Pronuncia 149/1971 — Rel. Enzo Capolozza
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice penale e dell'art. 586, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1969 dal pretore di Catanzaro nel procedimento di esecuzione penale a carico di Furriolo Armando, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel corso di un procedimento di esecuzione per la conversione di una pena pecuniaria in detentiva a carico di Armando Furriolo, essendo risultato che questi era stato dichiarato fallito, il pretore di Catanzaro, con ordinanza del 6 maggio 1969, ha ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale, nei limiti in cui non prevedono che, nell'ipotesi di fallimento del condannato, si attenda l'esito della procedura concorsuale prima di far luogo alla conversione.
Nel richiamare la sentenza n. 29 e la successiva ordinanza n. 59 del 1962, con le quali questa Corte ebbe a dichiarare non fondata analoga questione diretta a porre in discussione, in via generale, l'istituto della conversione, il pretore afferma che la questione attuale, per il profilo sotto il quale è ora prospettata, appare meritevole di riesame, in considerazione della particolare posizione nella quale viene a trovarsi il fallito.
Al riguardo, dopo aver fatto presente come, secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria, per la sua speciale natura, non possa essere inserita nel passivo fallimentare e vada, pertanto, convertita, il pretore osserva che, dovendosi, di regola, eseguire la punizione nel tipo in cui è stata inflitta ed essendo, d'altro canto, la libertà personale un bene primario rispetto a quello del patrimonio, la norma denunziata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del fallito, posto, come egli è, per la sua particolare situazione giuridica, nell'impossibilità di difendere, con il pagamento, la sua libertà. La sentenza dichiarativa di fallimento, oltre ad essere suscettiva di opposizione e di revoca, priva l'imprenditore soltanto dell'amministrazione e non della titolarità del suo patrimonio. Parte del quale può, d'altronde, tornare nella sua piena disponibilità anche nell'ipotesi di residuo attivo della procedura concorsuale.
Afferma il pretore che l'eventuale pericolo del maturare del termine di prescrizione per il differimento della conversione all'esito dell'anzidetta procedura, è da attribuire ad un difetto del sistema, che non potrebbe in nessun caso risolversi nella violazione di diritti costituzionalmente protetti; ed aggiunge che, ad eliminare il sospetto di illegittimità, non gioverebbe neppure richiamarsi al principio della stretta personalità della sanzione penale, dato che la somma dovuta a titolo di pena pecuniaria può essere corrisposta sia dal civilmente obbligato per l'ammenda, sia da qualsiasi altro soggetto, ai sensi dell'art. 220 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Dopo le notificazioni e comunicazioni e la pubblicazione di rito dell'ordinanza, nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9 settembre 1969, nel quale si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura generale, nel richiamare le citate decisioni di questa Corte, rammenta che il fallito - la cui posizione non è diversa da quella di ogni altro soggetto che sia stato privato dell'immediata disponibilità dei suoi beni per effetto di una misura cautelare - rimane in possesso dei suoi beni e diritti di natura personale; e sostiene che il principio dell'inderogabilità, e quindi anche dell'indifferibilità, della pena, non potrebbe subire eccezioni, senza che ne risulti compromessa la sua stessa funzione preventiva e repressiva. :
191 del codice penale (che pone le pene pecuniarie al n. 6, nell'ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro); dall'art. 620, primo comma, del codice di procedura penale (che fa salva l'azione civile per ottenere con le norme ordinarie il pagamento delle somme ancora dovute dopo la ripartizione del ricavato della vendita dei beni ipotecati o sequestrati); dagli artt. 196 e 197 del codice penale (che dispongono la previa escussione delle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul condannato e, rispettivamente, di determinate persone giuridiche di cui il condannato abbia la rappresentanza o l'amministrazione o con cui sia in rapporto di dipendenza); dall'art. 40 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (che determina come vada accertata l'insolvibilità del condannato).
Ché, in tale caso, le pene pecuniarie, una volta insinuate, entrerebbero a far parte del passivo del fallimento: e la conversione sarebbe scongiurata in caso di completo soddisfacimento; sarebbe ridotta al residuo in caso di soddisfacimento parziale e resterebbe integra in caso di totale mancato realizzo in sede di liquidazione e ripartizione dell'attività fallimentare o di mancanza di attivo.
Tuttavia, la Corte di cassazione è, per consolidata giurisprudenza, di contrario avviso: sicché al condannato che sia dichiarato fallito, la pena pecuniaria non pagata viene subito convertita in detentiva.
Il condannato, contro il quale si procedesse subito alla conversione, subirebbe a torto la pena detentiva se il fallimento venisse in seguito revocato.
La dilazionata convertibilità, invece, consentirebbe allo Stato di realizzare quanto dovutogli, sia pure con qualche ritardo (e, nel contempo, resterebbero ferme la finalità e la stessa ragion d'essere, sul piano di politica criminale, della pena pecuniaria), tanto se, per la chiusura del fallimento, ne cessino gli effetti sul patrimonio del fallito (e la chiusura può essere assai rapida: art. 120 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 118, n. 1 e n. 2), o il fallimento sia rimosso con la esecuzione del concordato (art. 136, terzo comma, stesso r.d.); quanto se il fallito, cui è permessa un'attività remunerativa anche in pendenza del fallimento (art. 46, n. 2, stesso r.d.), fosse, poi, in grado di pagare (ed è risaputo che l'erario è abilitato ad esperire gli atti esecutivi per il realizzo contro un fallito che abbia disponibilità).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI