Pronuncia 198/1971 — Rel. Luigi Oggioni
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2162, in relazione all'art. 2152, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Fabi Azelio e Sordini Maria e Agostino, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel giudizio civile promosso davanti al tribunale di Spoleto dal mezzadro Fabi Azelio contro la concedente Sordini Maria per ottenere, tra l'altro, il pagamento di lire 844.100 quale corrispettivo di lavori straordinari effettuati nel podere condotto a mezzadria, la convenuta eccepiva la inammissibilità della domanda perché concernente annate agrarie (1954 e 1955) i cui conti erano stati chiusi e non impugnati nei termini sanciti dall'art. 2162 del codice civile, secondo cui il mancato accredito delle competenze spettanti al mezzadro può essere da lui impugnato non oltre il 90 giorno dalla consegna del libretto colonico, conformemente al principio fissato al riguardo dall'art. 71 del Patto generale di mezzadria.
Il tribunale, con ordinanza del 31 ottobre 1969, dopo aver ricordato che a norma dell'art. 2152 del codice civile il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e che questi sono tenuti a prestare tale opera dietro compenso commisurato alle locali tariffe bracciantili, ridotte del 20% (art. 70 del citato Patto mezzadrile), osserva che la decadenza sancita dall'art. 2162 in relazione all'art.
2152 cod. civ. sarebbe in contrasto con gli artt. 35 e 36 della Costituzione in quanto il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario del mezzadro, sia che si voglia assimilarlo a quello subordinato o a quello autonomo, sia che "lo si veda nella cornice del rapporto di mezzadria", dovrebbe essere comunque garantito come ogni altra forma di lavoro, ai sensi delle citate disposizioni costituzionali, mentre la norma in questione verrebbe a rendere eccessivamente difficile al mezzadro l'esercizio del diritto stesso. La sua particolare posizione di socio nel rapporto mezzadrile potrebbe, invero, facilmente indurlo a non richiedere l'accredito alla fine di ogni annata agraria delle proprie competenze per lavoro straordinario, per non turbare le relazioni col concedente.
I diritti del mezzadro troverebbero invece adeguata tutela ove il termine per l'impugnazione cominciasse a decorrere dalla cessazione del rapporto mezzadrile, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nel dichiarare l'illegittimità degli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., che stabilivano termini di prescrizione in materia di diritti alla retribuzione dei lavoratori subordinati con decorrenza nel corso del rapporto di lavoro.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 4 marzo 1970. Avanti alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura osserva anzitutto che il breve termine di decadenza previsto dalla disposizione impugnata risponde ad ovvie esigenze di certezza dei bilanci annuali nei rapporti fra mezzadro e concedente, ai fini di garantire l'equilibrio della conduzione economica dell'azienda.
Comunque, secondo l'Avvocatura, sarebbe fuor di luogo il richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di prescrizione del diritto alla retribuzione dei lavoratori subordinati. Invero il rapporto di mezzadria non rivestirebbe i caratteri del lavoro subordinato, ma si identificherebbe in un rapporto paritario fra concedente e mezzadro, il quale ultimo sarebbe un vero e proprio coimprenditore, così come sarebbe confermato dalla legge 15 settembre 1964, n. 756, che oltre ad abolire praticamente per l'avvenire il contratto di mezzadria, ha introdotto profonde modificazioni ai rapporti in corso stabilendo, in deroga alle precedenti disposizioni, che il mezzadro "collabora col concedente nella direzione dell'impresa" (art. 6), ed accentuando così la struttura associativa del rapporto.
In ogni modo, prosegue l'Avvocatura, la dichiarazione di illegittimità cui si richiama l'ordinanza di rinvio sarebbe stata pronunciata dalla Corte in vista di ostacoli materiali, se non giuridici, a far valere il diritto al salario, identificati nella situazione psicologica del lavoratore che può essere indotto a non agire per timore del licenziamento, con conseguente violazione dell'art. 36 Cost., che garantisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto. E che soltanto la presenza di tali ostacoli abbia costituito la base della citata decisione della Corte sarebbe confermato dalla successiva pronunzia con cui è stata, invece, ritenuta infondata la questione sollevata contro la norma che stabilisce la prescrizione biennale degli stipendi degli impiegati dello Stato, in vista della forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, e dei rimedi giurisdizionali apprestati dall'ordinamento, che escludono che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti.
Orbene, secondo l'Avvocatura, dovrebbe pure escludersi, per quanto riguarda il rapporto di mezzadria, la sussistenza di quel timore del recesso che costituisce l'ostacolo ritenuto rilevante dalla citata giurisprudenza della Corte ai fini del giudizio di legittimità delle norme in materia di prescrizione, poiché dopo le numerose leggi che stabilirono la proroga legale, anno per anno, dei rapporti in corso, fu emanata la legge 11 luglio 1952, n. 765, che conteneva una proroga legale fino all'entrata in vigore della riforma generale dei contratti agrari e, da ultimo la legge 15 settembre 1964, n. 756, con cui la proroga sarebbe stata disposta a tempo indeterminato conservando al solo mezzadro i poteri di disdetta, per cui le cause di estinzione del rapporto resterebbero limitate a quelle previste dall'art. 2159 cod. civ., ed il rapporto di mezzadria sarebbe così caratterizzato da una particolare resistenza e stabilità.
Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale. :
Senza ravvisare necessario, agli effetti della decisione, premettere l'analisi degli elementi differenziali e di quelli comuni, che, nel quadro del lavoro nell'impresa, caratterizzano, rispettivamente, la prestazione lavorativa nell'impresa in generale ed in quella agricola in particolare, la Corte osserva che la questione proposta manca di fondamento per motivi che attengono alla speciale normativa del rapporto di mezzadria, quale è venuta a consolidarsi nel tempo sul punto concernente la durata del rapporto stesso.
È da porre nel dovuto rilievo che, con inizio dal d.l.l. 5 aprile 1945, n. 157, una serie ininterrotta di provvedimenti ha posto i contratti di mezzadria in regime di proroga legale. Infatti, a quel decreto hanno fatto seguito il decreto legislativo n. 273 del 1947: le leggi n. 1094 del 1948, n. 353 del 1949, n. 505 del 1950, n. 435 del 1951, n. 765 del 1952, e l'ultima legge 15 settembre 1964, n. 756, che, al divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, ha aggiunto la proroga "fino a nuova disposizione" di quelli esistenti.
La constatazione di tale perdurante proroga legale, vale, di per sé, ad escludere una valida prospettabilità dell'argomento su cui si basa l'ordinanza di rinvio.
L'ipotesi di una temuta interruzione del rapporto, quale mezzo a disposizione del concedente per porre in essere una coazione psicologica sul mezzadro tale da ostacolare indirettamente una richiesta di compensi che il mezzadro ritenga a sé dovuti, viene a cadere in forza delle succitate leggi protettive della durata del rapporto.
Questa forza di resistenza assegnata al rapporto non può ritenersi sminuita dalla previsione legislativa di situazioni ostative alla proroga.
Trattasi, invero, di situazioni oggettive, tassativamente determinate ovvero di situazioni soggettive, da comprovarsi, consistenti in colposi e gravi inadempimenti contrattuali da parte del mezzadro (art. 4 d.l.l. n. 157 del 1945, art. 1 decr. legisl. n. 273 del 1947, art. 1 legge n. 1094 del 1948, art. 15 legge n. 756 del 1964).
La precedente sentenza di questa Corte, dalla quale l'ordinanza di rinvio ha ritenuto desumere l'affermazione di un principio generale valevole anche per il caso in esame, si è svolta su di un piano diverso, riguardante ipotesi diversa, senza coincidenza di situazioni.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2162 del codice civile in relazione all'art. 2152 dello stesso codice, proposta con l'ordinanza 31 ottobre 1969 del tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI