Pronuncia 156/1971 — Rel. Costantino Mortati
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n.
1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche e affini), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
L'attrice assumeva invece che il contratto collettivo 24 maggio 1957 era stato superato da altri più recenti (17 maggio 1962 e 25 maggio 1965) e che pertanto il giudice ben poteva rifarsi ad essi per determinare la retribuzione sufficiente, indipendentemente dall'appartenenza delle parti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Nell'ordinanza in data 12 giugno 1969 il tribunale di Vigevano, ritenuto che le clausole dei contratti collettivi rese efficaci erga omnes hanno forza di legge e non possono essere disapplicate dal giudice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, dai quali deriva il conferimento ad esse della forza di legge, per violazione dell'art. 36 della Costituzione.
Se infatti le norme delegate in questione presentano caratteristiche particolari, in quanto non possono "essere in contrasto" con norme imperative di legge (art. 5, legge citata) e possono invece essere modificate da "accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria" (art. 7), deve ciò nondimeno ritenersi, a giudizio del tribunale, che il giudice ordinario non possa disapplicarle, anche ove le ritenga in contrasto con la Costituzione. Il contrasto fra clausole di contratto collettivo e norme imperative di legge non rende inoperante la recezione, ma solo viziate da illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'eccesso di delega le norme delegate: il giudice perciò non può considerare tali clausole come "non immesse" e disapplicarle, ma deve rimettere alla Corte costituzionale l'esame della questione.
La dedotta inadeguatezza dei minimi salariali fissati per legge si risolve quindi, a parere del tribunale, in una violazione dell'art. 36 della Costituzione da parte delle norme che operano il conferimento a tali clausole della forza di legge, cioè degli artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge n. 741 del 1959. In tale legge, infatti, non vi è nulla che consenta di ritenere conferito al giudice l'eccezionale potere di adeguare una retribuzione legislativamente fissata al limite sancito dall'art. 36 della Costituzione. Anzi, il contrario sembra desumibile dai commi secondo e terzo dell'art. 7, in virtù dei quali, fino a quando non interverranno successive modifiche di legge o contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria, solo l'accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, sia esso concretato in un contratto individuale o in un contratto collettivo di diritto comune, può portare ad una modificazione dei minimi salariali fissati dalla legge delegata.
Secondo la Corte di cassazione, la norma che consente al giudice ordinario di stabilire la nuova retribuzione da corrispondersi ad un determinato lavoratore, utilizzando un contratto collettivo postcorporativo, di per sé non efficace rispetto alle parti in causa, come criterio orientativo per applicare l'art. 36 della Costituzione, è l'art. 2099 del codice civile, per cui quando, come nella specie, l'apprezzamento e la valutazione della conformità dei minimi retributivi al precetto costituzionale sono già stati effettuati dal legislatore, sia pure mediante decreti delegati, il potere discrezionale-equitativo, conferito al giudice dall'art. 2099 del codice civile viene meno ed egli non può sostituirsi al legislatore.
Allo stesso risultato conduce altresì la considerazione che l'art.
5 della legge n. 741 del 1959, con l'espressione "norme imperative di legge", potrebbe aver inteso stabilire l'inapplicabilità da parte del giudice ordinario delle clausole di contratto collettivo contrastanti con le sole norme di legge ordinaria, mentre nel caso di contrasto con norme costituzionali sarebbe rimasto fermo l'obbligo del giudice di sollevare incidente di costituzionalità.
Nel corso della motivazione la Corte si sofferma quindi ad analizzare la portata della sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale per concludere che essa non dice esplicitamente che il giudice ordinario adito dal lavoratore possa provvedere alla disapplicazione della clausola senza sollevare l'eccezione d'incostituzionalità della legge delegata in riferimento all'art. 36 della Costituzione; né sarebbe possibile interpretare la sentenza nel senso che lo dica implicitamente, sia per i rilievi sopra enunciati a proposito dell'art. 2099, capoverso, del codice civile, al quale la Corte costituzionale non si era richiamata perché estraneo al suo decidere, sia perché la stessa aveva interpretato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 7 e non anche l'art. 5 della legge, sia infine poiché in quel caso il giudice a quo aveva denunciato l'art. 7 della legge di delegazione e non la legge delegata.
In primo luogo l'interveniente osserva che la denuncia dell'"incostituzionalità sopravvenuta" del decreto presidenziale n.
1326 del 1960 per effetto dei contratti collettivi di diritto comune stipulati successivamente non può essere considerata come una questione di legittimità costituzionale, ma piuttosto come una questione di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, riservata al giudice ordinario.
Se infatti si ammette che questo testo legislativo era originariamente valido non sembra concepibile che l'incostituzionalità possa derivare dal mutato valore dei salari, che è un mero fatto economico e non giuridico. Quanto mai, da questo punto di vista, avrebbe dovuto essere tacciato d'incostituzionalità, piuttosto che il decreto presidenziale, l'art. 7 della legge n. 741 del 1959, cui deve farsi risalire questa sorta di "principio nominalistico" conseguente alla dichiarata ultrattività dei minimi salariali fissati con effetto erga omnes, che rappresenta la causa prima degli inconvenienti lamentati.
Ma, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata anche se riferita all'art. 7 della legge n. 741 del 1959, come risulta dalla decisione di questa Corte n. 129 del 1963, della quale la Corte di cassazione ha adottato una interpretazione inaccettabile. Se infatti la Corte costituzionale avesse inteso subordinare l'esercizio del potere del giudice di adeguare i minimi salariali ad una previa dichiarazione d'incostituzionalità della legge delegata, essa non avrebbe certamente potuto affermare che "nessun dubbio sorge circa la legittimazione dei lavoratori non associati ai sindacati che ebbero a dar vita ai contratti collettivi recepiti nella legge di chiedere ed ottenere la rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti medesimi".
Né ha maggior pregio l'argomento fondato sull'art. 2099 del codice civile, poiché il potere del giudice di adeguare i minimi salariali in relazione ai lavoratori non iscritti ai sindacati (o il cui datore di lavoro non sia iscritto) trova la sua base nell'art. 36 della Costituzione, di cui è indubbio il carattere precettivo, e che quindi, lungi dall'impedire, rappresenta il fondamento dell'applicazione dell'art. 2099.
All'argomento fondato sull'art. 5 della legge delega, infine, l'Avvocatura replica osservando che il contrasto fra le clausole di contratto collettivo rese efficaci erga omnes e le norme costituzionali non sussiste poiché quelle tendevano ad assicurare un trattamento minimo, mentre l'art. 36 della Costituzione prescrive l'attuazione - se del caso attraverso l'intervento del giudice - di un trattamento sufficiente. :
Sicché l'eliminazione da parte della Corte delle norme denunciate si rende necessaria affinché possa trovare applicazione il principio del primo comma dell'art. 36.
La soluzione adottata non poteva non rivestire carattere provvisorio, transitorio ed eccezionale, e solo con riguardo ad esso la Corte, con la sentenza n. 106 del 1962, poté riconoscerne la legittimità costituzionale.
Se si tiene presente la finalità voluta conseguire con la emanazione della legge, sembra logico inferire che la statuizione dell'ultrattività delle clausole rese obbligatorie per tutti gli appartenenti alla categoria, fino al sopravvenire di nuove disposizioni di legge o di contratti collettivi, corrispondeva al presupposto di un non lontano adempimento del precetto costituzionale che avrebbe reso possibile il regolare esercizio di quell'autonomia sindacale considerata dalla Costituzione quale più idoneo strumento di disciplina dei rapporti di lavoro.
Intendere tale ultrattività come svincolata dal detto presupposto e considerarla espressione di una volontà di mantenere ferme a tempo indeterminato le clausole dei contratti recepiti, anche in presenza di circostanze sopravvenute che abbiano svuotato il valore protettivo ad esse proprio, significherebbe contrastare al proposito perseguito. Tale contrasto avrebbe assunto carattere di estrema gravità ove l'ultrattività fosse stata riferita alla parte relativa al trattamento salariale, così da mantenerlo rigidamente fermo anche quando fattori intervenuti successivamente ai contratti collettivi in atto avessero reso questo insufficiente, in modo grave ed evidente, al minimo vitale.
Infatti l'interesse alla determinazione del salario in modo da soddisfare le esigenze minime di vita, mentre assume una rilevanza prioritaria rispetto agli altri presi ad oggetto della contrattazione collettiva, in quanto in certo modo ne condiziona il pieno ed effettivo godimento, rimane poi assai più di questo suscettibile di venire compromesso per effetto dei mutamenti che più frequentemente si verificano nel mercato del lavoro, o per effetto del deterioramento del valore della moneta. In corrispondenza a tali peculiarità l'art. 36, primo comma, Cost. ha stabilito per il diritto alla retribuzione sufficiente una disciplina particolareggiata che ne rende possibile una diretta tutela per opera del giudice, anche all'infuori di apposite norme di legge applicative.
Da quanto precede si può dedurre che l'opinione espressa nelle ordinanze circa la necessità di una previa pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni denunciate per rendere possibile l'intervento perequativo del giudice, si sarebbe potuta accogliere solo nel caso in cui fosse stato sancito un espresso divieto di siffatto intervento. Non verificandosi l'ipotesi prospettata si deve ritenere sottintesa la volontà del legislatore di non pregiudicare comunque l'esperimento delle comuni azioni giudiziarie allo scopo della disapplicazione delle clausole sul salario divenute inadeguate e della loro sostituzione con altre conformi al precetto dell'art. 36.
Sarebbe infatti aberrante far discendere da una legge che si proponeva lo scopo di consentire ai lavoratori non vincolati a contratti collettivi di beneficiare del trattamento più favorevole da questi disposto l'effetto contrario di ricostituire la sperequazione salariale voluta eliminare.
Non potrebbe obiettarsi che, così ritenendo, si verrebbe ad estendere la portata della legge n. 741 facendola valere (in contrasto con quanto statuito con la citata sentenza n. 106) anche nei confronti di contratti collettivi successivi all'entrata in vigore della medesima, dato che, secondo l'interpretazione accolta, non questi sono da assumere a parametro della pronuncia richiesta al giudice bensì l'art. 36, mentre la sussistenza di tali contratti (che potrebbero anche mancare senza che la fattispecie ipotizzata subisca mutamento) assume un valore di fatto, quale indice (o uno degli indici) rivelatore di una nuova situazione, da tenere presente al limitato effetto di decidere circa la congruità del salario.
Quest'interpretazione non ha convinto i giudici a quibus, i quali hanno opposto ad essa rilievi vari, che risultano più analiticamente puntualizzati dalla Corte di cassazione. Essa ha osservato, che mentre manca nella sentenza un'esplicita statuizione circa l'applicabilità al caso, per opera del giudice, dell'art. 36 Cost., non se ne può neanche argomentare una implicita perché la norma di raffronto allora invocata era l'art. 3 Cost. e non già, come ora, l'art. 36, ed altresì perché essa non aveva tenuto conto né dell'art. 2099, capoverso, del codice civile, né dell'art. 5 della legge n. 741.
A tali argomentazioni si può opporre anzitutto che l'interpretazione che si censura era stata assunta dalla Corte anche con preciso e testuale riferimento all'art. 36, la cui violazione risultava denunciata da una delle ordinanze, la quale allegava considerazioni analoghe a quelle ora prospettate. In secondo luogo il mancato riferimento all'art. 2099 appare irrilevante perché questa disposizione è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e si inserisce in un ordinamento dei rapporti di lavoro che predisponeva, con l'art. 77, ultimo comma, del d.l.l. 1 luglio 1926, n. 1130, congegni idonei ad assicurare la corrispondenza della contrattazione collettiva ai mutamenti delle situazioni di fatto, così che il condizionamento con esso disposto dell'intervento del giudice alla mancanza di norme corporative lascia intatto il problema, ora agitato, della diretta efficacia della norma costituzionale nei confronti di norme di legge di carattere provvisorio ed eccezionale.
Quanto infine all'art. 5 della legge n. 741 non sembra dubbio che le norme imperative cui esso si riferisce siano quelle, legislative o equiparate, considerate nell'art. 1399 del codice civile, sicché se ne deve ritenere l'irrilevanza nella presente questione, la cui risoluzione, come si è detto, deve farsi derivare dal coordinamento fra l'art. 7 della legge predetta e l'art. 36 della Costituzione.
11 settembre 1960, n. 1326, il solo denunciato dalla Corte di cassazione, nella parte in cui, in fedele adempimento del potere delegato, rende obbligatorie tutte le clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e quindi vincola all'osservanza anche di quelle relative ai minimi salariali, pur quando sia accertato un mutamento nella situazione di fatto che li abbia resi insufficienti.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, nel senso specificato, deriva la conseguenza della illegittimità di tutti i decreti presidenziali delegati emessi in applicazione dell'articolo predetto, nella parte in cui, imponendo l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi con essi recepiti, precludono al giudice l'adeguazione dei minimi salariali, in essi stabiliti, alle situazioni sopravvenute che li abbiano resi insufficienti.
Ciò in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI