Pronuncia 6/1971 — Rel. Vincenzo Trimarchi
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, e dell'art.
570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal pretore di Bordighera nel procedimento penale a carico di Pandolfi Francesco, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi. :
Nel dibattimento, mentre il P.M. concludeva chiedendo la condanna dell'imputato, la difesa di questo domandava la sospensione del procedimento per l'illegittimità costituzionale dell'art. 708, terzo comma, del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ed in subordine l'assoluzione dell'imputato.
Riteneva altresì il pretore, e d'ufficio, che l'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, fosse in contrasto con l'art. 29 della Costituzione. E ciò perché l'art. 145 del codice civile tratta differentemente il marito e la moglie in ordine all'obbligo di mantenimento e siffatto trattamento sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Da codesta disparità poi deriverebbe, in relazione all'art. 570 del codice penale, la responsabilità penale del solo marito.
Riteneva infine il pretore che la decisione delle questioni così sollevate influisse nel processo in corso, posto che l'imputato era stato tratto a giudizio per non aver versato alla moglie la somma fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile e posta la generica incostituzionalità dell'art. 145 del codice civile.
E pertanto il procedimento ha seguito le forme previste dall'art.
26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. :
La questione, così prospettata, appare alla Corte priva di rilevanza.
Non è consentito infatti di ritenere, come fa il giudice a quo, che la decisione di essa potesse e possa influire nel processo penale nel corso del quale si è avuta l'ordinanza di rimessione, "posto che l'imputato è stato tratto a giudizio per non avere versato alla moglie la somma fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 708, terzo comma, c.p.c.".
Codesta valutazione della rilevanza risulta chiaramente viziata e nell'impostazione e nel procedimento.
Il pretore, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità ex art.
570 del codice penale di un marito che non aveva corrisposto alla moglie l'assegno temporaneo concessole dal Presidente del tribunale a sensi del citato art. 708, terzo comma, non avrebbe potuto, in funzione dell'accertamento del reato, sindacare la validità e l'esecutività dell'ordinanza presidenziale e tanto meno revocarla o modificarla, dato che avrebbe dovuto assumere codesta ordinanza come puro e semplice elemento di fatto e quindi non operare alcuna indagine circa la legittimità costituzionale delle norme già applicate per la sua emissione.
Della norma emergente dagli artt. 708, terzo comma, e 707, primo comma, è infatti prevista l'applicazione da parte del Presidente del tribunale; e quindi a questo, essendo la sua competenza di natura giurisdizionale, e sempre che ritenga non soddisfatte le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, spetta di sollevare la relativa questione.
E per ciò la Corte (che alla conclusione ora indicata è pervenuta anche in precedente occasione, con sentenza n. 70 del 1970) non può non constatare l'evidente difetto di rilevanza per la questione come sopra sollevata e dichiararne, conseguentemente e per tale ragione, l'inammissibilità.
La questione così posta deve dirsi infondata.
A parte il fatto che è difficile vedere come da quella premessa, e cioè dall'essere entrambi i coniugi reciprocamente tenuti, sia pure a condizioni differenti, al mantenimento, si potesse pervenire alla indicata conclusione, è preclusiva di ogni discorso circa l'opinione espressa dal giudice a quo, la circostanza che con sentenza n. 133 del 1970 di questa Corte, è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 145 del codice civile e che conseguentemente ogni coniuge è obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti.
Risulta per ciò mancante la ragione che il pretore ha richiamato a fondamento della sua denuncia.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione (sollevata con la stessa ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI