Pronuncia 92/1973 — Rel. Leonetto Amadei
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 dal pretore di Bari su istanza di Elia Giuseppe, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Con ricorso 20 giugno 1970, diretto al Presidente del tribunale di Bari, Giuseppe Elia proponeva istanza di ricusazione nei confronti del pretore dott. Michele Paone, giudice della causa di sfratto per morosità intentata da esso Elia contro tal Vincenzo Francone.
Nelle more del procedimento, l'Elia Giuseppe, nelle deduzioni presentate, dichiarava di essersi sbagliato nella valutazione degli elementi posti a fondamento dell'istanza di ricusazione e di rinunciare, pertanto, ad essa.
Con ordinanza 28 agosto 1970, ampiamente motivata, il Presidente del tribunale di Bari, dopo aver rilevato che la rinuncia all'istanza di ricusazione non poteva produrre gli effetti previsti dall'art. 306 del codice di procedura civile (rinuncia agli atti del giudizio), rigettava l'istanza stessa e condannava, ex art. 54 c.p.c., terzo comma, il proponente alle spese del procedimento e ad una pena pecuniaria di lire 2.000.
La cancelleria della pretura di Bari (ufficio campione civile) richiedeva all'Elia, con atto del 18 novembre 1970, notificato il 27 gennaio 1971, il pagamento della pena pecuniaria irrogatagli dal Presidente del tribunale.
In data 11 febbraio 1971, l'Elia inoltrava un esposto al dirigente la pretura di Bari chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché fosse dichiarata la incostituzionalità dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, per essere tale norma in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Il pretore dichiarava non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e, sulla base del semplice esposto, ordinava la trasmissione degli atti alla Corte con ordinanza del 22 febbraio 1971.
Nella schematica motivazione si afferma che la disposizione di cui all'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, è in contrasto con i richiamati precetti costituzionali, in quanto:
La parte non si è costituita nel giudizio davanti alla Corte.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato in cancelleria il 5 luglio 1971 le sue deduzioni.
L'Avvocatura dello Stato contesta, in via preliminare, la legittimazione del giudice a sollevare la questione di incostituzionalità per la mancanza di un giudizio di merito (impugnazione del titolo esecutivo), in quanto l'unica materia nella quale esso è stato chiamato a decidere è stata quella di richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Nel merito rileva che:
Nella sentenza 30 giugno 1964, n. 65, questa Corte ha precisato non essere sufficiente che una domanda sia presentata, né che con essa si chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno, che effettivamente ricorrano i presupposti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimità, il cui insorgere è soltanto eventuale.
In sostanza, il processo di merito si presenta come presupposto rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale.
4 - Nel caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la precostituzione di un qualsiasi giudizio; la questione che è stata sollevata si incardina unicamente in una istanza diretta al pretore al fine di sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, senza che dall'istanza stessa si profili la richiesta di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale.
Infatti, come risulta in narrativa, l'interessato, dopo aver ricevuto dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare l'importo della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del tribunale, si è limitato a inoltrare al pretore, con lettera raccomandata, un'istanza chiaramente delimitata nel suo contenuto; diretta, cioè , ad ottenere che fosse sollevata, dallo stesso pretore, questione di legittimità della norma in base alla quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria.
L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare una controversia di merito, sulla quale il pretore deve decidere e nella decisione della quale si è inserita in via incidentale la questione di legittimità. Ciò è tanto vero che, nell'ordinanza che accoglie la richiesta, non vi è, e non poteva esservi, alcun riferimento all'esistenza di un autonomo giudizio; ma ci si limita a prendere atto della semplice volontà dell'istante di proporre la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge che aveva trovato applicazione in un altro giudizio, davanti ad un altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione poteva essere proposta.
La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevata dal pretore di Bari con ordinanza 22 febbraio 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere