Pronuncia 18/1974 — Rel. Angelo de Marco
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione di Schipani Emilia ed altri, di Pizzamus Luciano, delle società Chatillon, Arsenale Triestino San Marco, Italcantieri e Termomeccanica italiana, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco; uditi gli avvocati Pierpaolo Longo e Luciano Ventura, per il Pizzamus gli avvocati Francesco Santoro Passarelli e Carlo Fornario, per la società Chatillon, l'avv. Guido Sadar, per le società Arsenale Triestino San Marco e Italcantieri, l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Termomeccanica italiana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il pretore adito, con ordinanza 16 marzo 1971, rilevato che in base al terzo comma dell'art. 2120 del codice civile - secondo il quale "l'ammontare della indennità (di fine rapporto) è determinato in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera " - l'operato della società convenuta avrebbe dovuto essere dichiarato legittimo, ancorché il citato contratto collettivo prevedesse una grave disparità di trattamento tra la categoria " impiegati" e quella "operai", riteneva di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma del citato art. 2120 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Secondo il pretore, infatti, la diversità di categoria di appartenenza, in considerazione della qualità delle prestazioni lavorative che implica, può essere presa in considerazione ai fini di stabilire l'entità della retribuzione, ma una volta che questa sia determinata non può estendersi alla liquidazione per fine rapporto: di qui il contrasto con l'art. 36 della Costituzione.
Comunque non vi è alcuna razionale giustificazione per un trattamento più favorevole per la categoria "impiegati" rispetto a quella " operai", che, anzi, apparirebbe più meritevole di maggiore considerazione: di qui il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione della Corte.
Si è costituita la società Chatillon il di cui patrocinio, con memoria depositata il 3 agosto 1971, chiede che la sollevata questione venga dichiarata infondata.
Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La questione, peraltro, è motivata soltanto in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed in considerazione della natura di retribuzione differita e, comunque, previdenziale dell'indennità in questione, di fronte alla quale non può giustificarsi una diversità di trattamento tra operai ed impiegati.
Dopo gli adempimenti di legge, anche questo giudizio viene ora alla cognizione della Corte.
Si sono costituiti gli attori del giudizio a quo, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 27 dicembre 1972, richiamate ed illustrate le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio, chiede che non soltanto venga dichiarata fondata la proposta questione, ma che la dichiarazione di incostituzionalità venga estesa (ex art. 27 della legge n. 87 del 1953) anche all'art. 10, comma quarto, del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, così come modificato dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, e all'art. 44 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957, approvato con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1017.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 24 ottobre 1972, rilevato che, attesa la evidente diversità di prestazione d'opera dell'impiegato rispetto a quella dell'operaio, è pienamente giustificata la differenziata disciplina normativa denunziata, chiede che la questione venga dichiarata non fondata.
Secondo tali ordinanze, infatti, la differenziazione della indennità in relazione alla categoria nella quale è stato prestato il servizio che vi dà diritto non ha giustificazione razionale e, quindi, viola sia il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia quello di proporzionalità della retribuzione - considerandosi l'indennità retribuzione differita - alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, sancito dall'art. 36 della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, i giudizi, come sopra promossi, vengono ora alla cognizione della Corte.
Nei giudizi promossi con le due ordinanze della Corte d'appello di Trieste si sono costituiti:
Nessuno si è costituito nei due giudizi promossi con le ordinanze della Corte d'appello di Genova.
Infine, nei due giudizi promossi con le ordinanze del tribunale di La Spezia, si è costituita la società Termomeccanica Italiana, il cui patrocinio, con ampia memoria, in sostanza afferma la piena aderenza agli artt. 3 e 36 della Costituzione della interpretazione data all'art. 2120 cod. civ. dalle sezioni unite della Cassazione e chiede, in conseguenza, che la proposta questione venga dichiarata infondata.
Con successive, ulteriori memorie del 27 ottobre 1973, la s.p.a.
Arsenale Triestino San Marco e la s.p.a. Italcantieri hanno insistito nel ritenere esatta la sopra cennata interpretazione data dalla Cassazione all'art. 2120 cod. civ. ed infondata la relativa questione di costituzionalità. Così ha fatto pure la s.p.a. Termomeccanica Italiana, con memoria depositata il 27 ottobre 1973.
Il Pizzamus, in data 29 ottobre 1973, ha depositato anch'egli un'ulteriore memoria, citando una recente sentenza della II sezione civile della Cassazione, la quale, in contrasto con le sezioni unite, ha ritenuto che in caso di passaggio di categoria, la liquidazione non va fatta "a scaglioni", ma secondo le norme riguardanti l'ultima categoria del lavoratore. Modificando le proprie precedenti conclusioni, il Pizzamus ha chiesto quindi che, sulla base di tale interpretazione dell'art. 2120 cod. civ., la relativa questione di costituzionalità sia dichiarata infondata o, in subordine, inammissibile.
La s.p.a. Chatillon, infine, con memoria del 26 ottobre 1973, ha ulteriormente svolto pur essa le proprie ragioni, chiedendo il rigetto dell'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 2120 cod. civ. sollevata dal pretore di Milano e sottolineando che la diversità nei criteri di liquidazione dell'indennità di anzianità fra operai e impiegati, è da riconnettersi esclusivamente alla diversa qualità del rispettivo lavoro e non al riconoscimento di una loro differente "dignità sociale". :
L'art. 2120 del codice civile, dopo avere stabilito che l'indennità di anzianità deve essere proporzionale agli anni di servizio, ne rimette la determinazione dell'ammontare alla autonomia collettiva e, in mancanza, agli usi o all'equità.
Tale determinazione deve essere fatta in base all'ultima retribuzione, il che non significa che non possa fissarsi in una aliquota di essa. Né la proporzionalità agli anni di servizio importa l'assegnazione ad ogni anno di una identica misura di ultima retribuzione, ben potendosi far variare l'ammontare secondo dati scaglioni, come praticato nei contratti collettivi e ritenuto legittimo dalla giurisprudenza.
La norma poi - fermi i limiti ed i criteri predetti - rimette alla contrattazione collettiva, agli usi e in mancanza al giudice, di differenziare la misura della indennità in relazione alla categoria di appartenenza del lavoratore.
Per quanto attiene alla questione che ci interessa, il fatto che in sede di contrattazione collettiva possa operarsi una diversificazione della misura della indennità secondo l'appartenenza del lavoratore alla categoria degli impiegati o a quella degli operai non implica che la norma, che ciò permette, sia in contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione.
Fermo che per l'art . 36 la retribuzione deve in ogni caso essere sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, la stessa norma costituzionale fissa il principio che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro.
Ora, se si tiene conto che secondo la giurisprudenza della Corte la indennità di anzianità ha natura e funzione di retribuzione differita, nel senso che essa costituisce parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto, allo scopo pratico di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche cui potrà poi venire incontro; se si considera cioè che anche la indennità di anzianità fa parte del trattamento retributivo in senso lato, appare chiaro che la diversificazione di essa ben può essere vista sotto il profilo della valutazione della diversa qualità del lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. Né vale il dire che tale diversità, essendo già stata presa in considerazione nella determinazione della retribuzione prestata nel corso del rapporto di lavoro, non può porsi a base di una ulteriore differenziazione per quanto attiene all'ammontare della indennità di anzianità, giacché entrambe le parti del trattamento retributivo sono in funzione della prestazione di lavoro, e quindi della qualità di tale prestazione.
Il rinvio alla contrattazione collettiva della determinazione della misura della indennità di anzianità è costituzionalmente legittima e non importa violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto permette che le associazioni professionali tengano conto della diversità delle categorie, alle quali corrispondono, come si è detto, prestazioni qualitativamente diverse; tanto più che proprio in relazione alle diverse categorie può prospettarsi in modo diverso la misura dell'esigenza del differimento di una parte della retribuzione; e sono appunto le associazioni professionali che, in base ai dati della esperienza, possono fare una rilevazione della possibilità di reinserimento dei rispettivi lavoratori nel campo del lavoro, anche con riferimento allo sviluppo della politica da esse perseguita al riguardo, e quantificare, secondo le varie situazioni ed esigenze, la misura della retribuzione differita.
Quanto alla questione relativa all'indennità di anzianità nel caso di lavoratore che nel corso del rapporto passi da una categoria all'altra, il contrasto della giurisprudenza - se cioè l'art. 2120, riferendosi all'ultima categoria, imponga di dare, nella ipotesi predetta, la indennità come se si fosse stati sempre impiegati, ovvero consenta, nel calcolo della indennità, di fissare una data aliquota per gli anni di operaio ed una diversa per gli anni di impiegato - non involge questione di legittimità costituzionale, bensì di interpretazione della legge ordinaria.
Posto quanto sopra si è detto, entrambe le interpretazioni risulterebbero costituzionalmente legittime.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere