Pronuncia 12/1975 — Rel. Enzo Capolozza
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 81, secondo e terzo comma, e 164 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che tutte e sei le ordinanze sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, varie questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice penale, e quella del pretore di Silandro anche dell'art. 81, secondo e terzo comma, dello stesso codice, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che alle statuizioni contenute nelle sentenze n. 73 del 1971 e n. 95 del 1973 di questa Corte, afferenti alla disciplina della sospensione condizionale della pena, ha fatto seguito, in pendenza degli attuali giudizi di legittimità costituzionale, il d.l.
11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che ha innovato sia l'art. 164, sia l'art. 81 del codice penale; che, pertanto, occorre che i giudici a quibus accertino se sussista tuttora la rilevanza delle questioni prospettate, e ciò alla stregua del jus superveniens.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, al pretore di Nocera Inferiore, ai tribunali di Venezia e di Cremona, ai pretori di Pizzo, di Silandro e di Orbetello.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere