Pronuncia 41/1974 — Rel. Angelo de Marco
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Il pretore adito, con ordinanza 20 agosto 1971, rilevato che la proponibilità di tale eccezione era preclusa dall'art. 705, primo comma, c.p.c., in forza del quale è vietato il cumulo tra azione possessoria ed azione petitoria finché il giudizio possessorio non sia definito e la decisione non sia eseguita, sollevava d'ufficio, dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt.
3, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il pretore di Sant'Elpidio a Mare il divieto contenuto nel primo comma della norma denunziata sarebbe in contrasto:
Nel giudizio, così promosso, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto d'intervento, depositato il 29 ottobre 1971, chiede che la proposta questione venga dichiarata infondata sotto tutti e tre i profili sopra riportati.
A sostegno di tale richiesta l'Avvocatura dello Stato, richiamati i principi ai quali si ispira, anche con rilevanti criteri di tutela dell'interesse pubblico, la disciplina delle azioni possessorie, nonché la giurisprudenza di questa Corte in ordine all'art. 24 della Costituzione, ne trae la conseguenza che, alla stregua di tali principi e di tale giurisprudenza, deve escludersi il denunziato contrasto del divieto di cui all'art. 705 c.p.c. con le norme della Costituzione alle quali fa riferimento il giudice a quo.
Il pretore adito, con ordinanza 3 dicembre 1971, rilevato che alla proponibilità della proposta azione era di ostacolo, in pendenza dell'azione possessoria proposta dal "Condominio XXV aprile", l'art.
705, primo comma, c.p.c., dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, prospettata dal patrocinio del Failoni.
La non manifesta infondatezza veniva prospettata, sostanzialmente, con argomentazioni analoghe a quelle, sopra riassunte, dell'ordinanza del pretore di Sant'Elpidio a Mare, con l'aggiunta che nella specie l'osservanza del divieto di cui al denunziato art. 705 c.p.c. sarebbe stata estremamente gravosa per il Failoni, che, avendo già costruito sulla contestata striscia di terreno, in caso di accoglimento dell'azione possessoria, avrebbe dovuto previamente demolire l'effettuata costruzione.
Non vi è stato intervento o costituzione di parti. :
In riferimento all'art. 24, primo comma, in quanto quel divieto si risolverebbe in una grave e non giustificata violazione del diritto di difesa; in riferimento all'art. 3, in quanto, non estendendosi il divieto all'attore in possessorio, si porrebbe in atto una ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto; in riferimento all'art.42, secondo comma, in quanto il divieto stesso implicherebbe violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà.
Di qui l'esigenza che sia il più rapidamente possibile ristabilito lo stato di fatto anteriore allo spoglio o al turbamento del possesso, alla quale appunto con quella particolare tutela il legislatore ha ritenuto di provvedere.
Ne consegue che alla stregua di quanto precede le proposte questioni risultano infondate sotto tutti i prospettati profili:
Nel caso in esame il legislatore non ha affatto privato sostanzialmente - come si sostiene nelle ordinanze di rimessione - il convenuto nel giudizio possessorio della tutela del suo diritto di proprietà, ma ne ha solo regolato l'esercizio, tenendo conto della concorrenza dell'interesse pubblico alla tutela autonoma e prioritaria del possesso (che viene meno solo quando lo stesso attore in possessorio vi rinunci) con il contrastante interesse del convenuto di far valere innanzitutto il suo preteso diritto di proprietà.
Va tenuto presente al riguardo che nei lavori preparatori del vigente codice di procedura civile si discusse ampiamente - ancorché allora il diritto di difesa non fosse costituzionalmente protetto - circa l'abolizione del divieto di proporre giudizio petitorio nella pendenza del giudizio possessorio, divieto che l'art. 443 del precedente codice prevedeva anche nei confronti dell'attore in possessorio. È appunto nella sua discrezionalità, insindacabile in questa sede, che il legislatore, per le prevalenti esigenze dell'interesse pubblico, ha scelto la soluzione intermedia dell'art.
705 ora denunciato, non privando affatto, peraltro, il convenuto nel giudizio possessorio della tutela del suo diritto reale, ma posticipandola alla esecuzione della decisione resa in tale giudizio.
È vero che, con ciò, il principio dell'economia dei giudizi viene sacrificato ad un'esigenza ritenuta superiore, ma - a parte che tale principio non ha carattere costituzionale - deve considerarsi che non ostante il giudice del petitorio possa essere diverso da quello del possessorio, non si possono verificare conflitti di giudicati, stante che diversi sono petitum e causa petendi delle azioni petitorie e possessorie.
Infatti il legislatore, nella sua discrezionalità, che non appare viziata da irragionevolezza, ha dovuto considerare la diversità della loro posizione in quanto, essendo attore nel giudizio possessorio colui che afferma di aver subito la turbativa del possesso e convenuto colui che l'avrebbe posta in essere, è solo il primo (e non anche il convenuto) ad essere titolare dell'interesse, che l'ordinamento garantisce, di ottenere ante omnia la restitutio in integrum.
E non è senza importanza, al riguardo, il fatto che il convenuto in possessorio può sempre fare estinguere il relativo processo, cosi riacquistando la potestà di agire in petitorio, spontaneamente recedendo dallo spoglio o dalla turbativa.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art 705, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere