Pronuncia 46/1973 — Rel. Giulio Gionfrida
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 123, secondo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione dell'ENEL, di Cappelli Carlo e della società F.lli Venturi; udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; uditi gli avvocati Aldo Sandulli, Ernesto Conte ed Enrico Piacitelli, per l'ENEL, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Cappelli, e l'avv. Ruggero Berardi, per la società F.lli Venturi. :
Secondo il giudice a quo, la norma indicata - attribuendo all'indennizzo una funzione più che satisfattoria ed andando "oltre il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la P.A. può garantire all'interesse privato - collide, invero, con i principi della "funzione sociale della proprietà" e del "giusto indennizzo" (appunto canonizzati nell'art. 42 della Costituzione) e viola, inoltre, il "principio di uguaglianza".
Con riguardo a quest'ultimo principio, si prospetta che i proprietari dei fondi attraversati da servitù di elettrodotto, nel procedimento di determinazione dell'indennità loro dovuta (in dipendenza, appunto, dell'imposta servitù), risultano ingiustificatamente privilegiati:
La questione di legittimità costituzionale che questa Corte è chiamata a risolvere concerne questa parte relativa al soprappiù del quinto. Le ordinanze sopra indicate, prendendo le mosse dal rilievo che la norma si ricollega geneticamente al disposto dell'art. 603 del codice civile del 1865, relativa alla servitù coattiva di acquedotto, il quale appunto stabiliva un "soprappiù del quinto" oltre il valore di stima dei terreni da occuparsi, e dalla considerazione che questa maggiorazione, pur se corrispondente a una lunga tradizione, consacrata anche nel codice albertino, è stata soppressa, in quanto anacronistica e irrazionale, nella disciplina dell'acquedotto dettata dall'art. 1038 del codice civile vigente, prospettano il dubbio che il citato comma secondo dell'art. 123 del testo unico n. 1775 del 1933, mantenendo la predetta maggiorazione per la servitù di elettrodotto e attribuendo così al proprietario del fondo asservito una indennità superiore al ristoro del pregiudizio economico da lui effettivamente subito, contrasti con gli artt. 42 e 3 della Costituzione.
Con riguardo alla violazione del principio di eguaglianza, la ingiustificata disparità di trattamento è prospettata sotto triplice profilo: rispetto ai proprietari di fondi gravati dalle altre servitù coattive previste dal codice civile, e in particolare dalla servitù di acquedotto (art. 1038 cod. civ.); rispetto ai proprietari nei cui confronti, per la costruzione di conduttura elettrica dichiarata di pubblica utilità, si proceda, anziché ad imposizione di servitù, ad espropriazione della parte del fondo occorrente per la realizzazione dell'opera e per l'esercizio della linea, con indennizzo ex artt. 39 e 40 legge 25 giugno 1865, n. 2359; rispetto, infine, ai proprietari di fondi che, in dipendenza della costruzione della conduttura mediante occupazione di urgenza, protratta oltre il biennio e non seguita dalle formalità per l'asservimento o la espropriazione, abbiano diritto al risarcimento del danno effettivo, senza alcuna maggiorazione.
L'art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933. n. 1775, riproduce, salvo alcune varianti delle quali si dirà poi, l'art. 6 della legge 7 giugno 1894, n. 232, il quale corrispondeva, quasi testualmente, al disposto dell'art. 603 del codice civile del 1865 sulla servitù di acquedotto coattivo. Deve escludersi che il legislatore del 1894, prescrivendo che alla indennità, da ragguagliarsi alla diminuzione del valore del suolo, dovesse aggiungersi il soprappiù del quinto, fosse stato mosso dall'apprezzamento di ragioni peculiari alla servitù di elettrodotto, risultando invece chiaramente espresso nei lavori preparativi (vedi, tra l'altro, la relazione al progetto di legge presentata dal Ministro Boselli alla Camera nella seduta del 12 marzo 1894) che si riteneva miglior consiglio quello di allontanarsi il meno possibile dalle "disposizioni di legge che su le materie analoghe" si contenevano nel codice civile, e in particolare di seguire il sistema tracciato in tema di servitù di acquedotto.
Le ragioni che, rispetto a quest'ultima, avevano ispirato, nelle antiche origini, il soprappiù della indennità, sia che questo rappresentasse il compenso per la imposta fondiaria, che restava a carico del proprietario, sia che, come altri opinava, fosse sorto in funzione della coattività del sacrificio imposto al diritto del proprietario, analogamente a quella maggiorazione del valore venale che alcune legislazioni straniere del secolo scorso attribuivano al proprietario espropriato per ragioni di pubblica utilità, sono state ormai ritenute inconsistenti dal legislatore del codice civile vigente, nel quale il predetto soprappiù e stato soppresso. Né alcuna di esse può costituire valida giustificazione per mantenerlo rispetto alla indennità relativa alla servitù di elettrodotto, posto che anche tale indennità va determinata senza detrazione "per qualsiasi carico" che colpisca l'immobile, il che deve intendersi al lordo, e non al netto della stessa imposta fondiaria.
In tanto potrebbe, comunque, trovarsene una ragione giustificatrice, in quanto la indennità, costituente la base della maggiorazione del quinto, non comprendesse, secondo i criteri dettati dal citato art. 123 della legge del 1933, tutto il pregiudizio economico derivante dalla imposizione della servitù di elettrodotto.
E appunto su questa direttiva si muove l'opinione di chi, in base alla locuzione del comma secondo del predetto articolo, che "il valore dell'immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all'atto della occupazione", ritiene che la diminuzione di valore debba essere determinata con riferimento all'immobile così come trovavasi all'atto della occupazione, con riguardo cioè alla destinazione specifica che aveva in quel momento, prescindendo dalla possibilità di diverso sfruttamento, ancorché essa non dipendesse da circostanze meramente eventuali ed ipotetiche, ma avesse carattere di attualità.
Senonché, è anzitutto da rilevare che chi sostiene la predetta interpretazione della locuzione sopra riportata ricollega la ratio della disposizione restrittiva alla facoltà, prevista dall'art. 122, quarto e quinto comma, del testo unico, di chiedere la rimozione dell'elettrodotto quando s'intenda apportare innovazioni al fondo servente; cosicché, l'asserita limitazione, nella determinazione della base della indennità, se trova il suo contrappeso nella amovibilità della servitù, non potrebbe porsi a giustificazione del soprappiù del quinto. Si potrebbe, se mai, discutere se questo soprappiù, prescindendosi dalle ragioni che indussero il legislatore a prescriverlo, possa ora rimanere giustificato limitatamente alle servitù inamovibili, come in definitiva finisce col sostenere, sia pure subordinatamente, la difesa del Cappelli.
Ma qualsiasi argomentazione al riguardo è comunque viziata in radice perché parte da un presupposto erroneo.
È, infatti, dottrina dominante e giurisprudenza consolidata che la norma di principio posta dal comma primo dell'art. 123 impone che nella determinazione della indennità si tenga conto di tutto il pregiudizio economico che per effetto della servitù di elettrodotto subisca il fondo servente, e ciò in base ai normali criteri che sono validi per le altre servitù coattive e che corrispondono anche a quello dettato in via generale, nel caso di espropriazione parziale per pubblica utilità, dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
In particolare, possono ormai dirsi fermi i punti seguenti:
Tale risultando la interpretazione della norma, la disposizione relativa al soprappiù del quinto dà luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente identiche. Né hanno consistenza le argomentazioni in contrario svolte nel giudizio innanzi questa Corte, le quali pongono in risalto la maggiore ampiezza o intensità degli effetti pregiudizievoli della servitù di elettrodotto, rispetto a quelli di altre servitù coattive, e, con particolare riguardo alle linee ad alta tensione da costruirsi dall'ENEL, s'appuntano sulle prescrizioni relative alla inamovibilità (art. 9 d.l. 1965 n. 342), e su quelle per cui le linee non devono "soprapassare" gli edifici (art. 65 r.d. 1940 n. 1968) e deve essere assicurata la mancanza di pericolo per la incolumità pubblica, giacché anche gli effetti di tali prescrizioni, nella misura in cui impediscono o limitano le facoltà del proprietario dell'immobile di utilizzare le aree asservite e quelle adiacenti, incidono sul valore del bene e vanno pertanto tenuti in conto nella determinazione della indennità ai sensi del comma primo dell'art. 123 del testo unico.
Lo stesso è a dire rispetto agli effetti pregiudizievoli che derivano dalle facoltà conferite all'utente della servitù di elettrodotto dall'art. 121 del testo unico predetto e, in particolare, da quella relativa all'accesso del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti, come pure rispetto ai disturbi che possono cagionare le vibrazioni o il ronzio dei cavi attraversati dalla corrente.
Quanto a questi disturbi, è indiscutibile la loro incidenza sul godimento del bene e la rilevanza, sotto il profilo economico e giuridico, almeno nel caso che sia superato il limite della normale tollerabilità: il che risponde a principi che trovano anche espressione, in materia di rapporti di vicinato, nella tutela, di carattere reale, accordata dall'art. 844 cod. civ. per le immissioni.
Quanto al pregiudizio relativo al transito di cui al su citato art.
121 lett. d, il rilievo della difesa del Cappelli che la legge non ne assicura il ristoro integrale, ben potendo il danno superare quel quarto del valore dell'area necessaria che è previsto dal terzo comma dell'art. 123, si basa su un presupposto erroneo. Il comma ora citato non va inteso nel senso che il pregiudizio per il diritto di passaggio e per le occupazioni di suolo ivi previste, debba escludersi nel computo della reale diminuzione di valore del fondo ai sensi del primo comma e indennizzarsi in base alla cosiddetta stima convenzionale, bensì - come ritenuto da prevalente dottrina in materia di estimo - nel senso che, qualora il quantum determinato secondo il primo comma risulti inferiore a quello convenzionale del terzo comma, l'indennizzo debba essere ragguagliato a quest'ultimo.
Posto pertanto che il minus valore da indennizzare ai sensi del primo comma dell'art. 123 comprende tutti i titoli di danno conseguenti alla imposizione della servitù, l'aggiunta del quinto disposta dal secondo comma comporta una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto, non solo alle altre servitù coattive disciplinate dal codice civile, ma anche alla normativa applicabile nel caso, non diverso sotto l'aspetto qui considerato, in cui, per la costruzione della linea elettrica, si proceda, anzicché alla imposizione di servitù, alla espropriazione del suolo occorrente alla realizzazione dell'opera.
Ciò basta per ritenere sussistente il contrasto della disposizione de qua con l'art. 3 della Costituzione, senza che occorra scendere all'esame dell'ulteriore dedotto profilo di contrasto con lo stesso principio di uguaglianza, nella ipotesi in cui, in dipendenza di costruzione di elettrodotto con illegittima occupazione oltre il biennio non seguita da decreto di asservimento o di espropriazione, sia dovuto il risarcimento del danno effettivo.
Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del "soprappiù del quinto" alla indennità per servitù di elettrodotto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere