Pronuncia 20/1974 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290, primo e secondo comma, e 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del consiglio dei ministri. :
1971), argomentando dal principio che la libertà di manifestazione del pensiero non tollera altri limiti se non quelli previsti dalla tutela di altri beni di rilievo costituzionale, ha dubitato che le Forze Armate assumano nel contesto delle norme costituzionali "valore pari al diritto predetto della personalità". La stessa Corte, inoltre, d'ufficio ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 290, cpv., cod. pen. in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost. sotto il profilo che la norma incriminatrice del vilipendio, per la sua imprecisione, renderebbe estremamente difficile stabilire i limiti nei confronti della libertà di critica, creando così una discriminazione ingiusta a sfavore di chi, per scarsa educazione, mancanza di cultura, incapacità espressiva, non riesce a contenersi nelle proprie manifestazioni.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato generale dello Stato, con atto di intervento 19 maggio 1971, sostiene che la tutela del prestigio delle Forze Armate si inquadra tra i beni di rilievo costituzionale, la cui tutela funge da limite della libertà di manifestazione del pensiero.
Lo dimostrerebbero le molteplici disposizioni costituzionali che si riferiscono direttamente o indirettamente alle Forze Armate ed in ispecie quelle che, sotto il comando del Capo dello Stato, affidano ad esse il compito essenziale della difesa dell'unità della Repubblica.
Quanto al preteso contrasto tra la norma denunziata ed il principio di legalità, l'Avvocatura dello Stato ricorda che la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di precisare il concetto di vilipendio, inteso nel senso di una "offesa grossolana e brutale lesiva dell'istituzione ma non comprendente, invece, le critiche e le censure con le quali il pensiero si può liberamente e compiutamente manifestare".
343 reg. ord. 1972), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione in riferimento all'art. 21, primo comma, Costituzione. Nel ritenere pregiudiziale la questione, il giudice istruttore, premesso che il pubblico ministero aveva richiesto "non doversi procedere per mancanza di autorizzazione ministeriale", ha osservato che la mancanza di detta "condizione di procedibilità" non esclude la rilevanza della questione di legittimità della norma penale sostanziale denunziata, in quanto, in caso di dichiarata incostituzionalità di essa, dovrebbe adottarsi "una diversa e più liberatoria formula di proscioglimento". Nel merito il giudice a quo dubita che, nel confronto tra il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero ed il prestigio dell'Ordine giudiziario, possa prevalere l'esigenza di tutela di quest'ultimo.
Considerato, d'altra parte, che tra pensiero critico e manifestazione vilipendiosa non vi sarebbe alcuna differenza di sostanza, ma al più una differenza formale, il giudice istruttore fa notare che, comunque, nel garantire la libertà d'espressione, la Costituzione "prescinde dalle forme espressive usate".
21, 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. e con argomentazioni non diverse da quelle sopra enunciate.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato atto di deduzioni 23 dicembre 1972. :
Peraltro, avendo già con sentenza n. 142 del 1973 questa Corte dichiarata non fondata la questione e non essendo stato addotto alcun motivo nuovo che possa indurre a modificare la precedente pronunzia, deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione predetta.
Invero, la predetta autorizzazione va configurata come un presupposto la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa validamente essere iniziata o proseguita, e preclude in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito (sent. n. 17 del 1973). La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 290 non potrebbe avere, quindi, alcuna incidenza sulla decisione riservata al giudice a quo.
25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.; ciò sull'assunto che l'incompleta e troppo generica indicazione della fattispecie penale possa rendere difficile distinguere tra facoltà di critica e manifestazione vilipendiosa e tradursi, quindi, sul piano pratico, in una molteplicità d'interpretazioni giurisprudenziali ed in una disparità di trattamento tra i soggetti, derivandone in definitiva un'ingiusta incriminazione soprattutto di chi, per scarsa educazione, mancanza di cultura o incapacità espressiva, non riesca a controllarsi nella manifestazione del pensiero.
Le questioni non sono fondate sotto alcun profilo.
25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento.
Orbene, la Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell'essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.
In riferimento poi alla particolare censura delineata nell'ordinanza della Corte d'assiste di Venezia non può certo negarsi fondamento alla tutela delle Forze Armate. Basta osservare che per una serie di espliciti precetti la loro organizzazione è preordinata, al di fuori di qualificazioni politiche, alla difesa della Patria, mediante il concorso dei cittadini, chiamati all'adempimento di un dovere che la Costituzione, significativamente, qualifica sacro (art.
Non si esclude, peraltro, che in regime democratico siano consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale (al caso attraverso le persone e gli organi che ne sono esponenti); anzi tali critiche possono valere ad assicurare, in una libera dialettica di idee, il loro adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale (sent. n. 199 del 1912) in ordine ad antiche o nuove istanze.
Ma non impedisce tale libertà di critica la previsione, come reato, della condotta vilipendiosa ipotizzata nell'art. 290 c.p., in una o più delle svariate forme che essa può assumere.
Secondo la comune accezione del termine, il vilipendio consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione (si consideri che per il delitto di cui all'art.
290 è richiesto l'elemento della pubblicità quale definito nell'art.
266, quarto comma) al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad ingiustificate disobbedienze. Ciò con evidente e inaccettabile turbativa dell'ordinamento politico - sociale, quale è previsto e disciplinato dalla Costituzione vigente. Il che, per le ragioni sopraccennate, non esclude che si possa, ma con ben diverse manifestazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che si ritengano necessari.
Pertanto la disposizione impugnata, così interpretata, non contrasta con il precetto dell'art. 21 della Costituzione.
Ma ovviamente ciò spetta al giudice chiamato ad applicare la norma, mentre la Corte non può non ritenere sufficiente, ai sensi dell'art. 25, la specificazione legislativa ancorata al concetto - sopra richiamato - di vilipendio, trattandosi di reato a forma cosiddetta libera, categoria la cui legittimità costituzionale è stata più volte riconosciuta in decisioni di questa Corte.
Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che non si viola il principio di legalità e d'uguaglianza quando si ricorre per l'individuazione del fatto costituente reato a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera (sent. n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971) .
Il che - con riguardo a specifica censura delle ordinanze - vale anche ad escludere che la norma impugnata risulti applicabile solo in danno di persone meno colte o più sprovvedute.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973; dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate dello Stato, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dalle Corti di assise di Bari e di Venezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere