Pronuncia 171/1974 — Rel. Vincenzo Trimarchi
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 657, 663 e 665 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi. :
Premesso che la soluzione della controversia sottoposta al suo esame presupponeva l'applicazione dell'art. 657 del codice di procedura civile, osservava che la procedura di cui agli artt. 657-659 è ispirata ad una concezione di privilegio assolutamente incompatibile con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge: il locatore gode, infatti, di una prerogativa che senza alcuna giustificazione sul piano giuridico e morale e in chiaro contrasto con la pari condizione dei contraenti, favorisce il soggetto economicamente più forte. E non si riesce a capire perché la legge sovrapponendosi alla volontà negoziale ne debba modificare gli effetti favorevolmente per una delle parti e a danno dell'altra.
Inoltre, il regime della convalida di sfratto contrasterebbe con l'attuale politica legislativa in materia di locazioni, con i "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" e con il principio della parità "di condizioni personali e sociali" (artt. 2 e 3 della Costituzione).
Quanto alla questione sollevata in via subordinata, il pretore osservava che l'art. 663 c.p.c. dispone che la mancata comparizione dell'intimato determina come effetto necessario la convalida della licenza. Sicché al mero fatto obiettivo della mancata comparizione, e indipendentemente da un giustificabile impedimento dello stesso intimato, l'art. 663 vincola il giudice, a prescindere da gravi motivi in contrario, a convalidare la licenza o lo sfratto, senza peraltro alcuna motivazione, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione.
Secondo il pretore la decisione avverrebbe indipendentemente dalla prova, sostituendosi al principio dispositivo (articolo 115 c.p.c.) e al consueto metodo logico (art. 116 c.p.c.) un criterio quasi "deontologico", di portata sostanzialmente medioevale.
In ordine poi all'art. 665 c.p.c., si rilevava che il contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, risulterebbe in modo evidente dalla ingiustificata disparità di trattamento prevista per il soggetto convenuto in un comune giudizio, che ha diritto di far valutare dal giudice qualunque prova addotta a difesa, e per quello invece convenuto in un procedimento per convalida di sfratto, che non può far valere prove diverse da quelle documentali. La norma poi sarebbe in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costituzione anche sotto il profilo della non impugnabilità con ricorso per cassazione dell'ordinanza di rilascio che in sostanza ha il contenuto di una decisione di merito.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Premetteva il pretore che, in applicazione della indicata norma, la mancata comparizione dell'intimato impone al giudice di convalidare lo sfratto indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla importanza dell'inadempimento. Cotesta disciplina sarebbe contraria al principio di eguaglianza ove la si valuti in relazione a quanto disposto dall'art. 1455 del codice civile, secondo cui il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Osservava ancora il pretore di Brescia che nel procedimento per convalida di sfratto la risoluzione si attua a seguito di un accertamento sommario anche in caso di inadempimento di entità minima, e si ha una discriminazione a danno del conduttore rispetto ad ogni altra categoria di contraenti.
Ora tale differenza di trattamento, introdotta dal citato art. 663 tra conduttori ed ogni altra categoria di contraenti in relazione al citato art. 1455 del codice civile, non è ragionevole, ove si tenga presente che nel nostro ordinamento vige un principio generale di tutela del contraente più debole e che proprio in vista di codesto principio la materia della locazione è stata dal 1950 legislativamente disciplinata. Sembra per ciò del tutto irragionevole imporre al conduttore un trattamento più gravoso rispetto a quello riservato ad ogni altra categoria di contraenti.
La discriminazione sopra esaminata trova un'ulteriore ragione di illegittimità in relazione al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto si pone contro il fine costituzionale della rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana: va al riguardo tenuto presente che la immediata risoluzione del contratto, anche in caso di inadempimento di scarsa importanza, priva il conduttore della propria abitazione, e la carenza di essa non solo impedisce il pieno sviluppo della persona umana ma comporta addirittura pericolo per l'incolumità fisica della persona stessa.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Secondo il pretore di Bologna nella procedura di cui agli artt.
657-659 del detto codice il locatore, nei confronti del locatario, si troverebbe in una posizione di privilegio, per il fatto che gli è data la possibilità di ottenere anzi tempo, attraverso la convalida della licenza, un titolo esecutivo, ed il locatario è esposto ad una serie di conseguenze processuali negative che lo costringono comunque ad una resistenza atipica, ed agli esiti pregiudizievoli collegati alla sua mancata comparizione e alle modalità della sua opposizione. E ciò, che favorisce il soggetto (del rapporto di locazione) economicamente più forte, sarebbe senza alcuna giustificazione sul piano giuridico e morale e non rispetterebbe la par condicio contrahentium e per di più contrasterebbe con l'attuale politica legislativa in materia di locazioni, con i "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", e con il principio della parità "di condizioni personali e sociali" (artt. 2 e 3 della Costituzione).
In sostanza, il giudice a quo si riporta ad alcune delle caratteristiche del procedimento speciale sommario per convalida di sfratto ed in particolare alla convalida della licenza o dello sfratto in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione dell'intimato (art. 663) ovvero in quello di opposizione di eccezioni non fondate su prova scritta (art. 665), e sulla disciplina legislativa di codeste ipotesi basa le considerazioni e conclusioni su riferite.
Tali norme nell'indicata ordinanza non costituiscono oggetto diretto di denuncia; lo sono, solo subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione rivolta nei confronti del citato art. 657.
Concerne una di esse, e precisamente l'art. 663, poi, la questione sollevata dal pretore di Brescia.
È il caso, quindi, che di dette norme, in via preliminare, si valutino le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale.
Senonché codeste ragioni non sono nuove: la Corte, con le sentenze nn. 89 del 1972 e 94 del 1973 ha avuto occasione e modo di valutarle e le ha disattese, dichiarando non fondate le relative questioni.
Analogamente stanno le cose a proposito dell'art. 665 del codice di procedura civile che è denunciato in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, perché l'intimato, nella fase anteriore alla pronuncia dell'ordinanza, vede menomato il diritto di difesa, in quanto può fondare le eccezioni solo su prova scritta e perché l'ordinanza di rilascio non è impugnabile con ricorso per cassazione. Ed infatti, con le sentenze già citate la Corte non ha considerato valide codeste ragioni, concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni.
In questa sede, per entrambe le norme, non vengono neppure addotti nuovi e diversi argomenti; e perciò ricorrono le condizioni perché le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate.
Né in contrario vale dire - come fa il pretore di Bologna, in sede di denuncia dell'art. 657 - che a cagione della struttura e delle caratteristiche di codesto procedimento giochino in senso discriminatorio le condizioni personali e sociali del locatore e siano inosservati i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il legislatore, dettando siffatta disciplina, in ordine ai vari e specifici problemi che gli sono stati sottoposti, ha ricercato e trovato soluzioni che riflettessero modi di equo contemperamento delle contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di locazione; ed ai problemi di più ampia o generale portata, ai quali si riferisce in particolare il giudice a quo, egli si è rivolto in altre e distinte sedi.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 663 e 665 del codice di procedura civile, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di Bologna e di Brescia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, commi primo e secondo, della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna con la detta ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere