Pronuncia 7/1972 — Rel. Michele Fragali
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Michele Fragali. :
Il pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969) e quello di Genova (ordinanza 20 ottobre 1970) hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, nella parte in cui dichiara non punibile per ritrattazione soltanto l'imputato che abbia prestato giuramento suppletorio e non anche colui che abbia prestato giuramento decisorio.
Entrambi i giudici hanno invocato la violazione del principio di eguaglianza ed hanno, all'uopo, rilevato che la norma denunziata distingue perché il codice civile abrogato dava effetto relativo al giuramento suppletorio mentre oggi l'articolo 2738 del codice civile vigente dà la medesima efficacia al giuramento suppletorio e a quello decisorio, per entrambi non ammettendo alcuna prova in contrario.
Nessuna parte si è costituita nei rispettivi processi innanzi a questa Corte; non v'è stato nemmeno intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le cause perciò sono state trattate in camera di consiglio, a norma dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. :
È stata da essi proposta cioè una questione meramente teorica riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del codice penale; ma, come è stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101, il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica è ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioè della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16 dicembre 1968, n. 134).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371 del codice penale, proposta dal pretore di Milano con ordinanza 26 novembre 1969 e dal pretore di Genova con ordinanza 20 ottobre 1970, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI