Pronuncia 141/1973 — Rel. Giulio Gionfrida
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
204, secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che le quattro ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt.
2, 3, 25 e 27 della Costituzione, nonché del solo art. 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione; che in nessuno dei giudizi vi è stata, in questa sede, Costituzione di parti; che i giudizi stessi possono essere riuniti.
Considerato che delle sopra indicate questioni, in particolare, quelle che prospettano contrasto degli artt. 204 e 222 citati con l'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222 del codice penale con gli artt. 13 e 32 della Costituzione sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la decisione n. 68 del 1967, dalla quale non sussistono motivi per discostarsi, mentre, per quanto attiene al dedotto profilo di violazione dell'art. 2 della Costituzione, questo pure risulta, negli stessi termini, già esaminato nella parte motiva della sentenza n. 68 sopradetta, che ne ha evidenziato la non fondatezza, là dove ha escluso che, nella specie, la legge provveda senza "rispetto della persona umana"; che, poi, per quanto, invece, riguarda l'ipotizzato contrasto dei cennati artt. 204 e 222 del codice penale con l'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo dell'irrazionale equiparazione di soggetti pericolosi e soggetti in concreto non pericolosi), la relativa questione è assolutamente identica, nel contenuto, a quella (concernente contrasto dell'art. 222, secondo comma, del codice penale, con l'art. 3, appunto, della Costituzione) già risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza di questa Corte n. 106 del 1972, rispetto alla quale né sussistono, né sono stati addotti argomenti nuovi da valutare; che, d'altra parte, le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza medesima appena menzionata - in particolare, sul punto della revocabilità delle misure di sicurezza "anche prima del decorso della durata minima, allorché si accerti la cessazione dello stato di pericolosità" - racchiudono l'implicita confutazione anche dell'ulteriore ipotesi di contrasto degli artt. 204 e 222 del codice penale con l'art. 25 della Costituzione (prospettata, appunto, sotto il profilo dell'assoggettamento a misure di sicurezza di persone in concreto non pericolose); che, infine, l'ultima questione (che è l'unica a presentare caratteri di sostanziale novità) di contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 222, primo comma, del codice penale, per la parte relativa all'inciso "salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni", appare, manifestamente infondata per la considerazione, di intuitiva evidenza, che proprio la diversa gravità dei reati diversifica obiettivamente le situazioni dei soggetti, che ex art. 88 del codice penale sono prosciolti, e giustifica, quindi, il trattamento
differenziato delle situazioni medesime, sotto il profilo dell'applicazione della misura di sicurezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale in riferimento all'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222, primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione, nonché delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222 citati in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione e dell'art. 222 - inciso contenuto nel primo comma - del codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere