Pronuncia 249/1974 — Rel. Giuseppe Verzì
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra orlando Carmelo e Bastreri Enrico ed altro, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.
Visti gli atti di costituzione di orlando Carmelo e Bastreri Enrico; udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; uditi l'avv. Teresa Maria Costa, per orlando Carmelo, e l'avv.
Enrico Bastreri. :
Nel corso del procedimento civile per disconoscimento di paternità vertente tra Carmelo orlando e l'avv. Enrico Bastreri, (curatore dei minori Roberto, Fabrizio e Daniele orlando per decreto del tribunale di Genova) nonché Venera Pupillo, coniuge di detto orlando, il tribunale di Genova, con ordinanza 28 marzo 1972, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità per impotenza a generare.
Nel giudizio conseguito avanti questa Corte si sono costituiti l'avv. Bastreri nella qualità e l'orlando. Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Sia la difesa dei minori, sia quella dell'Orlando hanno prodotto ariche memorie illustrative, concludendo, rispettivamente, per la dichiarazione di infondatezza della questione, così come prospettata dal giudice a quo, ovvero per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. :
Il limite fissato per l'esercizio del diritto non viola di certo l'art. 24 della Costituzione perché non è precluso al legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alle particolarità del rapporto da regolare; e, nel caso in esame appare razionale che, nel contrasto fra l'interesse del singolo e quello generale della tutela dei rapporti familiari, il legislatore abbia inteso salvaguardare questi ultimi, attesa la loro ovvia preminenza.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile, nella parte in cui assoggetta al termine trimestrale di decadenza, decorrente dalla nascita o dalla successiva conoscenza di essa, l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità per impotenza a generare, questione sollevata dalla ordinanza del tribunale di Genova del 28 marzo 1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere