Pronuncia 85/1971 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio' dei ministri.
Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Trecci Corrado, imputato di tentata rapina e lesioni aggravate in danno di Canu Maria ed inoltre della contravvenzione all'art. 708 del codice penale, il tribunale di Torino, con ordinanza 31 marzo 1969, ha sollevato la questione di legittimità, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale, rilevando che alla persona offesa dal reato, assente dal territorio dello Stato, come accertato dall'ufficiale giudiziario in base a risultanze anagrafiche, non era stata, per il solo fatto di tale assenza, notificata la citazione per il giudizio; che alla stessa persona offesa non era stata data, conseguentemente, la possibilità di avere conoscenza della fissazione dell'udienza dibattimentale, nella quale avrebbe potuto esercitare il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni; che nel corso di altro processo penale, con riguardo ad analoga situazione di fatto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale è stata sollevata anche dal tribunale di Genova, con ordinanza 6 agosto 1969, sia in riferimento alla garanzia della difesa della persona offesa dal reato, in quanto l'omissione della notifica della citazione all'estero possa precludere l'esercizio della facoltà di costituzione di parte civile nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia in riferimento alla garanzia di difesa dell'imputato, in quanto questi può subire pregiudizio dalla assenza, per difetto di citazione, della parte lesa, con la conseguenza che delle deposizioni da questa rese nel corso della istruttoria o davanti alla polizia giudiziari a, è data lettura in dibattimento, senza possibilità di contestazioni; che in entrambi i giudizi, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di cui sopra, è entrata in vigore la legge 5 dicembre 1969, n. 932, la quale con l'art. 8, modificando l'art. 304 del codice di procedura penale, ha prescritto l'avviso di procedimento a coloro che vi possono avere interesse come parti private; che spetta ai giudici del merito considerare se e quali effetti la detta legge possa svolgere nei procedimenti di loro competenza e nei confronti delle persone offese dal reato, che peraltro risultano dimoranti nel territorio di Stati con i quali vigono convenzioni di assistenza giudiziaria; che occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici medesimi per un nuovo esame della rilevanza delle questioni da essi prospettate.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti rispettivamente ai tribunali di Torino e di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.