Pronuncia 14/1973 — Rel. Giuseppe Verzì
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
179 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Con ordinanza 20 marzo 1970, emessa dal pretore di Frosinone nel procedimento penale contro Vinciguerra Antonino, imputato del reato di cui all'art. 724 del codice penale, e con ordinanza 5 marzo 1971, emessa dal pretore di Sapri nel procedimento penale contro Eboli Aulo, imputato della stessa contravvenzione, è stata sollevata, accogliendo le istanze della difesa, la questione di legittimità costituzionale della citata norma del codice penale in riferimento agli artt. 3 (entrambe le ordinanze), 8, 19 e 21 della Costituzione (ordinanza del pretore di Sapri).
Nei giudizi avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Frosinone è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione. :
L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'art. 724 c.p., non è pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento.
D'altra parte, la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana. La norma impugnata, che è compresa nel titolo delle "contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", non può quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli artt. 7 e 8 Cost.; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi e statistici o a considerazioni di fatto, l'esattezza di quella valutazione.
Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone è di Sapri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere