Pronuncia 256/1974 — Rel. Guido Astuti
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 15 giugno ed il 27 aprile 1972 dal tribunale di Milano in due procedimenti civili vertenti tra la società Industria Italiana Imballaggi e Trossi Vittoria, iscritte ai nn. 353 e 412 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972 e n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Trossi Vittoria; udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore Guido Astuti; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Kenato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Trossi Vittoria e la s.r.1. Industria Italiana Imballaggi, il tribunale di Milano ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione.
Identica questione di legittimità costituzionale è stata successivamente proposta dal tribunale di Milano in altro giudizio vertente tra le medesime parti.
Si è costituita in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale Trossi Vittoria, deducendo la irrilevanza e, in subordine la infondatezza della questione proposta.
È altresì intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri egualmente deducendo l'infondatezza della questione proposta :
La norma sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione in quanto consentirebbe "la prevalenza di un cittadino su un altro solo a causa della loro differente potenza di fatto"; ed ancor più con il disposto del secondo comma dello stesso art. 3, in quanto permetterebbe di "consolidare e perpetuare situazioni di predominio e di privilegio economico, che urtano palesemente con uno sviluppo dell'eguaglianza reale dei cittadini".
La clausola contestata e la norma che l'ha recepita determinerebbero una situazione di diseguaglianza anche sotto un altro aspetto, perché il contraente abbiente che sottoscriva detta clausola non avrà difficoltà ad adempiere la propria prestazione o ad affrontare il giudizio senza temerne le conseguenze economiche, né a proporre un giudizio per far valere le sue pretese nei confronti della controparte; mentre il contraente non abbiente sarà indotto a pagare per evitare un giudizio e non subire una condanna, senza avere i mezzi necessari per promuovere a sua volta una causa.
I motivi per cui questa Corte ha riconosciuto la incostituzionalità dell'istituto del solve et repete nei rapporti tra cittadino contribuente e Stato, dovrebbero a maggior ragione valere per la sua applicazione nel campo contrattuale, ove esso è rivolto a tutelare "semplici interessi di privati nei confronti di altri privati del tutto eguali fra loro sul piano giuridico".
Infine le ordinanze rilevano che la norma denunciata, "istituzionalizzando il potere di un soggetto di limitare la tutela dei diritti competenti alla controparte in base al contratto stipulato, costituisce la fonte primaria della limitazione stessa", e pertanto si porrebbe in contrasto anche con il principio sancito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza, dato che entrambe le ordinanze di rinvio contengono ampia e congrua motivazione sia sull'ammissibilità dell'appello proposto contro le due sentenze del pretore, sia sulla conseguente rilevanza della questione ai fini della decisione dei giudizi di appello, con valutazioni di rito e di merito non sindacabili in questa sede.
La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha invece la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in un contratto con prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento la proponibilità di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta". Pertanto come è stato dichiarato da autorevole giurisprudenza, la clausola in questione, operando sul terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo al l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio, dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa dell'opponibilità di eccezioni determini difetto di giurisdizione, è evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.
1462, ha stabilito che anche nei casi in cui la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni è efficace, il giudice, ove riconosca che concorrono gravi motivi, ha tuttavia il potere di sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.
Dal complesso di queste disposizioni risulta con chiara evidenza che la denunziata illegittimità dell'art. 1462 non sussiste. La circostanza che la clausola limitativa venga contrattualmente stabilita a carico di un solo dei contraenti, e sia generalmente predisposta dall'altro tra le condizioni generali di contratto, ha una precisa giustificazione, se si considera che essa è diretta ad assicurare la parte normalmente tenuta ad eseguire per prima la propria prestazione, circa il puntuale adempimento della prestazione corrispettiva della controparte, differito nel tempo. La clausola trova infatti te'ica e normale applicazione nei contratti di compravendita, di somministrazione, e di locazione immobiliare, nei quali siano accordate una o piu dilazioni per il pagamento del prezzo, o stabiliti termini successivi per il pagamento delle singole somministrazioni, ovvero pattuito il regolare pagamento del canone secondo una determinata periodicità; ed ha precisamente lo scopo di garantire il venditore o fornitore, che ha consegnato la merce, e il locatore, che ha immesso il conduttore nel godimento della cosa locata, contro pretestuose eccezioni dilatorie o defatigatorie, intese a ritardare l'adempimento del corrispettivo pattuito e dovuto. La clausola, - come già si è accennato - non può estendere la propria efficacia nei confronti delle eccezioni di nullità o annullabilità del contratto, ossia concernenti il fatto costitutivo del rapporto, né nei confronti di quelle attinenti alle eventuali cause di rescissione del contratto, ossia alla sopravvivenza del vincolo obbligatorio, e nemmeno nei confronti di fatti estintivi estranei all'azione del sinallagma funzionale, ossia non dipendenti dal comportamento della controparte (pagamento ed altri modi di estinzione; prescrizione dell'azione): la sua validità ed efficacia è dunque configurabile solo nei confronti delle eccezioni aventi il loro fondamento nell'inesatto o imperfetto adempimento da parte dell'attore, cioè delle exceptiones inadimpieti, e più propriamente non rite adimpleti contractus.
Anche sotto quest'ultimo profilo risulta confermata la infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Milano.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1462, primo comma, del codice civile, sollevata con le ordinanze elencate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere