Pronuncia 136/1974 — Rel. Vezio Crisafulli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanze emesse il 26 ed il 30 giugno 1973 dalla Corte di assise di Palermo, nel corso di due procedimenti penali a carico rispettivamente di Cangelosi Fausto ed altro e di Cangelosi Matteo, il 25 maggio 1973 dalla Corte di assise di Venezia, nel corso di un procedimento penale a carico di Moisio Francesco, il 21 maggio 1973 dalla Corte di assise di Siracusa, nel corso di due procedimenti penali a carico rispettivamente di Romeo Leonardo e di Noto Paolo ed altri, e l'8 giugno 1973 dalla Corte di assise di Forlì, nel corso di un procedimento penale a carico di Lenisa Gian Mario ed altro, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 102, 103, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale; che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile 1959, n. 22, 22 aprile 1971, n. 91, 14 febbraio 1973, n. 17, 28 giugno 1973, n. 142, 24 gennaio 1974, n. 20, e manifestamente infondate con le ordinanze 9 gennaio 1974, n. 5, 5 febbraio 1974, n. 39, e 6 marzo 1974, n. 71, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. l, 3, 102, 103, 104, 111, 112 e 113 della Costituzione dalle Corti di assise di Palermo, di Venezia, di Siracusa e di Forlì con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959, 91 del 1971, 17 del 1973, 142 del 1973 e 20 del 1974 e manifestamente infondate con le ordinanze n.
5, n. 39 e n. 71 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere