione all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1953.
Non vi ha dubbio che, subordinando invece il promuovimento o il proseguimento dell'azione penale, nelle ipotesi di vilipendio della Corte, alla discrezionale valutazione di un organo del potere esecutivo, l'art. 313, terzo comma, del Codice penale non tanto rappresenta una semplice disarmonia nel sistema costituzionalmente adottato, quanto propriamente si pone in contrasto con esso, menomando la posizione di indipendenza che le norme del titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione, e quelle delle leggi costituzionali del 1948, del 1953 e del 1967, più volte richiamate, hanno voluto realizzare.
L'art. 313, terzo comma, del Codice penale deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si riferisce ai reati di vilipendio della Corte costituzionale, in quanto richiede l'autorizzazione a procedere del Ministro per la giustizia, in luogo dell'autorizzazione della stessa Corte costituzionale, restando in tal modo assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI