Pronuncia 103/1970 — Rel. Francesco Paolo Bonifacio
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo e quarto comma, e 560 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 559, terzo e quarto comma, e l'art. 560 del codice penale; che nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento; che questa Corte con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 559, commi terzo e quarto, e 560 del codice penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO