Pronuncia 189/1973 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza 7 aprile 1971 il pretore di Tortona ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 28 della Costituzione; che i pretori di Firenze e Roma, con le ordinanze pronunciate il 5 gennaio 1971 dal primo, il 31 luglio 1972 e il 16 gennaio 1973 dal secondo, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione. che nei giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che le questioni risultano già esaminate da questa Corte e ritenute non fondate con la sentenza n. 88 del 1963 e manifestamente infondate con le successive ordinanze n. 131 del 1967 e n. 37 del 1970; che non è stato enunciato alcun altro motivo che possa indurre a modificare le predette decisioni neppure sotto il profilo dell'art. 24, primo comma, Cost., quale specificazione del più generale principio di uguaglianza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 28 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe, e già dichiarate non fondate con sentenza n. 88 del 25 maggio 1963.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere