Pronuncia 248/1974 — Rel. Giulio Gionfrida
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 246 e 247 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Visto l'atto di costituzione di Pascazio Francesco e Poliseno Pietro; udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito l'avv. Giuseppe Luisi, per Pascazio e Poliseno. :
Ha indicato a parametri gli artt. 24 e 3 della Costituzione e ne ha motivato la prospettata violazione:
Anche tale ultima sancita incapacità a testimoniare sarebbe, infatti, secondo il giudice a quo "basata su una presunzione di parzialità che non appare giustificata", in quanto, tra l'altro:
247 del codice di procedura civile. :
Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che il potere di agire in giudizio per la tutela del proprio diritto, così come il diritto di difesa, deve, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne la effettività, e che - mentre non contrastano con la predetta norma costituzionale le leggi che, circoscrivendo in modo più o meno ampio la sfera delle situazioni sostanziali, si limitano a determinare l'oggetto della garanzia giurisdizionale (v. sentenze n. 8 e n. 57 del 1962 e n. 138 del 1968), o quelle che comunque incidono sulla disponibilità della situazione sostanziale (sentenza n. 45 del 1963) - la garanzia della tutela giurisdizionale viene compromessa, "se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà" (sent. n. 53 del 1 966).
È ben vero che l'esclusione o la limitazione della disponibilità di un mezzo probatorio e in particolare del ricorso alla prova per testi sono state dalla Corte ritenute costituzionalmente legittime, se giustificate dalla esigenza di "salva guardia di altri diritti o altri interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco coordinamento" (sent. del 1963 n. 45; del 1966 citata; del 1970 n.
1I2), ma ciò non può dirsi per il divieto, sancito dalla norma denunciata, di assumere come testi alcuni, più stretti, congiunti delle parti, salvo che nelle cause relative a determinati rapporti ivi indicati.
Il divieto non ha alcun riferimento all'oggetto specifico del giudizio, né alla rilevanza degli interessi in giuoco, ma, pur ammettendo in genere il mezzo della prova per testi, discrimina la capacità, o legittimazione, di questi secondo che siano o non siano in un dato rapporto personale con le parti.
Ricorre qui un giudizio preventivo, da parte del legislatore, di inattendibilità della deposizione testimoniale di chi è legato alla parte da stretto vincolo familiare.
A giustificare siffatto regime di aprioristica valutazione negativa di credibilità non basta addurre criteri di probabilità. Esso - come già rilevato dalla dottrina (e specialmente, fin dal secolo scorso, da quella francese, con riguardo alle limitazioni delle prove testimoniali dettate dagli artt. 268 e 283 del code de procedure civile del 1806) - reca l'impronta di antichi istituti del processo canonico e comune e in particolare del metodo d; valutazione quantitativa dei testi; e non ha valida ragione d'essere nei moderni sistemi, che in conformità dell'evoluzione giuridica universale in tema di prove tendono in misura sempre più larga, pur con alcune limitazioni inerenti alle così dette prove legali, al principio del libero convincimento del giudice. È perciò che la maggior parte delle più moderne legislazioni straniere respingono il criterio di una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata soltanto su motivi di sospetto di non sincerità secondo indici di probabilità, affidandone invece la valutazione al prudente apprezzamento del giudice da compiersi a posteriori, caso per caso.
L'art. 247 del nostro codice processuale civile, non solo contrasta con siffatta evoluzione giuridica, ma viola, per quanto sopra si è detto, l'art. 24 della Costituzione, limitando ingiustificatamente il diritto alla prova, che costituisce nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa.
La norma va, pertanto, dichiarata illegittima, restando assorbito il profilo concernente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La norma non vieta l'assunzione come testi di coloro che abbiano un qualsiasi interesse, il quale possa indurre a far sospettare della loro sincerità, ma riguarda soltanto le persone "aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".
Essa ha quindi una portata e una ratio ben diverse da quelle che erano proprie della allegazione a sospetto già prevista dall'art. 237 del codice di procedura civile del 1865 e della ricusabilità dei cosiddetti temoins reprochables elencati nell'art. 283 del codice francese del 1 806 (ora soppresso dalla legge di riforma del 22 dicembre 1958), il quale vi comprendeva, tra gli altri, gli eredi presuntivi delle parti, i loro commensali, i dipendenti e domestici.
Il riferimento a un interesse tale da legittimare la partecipazione al giudizio dimostra, come rilevato (sia pure non senza contrasti) in dottrina, che il divieto dell'art. 246 è dettato in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, di incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio.
Questa antitesi non è stata vista dal legislatore soltanto con riguardo a colui che sia già parte formale del giudizio ovvero parte in senso sostanziale, cioè quella in nome della quale o contro la quale viene chiesta l'attuazione della legge, ma anche rispetto al titolare o contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio da altro soggetto, il quale ultimo sia legittimato a farla valere in nome proprio, e rispetto al titolare di una situazione giuridica dipendente, sotto il profilo sostanziale, da quella dedotta in giudizio.
Tali soggetti possono, secondo i casi, spiegare intervento in giudizio, o ai sensi del secondo capoverso dell'art. 111 c.p.c. (il quale, peraltro, non configura un intervento di terzo in senso proprio) o sotto forma di intervento litisconsortile (come nella ipotesi di pluralità di legittimati di cui si trovano esempi nell'art. 117 e nell'art. 2377, capoverso, del codice civile, rispettivamente in tema di annullamento di matrimonio e di impugnazione di deliberazioni assembleari delle società) o adesivo autonomo (come è quello del concreditore solidale), ovvero, infine, sotto forma di intervento adesivo dipendente, di cui al capoverso dell'art. 105 c.p.c. (intervento del subconduttore, del fideiussore, dell'obbligato in via di regresso, ecc.).
Anche se chi versa in una delle predette situazioni sostanziali non intervenga in giudizio, il legislatore lo ha, ai fini della capacità di testimoniare, assimilato alla parte. E ciò non può dirsi irrazionale. Se l'intervento è avvenuto', la incapacità ad essere successivamente escusso come teste discende dalla qualità di parte che assume l'interventore, mentre, nella ipotesi di intervento posteriore alla testimonianza, questa perderebbe il suo valore probatorio, anche se non esistesse la norma dell'art. 246 del codice di procedura civile. Questa appare quindi dettata con riguardo alla prospettiva di chi si mantenga estraneo al giudizio, e ciò nonostante, per la particolare situazione giuridica che a lui fa capo, è in condizione, secondo le regole di diritto sostanziale, di potere poi invocare a proprio favore l'efficacia diretta o riflessa del giudicato, formatosi col contributo della propria testimonianza.
La Corte non intende con ciò far propria l'interpretazione restrittiva dell'art. 246 sostenuta da una parte della dottrina, la quale ne limita l'applicabilità all'intervento adesivo dipendente.
Prendendosi atto dell'orientamento giurisprudenziale, che è nel senso di una larga interpretazione, comprensiva di qualsiasi forma di possibilità di intervento, basta considerare che, rispetto all'ipotesi di chi potrebbe spiegare intervento principale per far valere un diritto nei confronti di tutte le parti, appare pertinente l'osservazione mossa in dottrina che in fatto nessuna delle parti avrà interesse ad addurlo come teste; e, per quanto attiene all'intervento adesivo dipendente, pur discutendosi, in qualche caso, se il giudicato spieghi efficacia nei confronti di chi non è intervenuto, trattasi comunque di casi marginali e trascurabili nella valutazione della legittimità costituzionale della norma denunciata.
Questa, essendo fondata sulla efficacia estensiva del giudicato, quanto meno in utilibus rispetto alle persone che dichiara incapaci di testimoniare, s'inquadra, per una razionale assimilazione di esse alle parti, nello stesso principio vigente nel nostro ordinamento processuale civile che esclude la testimonianza delle parti in causa.
Non sussiste perciò il contrasto con l'art. 24 Cost., così come ad esempio non viola tale disposizione la disciplina per cui uno dei litisconsorti, pur potendosi giovare per la difesa del proprio diritto dell'apporto delle argomentazioni e difese degli altri, non può pretendere di farli escutere come testi, per attribuire alle loro dichiarazioni il valore delle deposizioni testimoniali.
Né la questione può dirsi fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., per le differenze prospettate nell'ordinanza rispetto al processo penale, in cui l'offeso dal reato, anche se costituito parte civile, può essere chiamato a deporre come testimone, perché la diversità di trattamento è in funzione della diversa rilevanza degli interessi che sono in giuoco nel processo penale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Portoferraio, con l'ordinanza 11 ottobre 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere