Pronuncia 17/1973 — Rel. Vezio Crisafulli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marini Sergio ed altri e di Sander Gerda, iscritte ai nn. 348 e 349 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli. :
Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 23 ottobre 1970 nel corso di procedimenti penali a carico rispettivamente di Marini Sergio e altri e di Sander Gerda, il giudice istruttore presso il tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale con riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. In entrambe le fattispecie, infatti, il Ministro della giustizia aveva negato l'autorizzazione a procedere contro gli imputati del reato di cui all'art. 290 del codice penale ed in conseguenza il Procuratore della Repubblica aveva per essi chiesto il proscioglimento.
Secondo il giudice a quo, mediante l'esercizio della facoltà di concedere o negare l'autorizzazione a procedere l'autorità amministrativa verrebbe a disporre discrezionalmente del diritto punitivo dello Stato - e, in definitiva, a giudicare in base a ragioni di convenienza politica se esso debba trovare attuazione od arrestarsi
Sotto altro profilo, inoltre, l'insindacabilità del provvedimento di diniego dell'autorizzazione contrasterebbe con i principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione lesivi di diritti o di interessi legittimi. :
La questione non è fondata.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, perché la valutazione, rimessa al Ministro per la giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere è tipicamente una valutazione di politica opportunità, che non può pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e l'applicazione ad essi delle norme di legge caratterizzanti la funzione giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno
Nemmeno sussiste violazione dell'art. 113 Cost., poiché questa disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione, o per determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo. Ciò che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o a non essere, sottoposto a procedimento penale.
La situazione, sotto questo aspetto, è diversa da quella dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa Corte n. 175 del 1971, perché l'amnistia incide, prima ancora che sul processo, sulla punibilità del fatto. Laddove, l'autorizzazione a procedere si configura come un presupposto. La mancanza del quale impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire, togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere medio tempore, e preclude perciò in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere