Pronuncia 194/1970 — Rel. Ercole Rocchetti
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del r.d. legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura; degli artt. 132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario; e dell'art. 8, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, promossi con le seguenti ordinanze:
29 e 30 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società SILCA; udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti; uditi l'avv. Carlo Fornario, per la società SILCA, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.
Nell'ordinanza del pretore di Legnano viene esaminata preliminarmente la questione attinente alla stessa proponibilità delle sollevate censure, stante che la VII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione stabilisce che, fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, continuano ad applicarsi le norme precedenti. Tale questione preliminare viene però risolta dal giudice a quo nel senso della proponibilità, perché le numerose, sebbene parziali, riforme introdotte nel vecchio ordinamento ne avrebbero mutato l'intera struttura. Sì che non potrebbe dirsi più in vigore l'ordinamento anteriore.
Nelle ordinanze si deduce poi che le norme impugnate, col limitare la guarentigia della inamovibilità ai soli magistrati con grado non inferiore a giudice, ed escludendola quindi per gli uditori con funzioni e per gli aggiunti giudiziari, contrasterebbero con gli artt.
107 e 106 della Costituzione, sancente il primo che i magistrati sono inamovibili e il secondo che essi sono nominati con concorso.
Si deduce infine nelle stesse ordinanze che le questioni, oltre a non essere manifestamente infondate, siano altresì rilevanti nei relativi giudizi, perché essi proponenti, per rivestire la qualifica di uditori giudiziari con funzioni, e non godere perciò della inamovibilità, difetterebbero di un requisito attinente alla regolare costituzione dell'organo giudiziario, con possibili conseguenze invalidanti il rapporto processuale.
Nelle dette ordinanze si deduce che, in caso di licenziamento riconosciuto attuato senza che ricorra una giusta causa e un giustificato motivo, la facoltà concessa al datore di lavoro, di riassumere il lavoratore licenziato, o, in mancanza, di pagargli una indennità, contrasterebbe con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché concede tale facoltà, implicante una scelta, a una sola delle parti e, segnatamente, a quella che versa in illicito, per aver violato la legge.
La stessa norma censurata, sempre secondo le ordinanze, sarebbe inoltre contraria all'art. 4, comma primo, e 35 della Costituzione perché, non garantendo in ogni caso la riassunzione del lavoratore, non assicurerebbe la conservazione del posto e non tutelerebbe quindi il lavoro.
Nell'ordinanza del pretore di Torino si sostiene altresì che il citato art. 8 violerebbe anche l'art. 41 della Costituzione, in quanto consentirebbe che l'attività economica, in mancanza di riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato, si svolga in contrasto con l'utilità sociale.
Subordinatamente l'Avvocatura sostiene l'infondatezza delle questioni sollevate.
Per quanto concerne poi le questioni attinenti l'art. 8 della legge sui licenziamenti individuali, l'Avvocatura ha concluso per la infondatezza, assumendo che l'assunta violazione dell'art. 3, comma primo, non sussiste, perché nel contratto di lavoro non vi è situazione di eguaglianza tra le posizioni soggettive del datore di lavoro e del lavoratore.
Non sussiste poi la violazione degli artt. 4 e 35, comma primo, perché la legge 604 del 1966 rappresenta certamente una migliore tutela del lavoratore rispetto alla situazione preesistente, il che basta per ritenere le sue norme conformi alla Costituzione.
Né infine sussiste, sempre secondo l'Avvocatura, la violazione dell'art. 41, comma secondo, perché questa norma, vietando che l'attività economica possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, implica una valutazione afferente gli scopi e i risultati dell'impresa e non la condotta dell'imprenditore in rapporto ai fatti organizzativi dell'azienda.
All'udienza le parti costituite sono comparse e si sono rimesse alle conclusioni scritte. :
Stante la parziale identità dell'oggetto delle questioni sollevate, le cause vengono riunite e decise con unica sentenza.
Tale limitazione, importante la esclusione da detta guarentigia degli uditori e degli aggiunti giudiziari, è sembrata ai suddetti pretori - che hanno la qualifica di uditori giudiziari con funzioni - illegittima sul piano costituzionale, come contraria alle norme degli artt. 107 e 106 della Costituzione, i quali stabiliscono, il primo, che i magistrati sono inamovibili, e il secondo, che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
Nelle ordinanze viene sollevato in via preliminare il dubbio sulla stessa proponibilità di questioni di costituzionalità sulle norme dell'ordinamento giudiziario anteriori alla Costituzione, stante che la VII delle disposizioni transitorie e finali della stessa stabilisce che quelle norme debbono continuare ad osservarsi fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione.
La Corte, uniformandosi alla sua giurisprudenza (v. da ultimo sent. n. 80 del 1970), concorda col parere dei proponenti che quel dubbio debba risolversi negativamente, in quanto deve ritenersi che le molte disposizioni sinora emanate dal legislatore in parziale riforma di numerose parti dell'anteriore ordinamento giudiziario, hanno modificato l'intero contesto di esso, anche nelle parti residue direttamente non investite, sì che non può considerarsi più operante l'implicito divieto sorgente dalla VII disposizione circa l'esame della costituzionalità delle norme dell'ordinamento anteriore.
La Corte, confermando la sua costante giurisprudenza sulla appartenenza al giudice a quo del giudizio di rilevanza, purché sufficientemente motivato, osserva come, nel caso, quel giudizio, ben lungi dall'essere sufficiente nella sua motivazione, si appalesa prima facie errato.
Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria - e di cui, nel caso, viene, per altro, denunciata non l'attualità, ma solo la potenzialità di un'eventuale lesione - attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di tale funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la legge ha all'uopo predisposti. Esse non interferiscono in alcun modo "nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione" in un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono invece alla capacità di essere giudice in quel processo e si riferiscono alla sua nomina, regolare assunzione dell'ufficio, assenza di incompatibilità, ecc. Solo alla violazione di tali norme gli artt.
158 del codice di procedura civile e 185 n. 1 del codice di procedura penale devesi intendere riconnettano la sanzione della nullità dei provvedimenti del giudice e non a quelle che attengono al suo stato giuridico e intorno alle quali non si può controvertere finché non si assuma l'esistenza di una violazione e non si investa del caso l'organo competente a giudicare della legittimità del provvedimento amministrativo col quale la violazione stessa sarebbe stata consumata.
Le eccezioni di costituzionalità come sopra proposte devono essere dichiarate pertanto inammissibili per difetto di rilevanza.
Tale norma, la quale dispone che, in caso di licenziamento attuato non per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli una indennità, sarebbe illegittima perché configurerebbe la possibilità di due soluzioni e, tra di esse, renderebbe arbitra della scelta una sola delle parti, con violazione del principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Inoltre, la stessa norma sarebbe illegittima perché, consentendo, in alternativa della riassunzione, il pagamento di un'indennità, non assicurerebbe la conservazione del posto, e quindi non garantirebbe sufficientemente il lavoro, e ciò con violazione degli artt. 4, comma primo, e 35, comma primo, della Costituzione che ne assicurano la tutela; ed infine perché, consentendo che il licenziamento, anche illegittimo, conservi la sua efficacia, pur dando luogo al risarcimento, ammetterebbe che l'iniziativa economica, nonostante il divieto di cui all'art. 41, comma secondo, della Costituzione, si svolga, nel caso, in contrasto con l'utilità sociale.
Le questioni sono infondate.
Questa affermazione, che non ha un valore assoluto, assume consistenza ove la disposizione dell'art. 8 si inquadri nella vicenda della normativa relativa al recesso dal contratto di lavoro dell'uno e dell'altro contraente.
Si è partiti dalla recedibilità ad nutum per entrambi, giusta il disposto dell'art. 2118 del codice civile e, passando per l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, si è ora pervenuti alla più efficiente tutela dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), in forza del quale è concesso al lavoratore illegittimamente licenziato, oltre l'indennità, l'equivalente economico della riassunzione, e cioè il pagamento della retribuzione dalla data della sentenza a quella della sua (eventuale) reintegrazione effettiva nel posto.
Questa Corte, nella sentenza n. 45 del 1965, ritenne non costituziorialmente illegittima la norma dell'art. 2118 del codice civile, pur affermando che i principi cui si ispira l'art. 4 della Costituzione esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell'ampliamento della tutela del lavoratore, quanto alla conservazione del posto di lavoro.
L'attuazione di questi principi resta tuttavia affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale.
Ora l'art. 8 di cui si tratta, avendo limitato il diritto al recesso del datore di lavoro, prima illimitato, ai casi di giusta causa e giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione del lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennità, non può non dirsi attuazione della norma costituzionale soltanto perché di tale attuazione è espressione iniziale e non completa. Il che, stante la discrezionalità, come sopra da ammettersi per il legislatore, di dare applicazione a quei principi anche con gradualità, basta per escludere la incostituzionalità di quella disposizione.
La Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si ritenga - come deve ritenersi perché la norma conservi la riconosciuta conformità ai principi costituzionali - che il pagamento della indennità, qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, e 132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, proposte dai pretori di Legnano e di Torino in riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, proposta con ordinanze dei pretori di Torino e di Cassino in riferimento agli artt.
3, comma primo, 4, comma primo, 35, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.