Pronuncia 167/1972 — Rel. Leonetto Amadei
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il giudice di sorveglianza, con ordinanza 11 novembre 1971, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso sull'incidente di esecuzione.
La succinta motivazione dell'ordinanza fa perno sulla considerazione che l'art. 216 c.p. non prende in esame la "possibilità di lavorare", ma "l'obbligo di lavorare", per cui, per "la contraddizione che non lo consente", a tale obbligo non può essere assoggettato l'inabile al lavoro.
Il tribunale di Milano, con ordinanza 10 settembre 1971, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione, sia in relazione al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, sia anche in relazione all'art.
38 della stessa, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Il collegio milanese ha basato la sua motivazione su due considerazioni:
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto di intervento 20 novembre 1971, ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte.
In ordine alla prima questione sollevata, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che, quantunque l'art. 27 della Costituzione si riferisca alle pene in senso stretto e non anche alle misure di sicurezza, tuttavia devesi riconoscere che l'attuale sistema delle misure di sicurezza non solo non esclude, ma anzi contempla espressamente la finalità rieducativa di esse. Osserva, altresì, che lo stesso sistema non è tale da esigere un tipo di lavoro impossibile per colui che non è idoneo a quel tipo di lavoro, per cui sarà sempre dato trovargli, nell'ambito della casa di lavoro o della colonia agricola, un'attività consona alle sue capacità e alle sue possibilità.
D'altra parte, qualora, sempre a parere dell'Avvocatura, si presentasse all'attenzione del giudice il caso di un delinquente abituale, non capace di svolgere alcuna attività, ciò non costituirebbe problema di legittimità costituzionale ma di politica legislativa, anche se, allo stato, il caso sarebbe risolvibile attraverso l'applicazione dell'art. 207, ultimo comma, c.p. (revoca della misura di sicurezza da parte del Ministro della giustizia).
Per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato non ritiene che possa parlarsi di violazione di tale norma costituzionale tenuto conto che il sottoposto a misura di sicurezza, oltre a fruire di tutte le prestazioni che lo Stato gli assicura per lo status in cui si trova, gode, anche, della pensione erogata dall'INPS. :
La questione non è fondata.
In sostanza, qualsiasi intervento coercitivo in tema di libertà personale, ricollegabile al fatto reato, sia pure ai fini di una prevenzione speciale, come è quello delle misure di sicurezza, non può sottrarsi a finalità socialmente apprezzabili, quali il senso di umanità nel trattamento e la possibilità di determinare nel soggetto colpito un impulso diretto al suo recupero sociale.
L'indirizzare il sottoposto a misure di sicurezza detentiva ad una attività lavorativa è uno dei tanti aspetti in cui si sostanzia il processo di recupero e di riadattamento sociale.
Per quanto attiene alla misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, la scelta dell'una o dell'altra spetta al giudice, il quale deve valutare, in funzione di tale scelta, le particolari attitudini e le possibilità del sottoposto anche in relazione alle sue condizioni fisiche.
Tanto la colonia agricola, quanto la casa di lavoro offrono la possibilità di porre a disposizione del soggetto aspetti diversi e articolati di attività lavorative, anche minime, proprie di una comunità di lavoro autonomamente organizzata.
Tale possibilità viene meno solo nel caso in cui il soggetto sia incapace di azione e di movimento. In questa ipotesi, però, la legge offre opportuno valido rimedio, in quanto, se le condizioni fisiche del soggetto sono tali da far venir meno in concreto la probabilità che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, ben può trovare applicazione, secondo il rilievo dell'Avvocatura dello Stato, l'ultimo comma dell'art. 207 del codice penale. Infatti, tanto l'interessato, quanto il giudice di sorveglianza possono rivolgersi al Ministro della giustizia al fine di provocare la revoca della misura di sicurezza, prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.
Peraltro, non sempre può trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 207 del codice penale. Soggetti nella fisica impossibilità di agire, ben possono svolgere attività promotrice e direttiva nel complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite.
La pericolosità di tali soggetti deve essere necessariamente preveduta. In sostanza se il lavoro è il mezzo più idoneo per conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia l'impossibilità fisica di questi a potervi attendere, non può far venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza detentiva, quello di impedire che la persona socialmente pericolosa possa continuare liberamente a delinquere. Il lavoro è un aspetto dell'umanizzazione del trattamento, ma non è il solo. Atteso il fondamento giuridico delle misure di sicurezza, il problema sollevato rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento carcerario (artt. 271 e 272).
Eventuali disfunzioni nel settore amministrativo non possono formare oggetto di un giudizio costituzionale, a meno che esse direttamente o indirettamente siano determinate da una ambigua formulazione di legge che si presti ad una interpretazione contrastante con le norme costituzionali. Quando la legge offre garanzia sul piano della legittimità costituzionale è compito del potere esecutivo rimuovere ogni disfunzione che si manifesti sul piano organizzativo.
Se questo la norma penale escludesse o si prestasse, nella sua interpretazione, ad escludere, fondamento assumerebbe la invocata eccezione; ma in effetti essa non arriva e non può arrivare a tanto.
Essa non toglie all'inabile colpito dalla misura di sicurezza quei diritti riconosciuti dall'art. 38 a qualsiasi cittadino ove ne ricorrano i presupposti.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
27, terzo comma, e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGT OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere