Pronuncia 71/1974 — Rel. Vezio Crisafulli
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Forlì nel corso di un procedimento penale a carico di Giannini Rita, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 112, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale; che con quattro ordinanze, delle quali due emesse dalla Corte d'assise di Ravenna il 13 giugno 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico rispettivamente di Galassi Otello ed altri e di Merendi Giovanni Claudio, e le altre emesse il 12 giugno 1973, nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di Bosi Loris e di Guerrini Antonio Italo, è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, con più limitato riferimento ai soli artt. 111 e 113 della Costituzione; che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile 1959, n. 22, e 14 febbraio 1973, n. 17, e manifestamente infondate con l'ordinanza 5 febbraio 1974, n. 39, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione dalla Corte d'assise di Forlì e dalla Corte d'assise di Ravenna con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n. 17 del 1973 e manifestamente infondate con l'ordinanza n.
39 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere