Pronuncia 111/1972 — Rel. Michele Fragali
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con ricorsi proposti dalle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Sardegna, notificati il 13 novembre 1971, depositati in cancelleria il 19 successivo ed iscritti ai nn. 25, 26 e 27 del registro ricorsi 1971.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore Michele Fragali; uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, l'avv.
Feliciano Benvenuti, per la Regione Trentino-Alto Adige, l'avv.
Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Detto articolo pone, fra i principi direttivi che debbono essere applicati nell'esercizio della delegazione, l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale. A sostegno dei rispettivi ricorsi, la Regione siciliana invoca gli artt. 14 e 21 del proprio Statuto e l'art. 41 della Costituzione; la Regione sarda gli artt. 4, 51 e 47 del proprio Statuto e gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione; la Regione Trentino-Alto Adige gli artt. 23, 42, secondo comma, e 116 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt.
1, 5 n. 3, 34, secondo comma, dello Statuto regionale.
Coincidono le deduzioni delle tre Regioni in quanto affermano:
Quanto all'assunto che la disposizione impugnata risponde al principio dell'imposta unica sul reddito, la Regione specifica che tale principio è derogato con la legge di delegazione per i soggetti di altra nazionalità, per gli aventi diritto alle indennità, per le cariche elettive di cui all'art. 1 legge 11 ottobre 1965, n. 221, per i redditi attualmente esenti dalle imposte dirette, per i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali e dei titoli assimilabili, per i redditi da deposito e conto corrente bancario e postale e da obbligazioni e titoli similari, per i premi e le vincite erogate da persone giuridiche pubbliche e private ecc.: vi è disparità di trattamento fra le ipotesi esentate dalla legge statale e la fattispecie regolata dalla legge sarda, dato che questa è funzionalizzata ad uno scopo di incentivazione ben preciso, costituzionalmente qualificato, mentre le esenzioni statali hanno fondamento in considerazioni di opportunità.
Rileva inoltre la Regione sarda che, in base all'art. 51 dello Statuto, la Giunta regionale può chiedere al Governo dello Stato la sospensione dell'applicazione di una legge o di un provvedimento statale in materia economica e finanziaria che risulti manifestamente dannoso all'isola; il che postula che la legislazione dello Stato ha un limite di favore per la Regione, limite che è applicabile nella specie, perché la legge denunciata vuole l'abolizione di una misura in materia economica e finanziaria che ha dato copiosi frutti favorevoli.
La generalizzazione della regola della nominatività non può ritenersi oggetto di un principio valido anche nei confronti del legislatore regionale: lo ha riconosciuto lo Stato non impugnando in precedenza le leggi regionali, e lo riconosce la norma di delegazione, la quale non dice che le leggi predette sono illegittime, ma che esse hanno dato luogo ad una deroga da eliminare.
La norma denunciata, secondo la Regione, è illegittima anche perché soltanto una legge generale potrebbe porre limitazioni al diritto di proprietà, e non pure una legge tributaria; per giunta con una norma che ha soltanto il fine strumentale dell'accertamento delle imposte e dell'individuazione del contribuente.
Il Presidente del Consiglio ha poi rilevato che è inconsistente l'assunto per cui l'iniziativa legislativa, nella specie, doveva essere deliberata con la partecipazione del Presidente delle regioni che hanno leggi che ammettono azioni al portatore: la legge denunciata riguarda la riforma tributaria, che è di esclusiva competenza statale e comunque la partecipazione dei Presidenti regionali alle sedute del Consiglio dei ministri è richiesta soltanto quando questo delibera provvedimenti amministrativi, non nel caso di iniziative legislative, senza di che la struttura del Governo risulterebbe allargata. Del resto l'eventuale vizio del disegno di legge è assorbito dall'iter parlamentare che il medesimo ha subito presso le due Camere.
Nel merito il Presidente del Consiglio ha fatto presente:
Quanto al vizio del disegno di legge derivante dalla sua approvazione senza la partecipazione dei Presidenti regionali, obietta che esso è di rilievo costituzionale e non può divenire irrilevante solo perché il disegno di legge è stato fatto proprio dal Parlamento.
La Regione ha altresì osservato che l'ordinamento è tuttora basato sulla coesistenza di azioni nominative e di azioni al portatore e che essa ha competenza anche in una materia fiscale e non ha perciò rilevanza l'assunto secondo il quale la legge non è di incentivazione ma di carattere fiscale. La competenza della Regione in materia tributaria rende del resto legittimo un ordinamento diverso da quello dello Stato; donde altresì è priva di valore l'osservazione per cui la legge regionale produce sperequazioni.
Infine la Regione ha obiettato che la materia non rientra fra quelle riforme che portano limite al suo potere legislativo.
Essa ha chiarito che lo Stato, con l'art. 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1742, con il d.l. 23 febbraio 1964, n. 27, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 191, con il d.l. 21 febbraio 1967, n. 22, convertito nella legge 21 aprile 1967, n. 209, ha disciplinato i profili fiscali delle azioni al portatore emesse in base a leggi regionali e ha così riconosciuto la competenza regionale in materia: la norma denunciata, essa ha osservato, essendo strumentale all'accertamento dei tributi non può essere ritenuta di natura fiscale.
La Regione, rilevato che il codice civile ammette le azioni al portatore, osserva che le sue norme di attuazione hanno soltanto sospeso la facoltà di emetterle per tutto il tempo in cui ha vigore il r.d. 25 ottobre 1941, n. 1148: in tali condizioni non possono dirsi violati i principi generali dell'ordinamento. Il principio dell'alternatività fra azioni al portatore e azioni nominative manca di efficacia attuale, ma esiste; esiste anche in base alla citata legge 29 dicembre 1962, n. 1742, la quale, all'art. 20, dispone che nulla è innovato all'art. 2345, secondo comma, cod. civ., il quale mantiene ferma la nominatività per le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie al conferimento. Lo stesso art. 20 fa salvo l'art. 3, secondo comma, della legge 3 dicembre 1939, n. 1966, il quale impone la nominatività delle azioni per le società fiduciarie e di revisione. Queste salvezze, secondo la Regione sarda, non possono spiegarsi se non nel presupposto dell'attuale vigenza del principio di alternatività.
Quanto all'assunto della violazione del principio di eguaglianza, la Regione ha dedotto che la sua legge non provoca sperequazioni nel sistema di accertamento tributario fra cittadini di diverse regioni, perché hanno accesso al mercato delle azioni al portatore sia i cittadini residenti in Sardegna, sia coloro che non vi risiedono.
La Regione ha sostenuto l'infondatezza della tesi dell'esorbitanza territoriale della legge sarda: al fine del rispetto del limite territoriale cui sottostanno le leggi regionali interessa l'incidenza immediata delle stesse, che non manca se quelle di cui si discute riguardano iniziative che si attuano nell'isola.
Circa la pretesa lesione del principio della progressività del carico tributario, la Regione ha osservato che esso riguarda il sistema fiscale nella sua globalità, - non le singole leggi.
Ha soggiunto che, in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, la Regione del Trentino-Alto Adige ha perduto la sua competenza in materia di industria e commercio, la quale è stata attribuita alle provincie: il suo ricorso dovrà essere perciò dichiarato inammissibile.
Ha osservato infine che la Regione sarda, nella detta materia, ha una competenza limitata dai principi stabiliti dalle leggi dello Stato: il subentrare, nella legislazione statale, di nuovi principi, può ben produrre abrogazione della legge sarda.
L'art. 56 della legge costituzionale predetta ha mantenuto in vigore le leggi regionali vigenti al 20 gennaio 1972 fino a quando le Provincie non dispongano diversamente; e non ha fatto perciò venir meno l'interesse della Regione a proseguire nelle istanze dirette ad evitare che lo Stato ne abroghi una legge, da essa ritenuta riferibile alla materia trasferita.
Altro è il caso deciso da questa Corte con la sentenza 15 marzo 1972, n. 44, la quale aveva per oggetto una legge che la Regione non avrebbe potuto più promulgare a seguito delle sopravvenute disposizioni costituzionali.
Le Regioni sostengono che le loro leggi sono atti di esercizio di una competenza statutaria che lo Stato non può conculcare; ma non avvertono che i loro ricorsi investono una norma che non porta lesione attuale a quella competenza, perché ne è destinatario il Governo dello Stato, non le Regioni. Determina infatti l'oggetto dell'attività delegata e ne dà un limite, senza innovare direttamente e immediatamente l'ordinamento preesistente, cioè l'ordinamento costituito dalle Regioni. Cosicché potrà discutersi della validità delle leggi delegate, dopo che il Governo avrà esercitato la potestà che gli è stata conferita, ma non oggi della validità della legge delegante.
In altre parole, la legge di delegazione legislativa è soltanto fonte di un potere governativo, ha valore preliminare e, per non essere legge materiale interessante la Regione, dovrà essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione. Il suo controllo di legittimità è strumentale a quello relativo alla legittimità della legge delegata; non può essere cioè promosso come fine a se stante, tanto più che non si può escludere in via di fatto che il termine della delegazione trascorra inutilmente.
Né si obietti che vi è lesione attuale dell'interesse delle Regioni perché la norma impugnata, ponendo al Governo la direttiva di disporre l'abrogazione di leggi regionali, implicitamente afferma che lo Stato sia a ciò competente: vale anche per tale obiezione, proposta nella discussione orale, il rilievo per cui la norma, concernendo unicamente i rapporti fra Parlamento e Governo, incide sulla competenza rivendicata dalle Regioni condizionatamente all'attuazione concreta della potestà delegata.
In altra occasione la Corte ha deciso che la lesione di un diritto o di un interesse sorge dalla legge delegata, non da quella delegante; ed ha giudicato inammissibile la denuncia in via principale di questa seconda legge quando già erano decorsi i termini per la denuncia della prima (sentenza 24 febbraio 1964, n. 13).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili per mancanza di interesse attuale i ricorsi proposti dalla Regione siciliana, dalla Regione sarda e dalla Regione Trentino-Alto Adige, con i quali si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delegazione al Governo per la riforma tributaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere