Pronuncia 115/1975 — Rel. Edoardo Volterra
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Visti gli atti di costituzione di Lo Grasso Primavera, della società ITALSIDER, della società Trezza e dell'INGIC; udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Luciano Ventura, per Lo Grasso Primavera, l'avv.
Franco Guidotti, per la società ITALSIDER, l'avv. Carlo Fornario, per la società Trezza, e l'avv. Carlo Jossa, per l'INGIC. :
Rileva, sulla non manifesta infondatezza, che gli argomenti formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966, per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sulla prescrizione breve e su quella presuntiva, nella parte in cui queste decorrevano in pendenza di rapporto di lavoro, devono essere estesi alla prescrizione decennale. Anche l'art. 2946 cod. civ., infatti, sarebbe in contrasto con l'art. 36 Cost., poiché il decorso della prescrizione decennale, perdurando il rapporto di lavoro, potrebbe produrre un effetto equivalente a quello della rinuncia da parte del lavoratore, il quale, spinto dal timore del licenziamento o di altre ritorsioni, potrebbe essere indotto a non far valere i propri diritti.
Il tribunale denuncia la violazione dei principi citati, operata dalle norme sulla prescrizione ordinaria, nella parte in cui è prevista la decorrenza dei termini in pendenza di rapporto di lavoro, in relazione al diritto alla qualifica ed alla relativa maggiore retribuzione.
L'eccezione riguarda l'applicabilità della prescrizione decennale, in pendenza di rapporto di lavoro, in relazione al diritto alla qualifica ed alla relativa maggiore retribuzione.
Secondo il giudice a quo la rilevanza dell'eccezione (che è stata promossa in relazione all'art. 2946 cod. civ., rispetto agli artt. 2103 dello stesso codice e 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione), non potrebbe essere esclusa sotto il profilo che il rapporto in contestazione intercorre con un ente di diritto pubblico perché tale rapporto sarebbe caratterizzato da una particolare forza di resistenza del lavoratore al quale la legge o l'ordinamento dell'ente accorderebbe stabilità dell'impiego e piena tutela giurisdizionale.
Al contrario l'art. 41 del c.c.n.l. per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni stipulato nel 1940 e i successivi accordi collettivi prevedono che per la risoluzione del contratto devono trovare applicazione le norme del codice civile (recesso ad nutum o per giusta causa). Sarebbe evidente, quindi, (particolarmente con specifico riferimento al periodo in cui sarebbe decorso il termine prescrizionale) come nel caso in esame il lavoratore possa per timore di licenziamento, aver rinunciato ad esercitare il proprio diritto.
Si sono costituiti la soc. ITALSIDER, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Guidotti ed Orazio Bottini Raimondo, Primavera Lo Grasso, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Nappi e Luciano Ventura, la soc. Trezza, rappresentata dall'avv. Salvatore Caldarulo e difesa dall'avv. Giunio Bruto Leati, l'INGIC, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Jossa.
Secondo l'ITALSIDER, a seguito delle sentenze nn. 143 del 1969, 86 del 1971 e 174 del 1972, apparirebbe evidente che il giudizio di legittimità costituzionale in materia di prescrizione dei crediti retributivi ha subito dal 1966 al 1972 una radicale evoluzione, nel senso che, ferma restando la sospensione per i rapporti di lavoro esclusi dalla tutela delle norme sui licenziamenti individuali (legge n. 604 del 1966 e art. 18 dello Statuto dei lavoratori), è stata ritenuta la normale decorrenza della prescrizione nel corso dei rapporti soggetti alle predette norme; queste, infatti, realizzando la stabilità d'impiego e la garanzia di concludenti rimedi giurisdizionali, avrebbero liberato i lavoratori privati da quel timore del licenziamento che poteva indurre a non far valere i diritti nascenti dal contratto di lavoro. In siffatto quadro concettuale le "ragioni" della sentenza n. 63 del 1966, cui si richiama l'ordinanza del tribunale di Trieste, dovrebbero considerarsi superate per novazione del diritto positivo, sia per i crediti retributivi che, in genere, per tutti i diritti del lavoratore.
In secondo luogo, con sentenza 21 marzo 1969, n. 39, la Corte avrebbe escluso che l'art. 36 Cost., oltre ad assicurare il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, tuteli anche diritti attinenti ai rapporti di natura non esclusivamente patrimoniale, benché da essi possano conseguenzialmente derivare, in via mediata, effetti di natura patrimoniale. Tali diritti, tra i quali il più saliente sarebbe appunto quello del riconoscimento di una qualifica maggiore, sono volti, in genere, ad attribuire al lavoratore, con l'acquisizione di una nuova posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione, e non già ad assicurargli soltanto la corresponsione di una retribuzione proporzionata al lavoro effettivamente prestato e che il citato articolo della Costituzione si limiterebbe a garantirgli.
Anche sotto questo profilo il richiamo del tribunale di Trieste alle "ragioni" della sentenza n. 63 del 1966 sarebbe privo di fondamento, in quanto estende ad istituti diversi dalla retribuzione un regime prescrizionale che la Corte a suo tempo dettò per i crediti strettamente retributivi.
Di converso, la Lo Grasso contesta che la retribuzione chiesta in giudizio, benché dipendente dal riconoscimento della diversa qualifica, sia soggetta ai termini di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. e non a quelli di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., letti in relazione al dispositivo della sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte. Formula quindi in tal senso eccezione di inammissibilità per manifesta irrilevanza della questione proposta.
Nel merito concorda col tribunale di Trieste in ordine alla illegittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., ribadendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.
Sotto il secondo aspetto richiama la già citata giurisprudenza della Corte costituzionale per escludere che la sentenza n. 63 del 1966 possa estendersi a diritti del lavoratore diversi da quelli strettamente concernenti la retribuzione.
3, 24 e 36 della Costituzione in quanto applicabile al diritto del lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte (Corte di appello di Milano).
Risulta pertanto che l'art. 2946 del codice civile, di cui il giudice a quo denunzia l'illegittimità costituzionale, non è applicabile nella specie, non potendo, per espressa disposizione dell'articolo stesso, concorrere la prescrizione ordinaria con "i casi in cui la legge dispone diversamente", e tali sono infatti quelli delle prescrizioni di cui ai sopra citati articoli.
Conformemente anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e distinto da quello della retribuzione per attività lavorative effettivamente prestate e rispetto al quale in forza della più volte citata sentenza n. 63 del 1966 il decorso della prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 5; 2955, n. 2, e 2956, n. 1, inizia dalla cessazione del rapporto lavorativo.
Per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 al diritto alla qualifica superiore, la Corte ha già rilevato con la sentenza n. 86 del 1971 che la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 della Costituzione, il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato. Come affermato nella citata sentenza, poiché l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2946 potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale solo nella parte in cui esso si riferisce alle vere e proprie retribuzioni, la questione stessa per i motivi su esposti è irrilevante.
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per l'applicazione del termine di prescrizione ordinaria ai diritti dei dipendenti dell'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (INGIC) a qualifiche superiori e alle retribuzioni lavorative, la Corte di appello di Milano si richiama all'art. 41 del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni stipulato nel 1940 e ai successivi accordi collettivi, i quali prevedono che per la risoluzione del contratto devono trovare applicazione le norme del codice civile (recesso ad nutum o per giusta causa). Pertanto, sostiene il giudice a quo, per effetto di tali norme, i lavoratori di questo settore si troverebbero, riguardo al non esercizio dei propri diritti, nella medesima condizione psicologica dei lavoratori non dipendenti da rapporti di pubblico impiego.
La Corte non ritiene di accogliere questa tesi e di discostarsi dalle sue precedenti decisioni (sentenze n. 63 del 1966, n. 143 del 1969), secondo le quali la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2, e 2956, n. 1, riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti d'impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico.
Infatti l'assimilazione del rapporto di lavoro con questi ultimi enti a quello di diritto privato è possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate. Comunque, l'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi e la determinazione della portata di queste attengono alla competenza del giudice ordinario (v. sentenza n. 143 del 1969).
Di conseguenza, per quanto concerne il decorso della prescrizione del diritto ad una qualifica superiore nei confronti di lavoratori dipendenti da enti pubblici economici, valgono le considerazioni sopra svolte. Per quanto concerne nei confronti dei medesimi lavoratori il decorso della prescrizione del diritto a retribuzioni lavorative saranno applicabili o specifiche norme regolatrici o gli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, senza le limitazioni di cui alla sentenza n. 63 del 1966.
Risulta in ogni modo che anche rispetto alla questione sollevata dalla Corte di appello di Milano non è applicabile nella specie l'art.
2946 del codice civile.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere