Pronuncia 45/1970 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, limitatamente all'inciso "con un minimo di lire centomila", promossi con le seguenti ordinanze:
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. :
26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per aver assunto alle proprie dipendenze un fanciullo di età minore degli anni quindici, il pretore di Velletri, con ordinanza 15 novembre 1968, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità del citato art. 26, primo comma, di detta legge, limitatamente all'inciso: "con un minimo di lire 100.000".
Con tale inciso, dopo essersi in via generale comminata l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, è stabilita la misura minima edittale della pena.
Ritenutane la rilevanza per la definizione del giudizio, il pretore ha affermato che la questione non appare manifestamente infondata, sul riflesso che la norma in esame equiparerebbe, ai fini della irrogazione del minimo della pena, violazioni di diversa gravità. Sarebbe cioè violato il principio di uguaglianza per il fatto che la detta ammenda minima di lire 100.000, non graduabile in proporzione del numero dei lavoratori e delle giornate lavorative di effettiva occupazione, dovrebbe essere applicata, in definitiva, sia nei confronti di chi abbia assunto alle proprie dipendenze un solo minore per un unico giorno, sia a carico di chi abbia adibito al lavoro diversi minori o un solo di essi per molti giorni'.
Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto d'intervento 4 marzo 1969, l'Avvocatura ha sostenuto che la norma impugnata non contrasta con l'art. 3 della Costituzione e ha dedotto che l'elevato minimo edittale trova giustificazione nell'interesse sociale perseguito dal legislatore, circa la repressione del deprecato fenomeno della occupazione minorile abusiva. Sarebbe, però, da escludere una equiparazione tra violazioni di diversa gravità, sia perché resterebbe consentita al giudice la valutazione di ciascuna fattispecie ai fini della concessione di eventuali circostanze attenuanti, sia perché, d'altro lato, la gravità dei singoli casi non dipenderebbe esclusivamente dal numero dei minori occupati e delle giornate di occupazione, ma da diversi elementi, quali l'età, la natura e l'effettiva durata della prestazione di lavoro, cui siano stati adibiti i minori stessi.
La determinazione delle pene edittali rispecchierebbe, d'altra parte, apprezzamenti di merito legislativo non sindacabili in sede di legittimità costituzionale.
Nel giudizio relativo a questa seconda ordinanza non si è costituita alcuna delle parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. :
Esso prevede, cioè, una ipotesi di sanzione pecuniaria proporzionale (ai sensi dell'art. 27 C.P.), la cui elevata misura del minimo edittale, non consentirebbe, secondo quanto si assume nelle ordinanze di rinvio, di irrogare, in concreto, ammende commisurate, al di sotto di tale limite, alla gravità di ciascuna violazione. Donde la asserita equiparazione, quoad poenam, di fattispecie diverse è il denunziato contrasto della norma in esame con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
La questione non è fondata.
La relativa rigidezza che, nei limiti della misura minima della pena, si vorrebbe far derivare dalla disposizione predetta, non importa violazione del principio di uguaglianza. Si deve, infatti, scorgere nel rigore della sanzione il riflesso della valutazione politica legislativa della gravità del reato, con apprezzamenti di esclusiva competenza del legislatore e non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte. A buon conto può rilevarsi che la gravità del reato non è necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come il numero delle persone che ne subiscono detrimento e la durata della condotta antigiuridica, ma rimane legata altresì a considerazioni di ordine sociale.
Tali considerazioni, esposte nella relazione ministeriale al progetto della legge in esame, e nelle relazioni parlamentari compilate nel corso dell'iter formativo della legge stessa, valgono a spiegare perché, attese le condizioni psico-fisiche dei minori e la pericolosità ed onerosità delle prestazioni ad essi imposte, si è, nella previsione legislativa, ritenuta la gravità della violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, anche quando essa riguardi un solo fanciullo e per un tempo relativamente breve.
È tuttavia da osservare, analogamente a quanto da questa Corte fu affermato nella sentenza n. 67 del 1963 con riguardo a sanzioni determinate in misura fissa senza limiti minimi e massimi, che anche nella ipotesi prospettata nelle ordinanze di rinvio, non manca, nel sistema, la possibilità di adeguare la pena pecuniaria al caso concreto.
Fu opportunamente ricordato nella suddetta sentenza che, anche in caso di sanzioni prevedute in misura fissa, non è escluso che il giudice, nel pronunziare condanna, le applichi tenendo conto di eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste ultime, in particolare, di quelle. generiche di cui all'art. 62 bis del codice penale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
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