Pronuncia 157/1972 — Rel. Paolo Rossi
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), promossi con le seguenti ordinanze:
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidene del Consiglio dei Ministri. :
Nell'ordinanza di rimessione si premette che la questione è ammissibile nella sede in cui è stata sollevata perché, nonostante la scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento che ha applicato la misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza conserva il potere di riesaminare il provvedimento stesso quando sia erroneamente applicativo di una misura di sicurezza, non formandosi in proposito la cosa giudicata.
Osserva il giudice a quo che, pur essendo l'abitualità nel contrabbando (art. 112 legge doganale) diversa da quella prevista nell'art. 102 del codice penale, alla prima, in virtù della norma impugnata, sono collegati i medesimi effetti che conseguono alla seconda e segnatamente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per la durata minima di due anni.
Tale rinvio puro e semplice alla disciplina sancita dagli artt.
109, 216 e 217 del codice penale, contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 25, terzo comma, della Costituzione, secondo cui "nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge", perché la norma impugnata, ricollegando ad una certa fattispecie di pericolosità sociale una misura di sicurezza non propria di essa, ma di altra e diversa specie, eluderebbe, attraverso un rinvio generico ad una diversa disciplina normativa, il precetto costituzionale secondo cui è necessaria un'apposita previsione di legge.
Inoltre, prosegue l'ordinanza di rimessione, la statuizione di uguali effetti per due distinte ipotesi violerebbe il principio costituzionale d'uguaglianza, per ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, sotto i seguenti profili: a) la situazione di pericolosità sociale ravvisata nel contrabbando abituale (art. 112 legge doganale) è di minor rilievo di quella prevista dall'art. 102 del codice penale, che richiede la condanna a gravi pene detentive, mentre la prima suppone anche lievi violazioni, per le quali i diritti sottratti non siano inferiori complessivamente alle 50.000 lire; b) nessun limite di tempo è previsto dall'art. 112 della legge doganale, diversamente da quanto disposto dall'art. 102 cod. pen., per l'ulteriore condanna che comporta, in aggiunta alle tre precedenti, la dichiarazione di abitualità.
È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 21 ottobre 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il presupposto accolto dal giudice di merito, secondo cui la pericolosità sociale dell'abituale in contrabbando è minore di quella del delinquente abituale comune, non risulta fondato. Al contrario, la speciale normativa degli artt.
112 e 114 della legge doganale appare ispirata a particolare rigore, richiamando gli stessi effetti previsti dagli artt. 109 e 216 cod. pen., proprio perché diretta a tutelare l'interesse generale alla riscossione dei tributi, il quale riceve dalla Costituzione una specifica tutela che vale a qualificarlo come un interesse particolarmente differenziato (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 50 del 1965 e n. 45 del 1963).
Pertanto il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità in sede di politica criminale, legittimamente ha disposto l'applicazione a colui che è stato dichiarato delinquente abituale in contrabbando delle stesse misure di sicurezza previste per il delinquente abituale comune.
Soggiunge infine la difesa dello Stato che non contrasta con l'invocato principio di legalità (art. 25, comma terzo, della Costituzione) la statuizione, effettuata dal legislatore, anche mediante generico rinvio ad altra normativa, di applicare le medesime misure di sicurezza a situazioni di pericolosità sociale che, nell'ambito della sua discrezionalità, ha considerato equivalenti.
Attesa l'identità dell'oggetto, i giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Le questioni sollevate dalle diverse ordinanze sono due:
1424, secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualità nel contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice penale che disciplina l'abitualità a delinquere comune, non contrasti con il principio d'uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, in quanto parifica, agli effetti di misure detentive, due ipotesi diverse, quella del contrabbandiere abituale che abbia riportato quattro condanne a pene eventualmente lievi, e quella del delinquente comune la cui abitualità non può essere dichiarata se non in seguito a gravi condanne;
Entrambe le questioni sono infondate.
Né si comprende perché la recidiva abituale in contrabbando dovrebbe meritare un trattamento diverso e più favorevole della comune recidiva abituale. Il contrabbando non soltanto è un reato diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (artt. 53 e 14, terzo comma, Cost.), ma è capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme.
Il ricorso al principio di uguaglianza, sotto l'aspetto di un minor rilievo penale dell'abitualità in contrabbando rispetto alla generica abitualità nel delitto, è del tutto fuori luogo.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere