Pronuncia 108/1974 — Rel. Edoardo Volterra
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Torre Vanna, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra. :
Nel corso del procedimento penale a carico di Torre Vanna, imputata del delitto di cui all'art. 415 del codice penale, il tribunale di Lucca, con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in questione, ove prevede e punisce il fatto dell'istigazione all'odio fra le classi sociali, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Dopo aver premesso che l'art. 415, nella parte denunziata, fa riferimento ad ogni forma di manifestazione del pensiero che propugna i principi propri delle dottrine che affermano la necessità del contrasto e della lotta fra portatori di interessi contrapposti, il tribunale ha ritenuto tali forme di manifestazione di pensiero costituzionalmente legittime perché costituiscono l'esercizio del diritto previsto dall'art. 21 Cost., né importano necessariamente l'istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale. :
Devesi parimenti escludere che nella dizione istigazione "all'odio fra le classi sociali" possano comprendersi i casi di propaganda e apologia sovversiva e antinazionale contemplati nel primo comma dell'art. 272 del codice penale aventi quale oggetto l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre; la soppressione violenta di una classe sociale; il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato; la propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, comma questo che la Corte con la sentenza n. 87 del 1966 ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Né nella medesima dizione può comprendersi l'istigazione a commettere reati, fattispecie questa prevista e repressa dall'art. 414 del codice penale, in relazione al quale la relativa questione di legittimità è stata dichiarata infondata con sentenza n. 65 del 1970.
Ciò si desume anche dal confronto dell'articolo in esame con la dizione usata dall'art. 247 del cessato codice penale del 1888 ("Chiunque, pubblicamente, fa apologia di un fatto che la legge prevede come delitto e incita alla disobbedienza alla legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità").
La soppressione dell'inciso "in modo pericoloso per la pubblica tranquillità" e comunque la non riproduzione di esso nell'articolo impugnato del vigente codice del 1930 ha certamente esteso, rispetto al codice penale del 1888, la portata della norma, in guisa da non escludere che essa possa colpire anche la semplice attività diretta a manifestare e ad inculcare in altri una ideologia politica o filosofica basata sulla lotta e il contrasto fra le classi sociali.
Va rilevato che con l'entrata in vigore della Costituzione è stato immediatamente avvertito il contrasto dell'art. 415 con i nuovi principi costituzionali, tanto che un'autorevole dottrina ebbe a sostenere che dovrebbe intendersi tacitamente abrogata la seconda fattispecie dell'art. 415 del codice penale.
Le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali sono dottrine che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. L'attività di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non susciti di per sé violente reazioni contro l'ordine pubblico o non sia attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, non ha finalità contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi repressione o limitazione di essa viola la libertà consacrata nell'art. 21 della Costituzione.
Di conseguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza, appare in contrasto con l'art. 21 della Costituzione in quanto non precisa le modalità con cui deve attuarsi l'istigazione ivi prevista perché questa possa considerarsi diversa dalla manifestazione e diffusione della persuasione di ideologie e di dottrine politiche, sociali, filosofiche od economiche, e quindi, penalmente perseguibile senza violare il precetto costituzionale dell'art. 21.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 del codice penale, riguardante l'istigazione all'odio fra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere