Pronuncia 208/1974 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale. :
Tale preclusione sarebbe, ad avviso del pretore, priva di razionalità e finirebbe per eliminare ogni proporzione tra pena e reato.
1150, per aver proceduto all'ampliamento della propria abitazione senza licenza del sindaco) il pretore di Prato ha sollevato - sempre in riferimento all'art. 3 Cost. e per motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli contenuti nell'ordinanza sopra menzionata del pretore di Rovereto - questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 132 cod. pen., nella parte in cui escludono la possibilità di scendere al di sotto del limite minimo di 5 giorni previsto per la pena dell'arresto ove il reo risulti meritevole della concessione di circostanze attenuanti.
Nei giudizi non vi è stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. :
3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa risultante dagli artt. 23, 56, 624 del codice penale, che esclude la possibilità di operare la riduzione di pena prevista per il tentativo sul minimo edittale di 15 giorni di reclusione per il delitto di furto, che coincide con la durata minima di pena fissata in via generale per la reclusione dall'art. 23 del codice penale. Il pretore di Prato a sua volta, e sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 25 e 132 cod. pen., che non consente al giudice di irrogare la pena dell'arresto al di sotto del limite minimo di giorni 5 ove l'imputato risulti meritevole della concessione di circostanze attenuanti.
Secondo quanto si assume nelle due ordinanze di rinvio le norme impugnate comporterebbero l'applicazione di pene identiche a fattispecie fra loro diverse e finirebbero per eliminare ogni proporzione tra sanzione e reato.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena edittale e che il relativo apprezzamento di politica legislativa può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione fra pena e reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché minima, giustificazione (sentenza n. 109 del 1968 e n. 18 del 1973).
Non può dirsi che siffatta eventualità si verifichi nei casi di specie. Infatti, come si desume anche dai lavori preparatori (Relazione della Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice penale, n. 26) ed è ricordato nella sentenza n. 118 del 1973 di questa Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità della sanzione penale ed, in particolare, del principio della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.
L'apposizione di tale limite agli ampi poteri attribuiti al giudice ai fini dell'applicazione della pena (art. 133 cod. pen.) appare quindi perfettamente giustificata e razionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto e dal pretore di Prato con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere