Pronuncia 79/1969 — Rel. Giuseppe Branca
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 577 del Codice civile promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1967 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane Giovanni Battista e Dellepiane Vittorio ed altri, iscritta al n. 230 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Dellepiane Giovanni Battista e di Dellepiane Vittorio ed altri; udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; uditi l'avv. Nino Musio Sale, per Dellepiane Giovanni Battista, e gli avvocati Massimo Medina e Cesare Tumedei, per Dellepiane Vittorio ed altri. :
Secondo l'ordinanza di rinvio (che in parte fa proprie argomentazioni dell'attore), l'art. 3 della Costituzione, ponendo un principio fondamentale di eguaglianza, condiziona l'interpretazione dell'art. 30, comma terzo, che perciò è "norma uguagliatrice" dei figli nati "fuori del matrimonio" rispetto ai figli nati "nel matrimonio": se ne dovrebbe dedurre che la "famiglia legittima", i cui diritti possono costituire un limite alla tutela dei figli naturali, sia quella costituitasi "col matrimonio" del loro padre: infatti solo riguardo ad essa la estraneità del figlio naturale acquista giuridica rilevanza, cioè solo riguardo ad essa questi può dirsi nato fuori del matrimonio. Pertanto l'art. 577 del Codice civile, posponendolo ai parenti del chiamato che non fanno parte di tale famiglia legittima, violerebbe gli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Inoltre, secondo il tribunale, il diritto di rappresentazione, sussistendo anche nella successione testamentaria, non si fonda su un rapporto di parentela tra il de cuius e il chiamato (che non può e non vuole accettare l'eredità): perciò il "differente trattamento legislativo tra figlio naturale e figlio legittimo", fondandosi invece sul rapporto di parentela, non ha alcuna giustificazione rispetto al principio d'eguaglianza (art. 3). Infine la diversa formulazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione rispetto al quarto, in cui la posizione di limiti (alla ricerca della paternità) è espressamente demandata al legislatore, dimostrerebbe come l'ampiezza di tutela dei figli naturali, in quel terzo comma, non dipenda da libere scelte legislative, ma sia già determinata costituzionalmente: del che non avrebbe tenuto conto questa Corte nella sentenza ricordata ab initio n.
54 del 1960).
La difesa delle controparti, nelle deduzioni presentate il 23 settembre 1967, si richiama invece alla sentenza del 1960 n. 54 della Corte costituzionale, che avrebbe già risolto, nel senso del rigetto, il "quesito" sottopostole ora dallo stesso tribunale di Genova. Il quale del resto avrebbe frainteso il principio d'eguaglianza sostenendo l'assimilazione, nel sistema successorio, del diritto del figlio naturale a quello del figlio legittimo, cioè assimilando due posizioni diverse; diversità risultante dall'art. 30 della Costituzione, norma particolare su cui non può prevalere la norma generale dell'art. 3.
Anche le controparti hanno presentato una memoria, il 7 marzo 1969.
Vi si osserva che la differenziazione tra figli legittimi e naturali è mantenuta, dagli artt. 467 e 577, nei limiti della ragionevolezza: l'istituto della rappresentazione si basa sul "presunto affetto" del de cuius per i discendenti legittimi del vocato, affetto altrettanto presumibilmente da escludere nei riguardi del discendente illegittimo (il quale del resto non è parente del de cuius, mentre è proprio l'art. 468 a richiedere' la parentela). Dalla rappresentazione, tutela della sola famiglia legittima del vocato, il figlio naturale è escluso allo stesso modo dell'adottivo. In conclusione la famiglia legittima del genitore che non può e non vuole accettare l'eredità è proprio quella in cui egli è nato (quella del suo ascendente) e che poi ha accresciuto eventualmente col proprio matrimonio: perciò occorre tener conto dei diritti di tutti i suoi componenti e in questo senso si esprime il terzo comma dell'art. 30 della Costituzione, anche per mezzo dei lavori preparatori, quando accorda tutela al figlio naturale.
La questione, che pure dette luogo a una lontana sentenza di rigetto (n. 54 del 1960), è fondata.
Nella Costituzione non è riposto un astratto "favore" per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale è invece tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti cogli interessi" dei membri della famiglia legittima": vale a dire che l'intervento del legislatore occorrerà solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro (conciliazione del resto in parte avvenuta ante litteram ad es. con le norme del Codice civile che disciplinano la situazione dei figli naturali, quanto ai diritti ereditari, se concorrono coi figli legittimi). Ne deriva che, per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non è necessaria: infatti il figlio naturale gode già in virtù dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il legislatore ordinario è vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie (v. ad es. sent. 1969 n. 1 di questa Corte).
467 e segg., 536 e segg. del Cod. civile). Con ciò non si vuol dire che la Costituzione abbia del tutto assimilato i figli naturali ai legittimi (ché anzi l'ampiezza dei diritti dei primi nei confronti dei secondi dev'essere determinata, in ossequio alla preminenza di questi ultimi e sia pure con criteri di razionalità, dal potere discrezionale del legislatore ordinario); ma si riconosce tuttavia che l'assimilazione è innegabile (solo) là dove manchi una famiglia legittima. Cosicché ai fini del presente giudizio, dati i limiti nei quali la questione è stata avanzata, resta innanzi tutto da stabilire che cosa intenda, la norma costituzionale, per famiglia legittima.
La Corte ritiene ora, scostandosi dalla precedente sentenza, che "famiglia legittima" sia quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. A questa interpretazione conducono il linguaggio o il contenuto tanto delle norme costituzionali quanto della legislazione ordinaria, oltrecché la stessa sistematica del Codice civile.
Del resto che solo del coniuge e dei discendenti si sia preoccupato il Costituente risulta anche dall'art. 31, dove la famiglia e i suoi compiti sono quelli che derivano dal matrimonio; risulta inoltre dall'art. 30, comma primo, che riconosce doveri e diritti dei genitori nei confronti dei figli e non nei riguardi dei propri ascendenti o collaterali. Da questo quadro non è verosimile che sia uscito il terzo comma dell'art. 30: anche qui, l'accenno alla famiglia legittima di chi ha figli naturali, evidentemente, non comprende gli ascendenti o i collaterali; poiché si contrappongono i figli nati fuori del matrimonio di lui alla sua famiglia legittima, questa non può essere che il gruppo costituitosi col suo matrimonio. In tal senso depongono inoltre innumerevoli testimonianze dei lavori preparatori che sovrastano a un isolato indizio contrario.
Da ciò non si vuol dedurre che la famiglia legittima d'una persona comprenda (come nello "stato di famiglia"), oltre al coniuge, solo i figli "non coniugati" poiché gli altri hanno formato un nuovo gruppo familiare; ma si trae piuttosto argomento per asserire che essa non include mai né i collaterali né gli ascendenti. A livello costituzionale, poi, come ai figli naturali d'un soggetto è dovuta protezione anche se hanno contratto matrimonio, cosi i figli legittimi di quel genitore vanno difesi pur quando abbiano fondato una propria società coniugale; perciò la famiglia legittima indicata dall'art.
30, terzo comma, ricomprende sicuramente tutti i figli, e coi loro diritti la legge dovrà stabilire la compatibilità della tutela dei così detti illegittimi.
Di conseguenza l'art. 467 del Codice civile, che sottrae quel diritto al figlio naturale, deve dichiararsi illegittimo: anche perché la norma costituzionale che si riferisce alle successioni (art. 42, quarto comma), così generica com'è, non legittima l'arbitrio del legislatore ordinario, ma contiene soltanto una riserva di legge.
Per giustificare la disposizione dell'art. 467 la dottrina ha rilevato che, non essendovi "rapporto civile" tra il figlio naturale e il genitore (il fratello) del proprio padre, sarebbe illogico un acquisto ereditario, per rappresentazione, del primo dal secondo. Ma può rispondersi che l'affermazione non è rigorosa se si pensa, a tacere dell'impedimento matrimoniale (art. 87, nn. 1-3 e penultimo comma), all'obbligo alimentare del genitore verso il figlio naturale del proprio figlio (art. 435, terzo comma) e al rapporto di parentela che fra l'uno e l'altro ha introdotto lo stesso articolo 577, come si notò anche durante la compilazione del Codice; inoltre, quali che siano il fondamento e la natura della rappresentazione, in concreto questa tutela gli interessi della famiglia (legittima) del mancato erede o legatario, impedendo che i beni le siano tolti solo perché il genitore non può e non vuole accettarli; perciò, una volta assimilato, rispetto al padre, il figlio naturale al legittimo, mancando l'uno quei beni possono essere sottratti interamente all'altro. Illogico semmai è consentire, con la norma denunciata, che il legato, pur essendo acquisito ipso iure al patrimonio del legatario, cioè alle aspettative dei figli naturali, ne possa uscire per sua volontà; e più in generale sembra iniquo che il rappresentato sia arbitro, non accettando, di frustrare volutamente quelle stesse aspettative.
L'art. 577 ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci né coniuge né parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel Codice, l'assenza d'un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed è stata emanata (si dice) aequitatis causa, proprio in sostituzione di quel diritto. Perciò, comunque si qualifichi la situazione, l'art.
577 è totalmente illegittimo, poiché risponde a un sistema successorio che contrasta col diritto di rappresentazione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non si concili a col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI