Pronuncia 124/1975 — Rel. Enzo Capolozza
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. l, ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione); degli artt. 26 e 27 dell'annesso regolamento all. A; e degli artt. 15 e 16 del r.d. 30 settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concesso all'industria privata, province e comuni), promossi con le seguenti ordinanze:
220 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
Visti gli atti di costituzione di Brega Mario ed altri, di Friziero Luciano, di Labbate Salvatore, di Delucchi Sebastiano ed altri, di Atzeni Maria, della Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane, di Correale Luigi ed altri, e delle aziende tranviarie di Torino, di Milano, di Genova, di Catania, di Cagliari e di Napoli; udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza; uditi gli avvocati Luciano Ventura, Gustavo Romanelli e Luigi Esposito, per gli autoferrotranvieri, il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per la Gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane, e gli avvocati Achille De Geronimo, Ennio Trani, Ubaldo Prosperetti, Francesco Santoro Passarelli, Ugo Biondolillo, Massimo Medina, Paolo Lombardo Indelicato, per le aziende. :
Il criterio adottato dalla norma denunziata, oltre a non adeguarsi alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, "purché - reca l'ordinanza - la disciplina del citato art. 26 si riferisca al personale che non abbia maturato il diritto a pensione e che, quindi, indipendentemente dalla specialità del rapporto di lavoro, si trova precisamente nella identica posizione dei lavoratori subordinati cui si applicano gli artt. 2120 e 2121 cod. civ."; tutto ciò anche per la comune natura retributiva delle due indennità, riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 140 del 1971.
Altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 26 è stata sollevata, nei medesimi termini, dalla Corte d'appello di Torino in due distinti procedimenti civili iniziati nei confronti della stessa Azienda da Luciano Friziero e da Salvatore Labbate, con ordinanze 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974.
Dinanzi a questa Corte si sono costituiti, per i tre giudizi, l 'ATM e, per il giudizio che lo riguarda, il Labbate. La difesa del quale, richiamando la sentenza n. 140 del 1971, chiede che siano dichiarati illegittimi i commi quinto e sesto dell'art. 26, nella parte in cui limitano il computo dell'indennità di buonuscita al solo stipendio.
La difesa dell'ATM, per cui la questione è infondata, richiama, a sua volta, le sentenze n. 39 del 1969 e n. 140 e n. 146 del 1971 sulla disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, assumendo che il trattamento, sia globale sia di fine lavoro, tenuto conto dei criteri adottati e non solo degli elementi retributivi, sarebbe superiore a quello degli altri lavoratori.
Sulla rilevanza della questione, la Cassazione premette che l'indennità di buonuscita per i dipendenti con diritto a pensione è ora prevista, sempre con l'esclusione del computo delle quote di indennità annuali, dall'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, stipulato alla stregua dell'art. 1 cpv. del citato r.d. n. 148 del 1931; ed afferma che la dichiarazione di illegittimità delle norme denunziate consentirebbe di superare i criteri restrittivi cui si informa il suindicato accordo nazionale.
Nel merito, sottolinea la funzione retributiva dell'indennità di buonuscita e ricorda le sentenze n. 140 del 1971 e n. 72 del 1973.
Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti del giudizio a quo.
La difesa dei lavoratori fa, tra l'altro, presente che, a differenza della pensione, l'indennità di buonuscita dovrebbe gravare sul datore di lavoro ed il suo mancato pagamento si risolverebbe in un'ingiusta locupletazione.
Il patrocinio dell'Azienda obietta che nessun precetto costituzionale impone il computo di una indennità con rigorosi criteri di riferimento alla retribuzione. Al riguardo, anche per quanto concerne la funzione dell'autonomia collettiva in materia, cita la sentenza n. 18 del 1974 di questa Corte, nonché gli artt. 2120, ultimo comma, e 2123 cod. civ. sulle forme equivalenti e convenzionali di previdenza.
Dinanzi a questa Corte si sono costituiti le Aziende di Catania, di Napoli e quella regionale sarda trasporti (ARST), succeduta alla società SATAS, nonché l'Atzeni ed alcuni degli attori nel procedimento promosso davanti al pretore di Napoli.
Le Aziende concludono per l'infondatezza delle questioni, ponendo in rilievo la funzione sostitutiva, rispetto al trattamento pensionistico, dell'indennità di buonuscita ed il suo carattere di corrispettivo "forfettario". Le aziende di Catania e di Napoli prospettano altresì l'inammissibiltà delle stesse questioni, sul riflesso che l'oggetto dei giudizi a quibus verterebbe sull'applicazione delle norme contrattuali, di cui all'accordo nazionale del 1948, e non sulle disposizioni legislative censurate.
Le difese dei lavoratori costituiti insistono invece sulla natura retributiva dell'indennità di buonuscita.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito, per la Gestione commissariale, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
L'Avvocatura deduce che, a seguito del riscatto da parte dello Stato, delle ferrovie calabro-lucane, i relativi rapporti di lavoro divenuti di pubblico impiego, sono sottratti al giudice ordinario e devoluti a quello amministrativo; fa, inoltre, presente che, trattandosi nella specie di agenti con diritto a pensione, la loro indennità di buonuscita sarebbe prevista dall'accordo nazionale del 1948, su cui non spetterebbe alla Corte il controllo di legittimità costituzionale.
Nel merito prospetta la specialità del trattamento previdenziale, che assume più favorevole, per il personale addetto ai trasporti in concessione.
Dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.
148 del 1931, e 15 e 16 del regolamento approvato con r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, in quanto escludono, in mancanza o decadenza della vedova ed in mancanza di figli minorenni dell'agente deceduto, l'attribuzione dell'indennità di buonuscita agli eredi legittimi o testamentari.
Il patrocinio dell'Azienda chiede che la questione sia dichiarata non fondata. Al riguardo sostiene che retributiva sarebbe soltanto l'indennità di buonuscita contrattualmente stabilita dall'accordo nazionale del 1948, e non quella prevista dall'allegato A del regio-decreto del 1931, che avrebbe carattere alternativo della pensione, sia diretta sia di riversibilità, analogamente all'indennità una tantum nel pubblico impiego. Fa, infine, presente la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri ed assume che la proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato sarebbe costituzionalmente garantita solo al lavoratore, e non anche ai suoi eredi.
Nessuno si è costituito in questa sede.
L'Avvocatura generale non le ha presentate. Le parti costituite, all'infuori dei Delucchi, le hanno ritualmente depositate, insistendo nelle rispettive conclusioni, con vari ulteriori argomenti. :
148, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione (ord. 25 ottobre 1972 del tribunale di Torino, 22 novembre 1973 e 31 gennaio 1974 della Corte d'appello di Torino): indennità di buonuscita agli autoferrotranvieri non aventi diritto a pensione; esclusione, dal computo, di competenze accessorie e quota di indennità aggiuntiva annuale dell'importo dall'ultimo "stipendio o paga";
È pur vero che il diritto alle indennità di fine lavoro ed alla pensione non può venir meno a causa dei motivi che hanno portato alla risoluzione del rapporto (vedasi la sentenza n. 72 del 1973). Ciò, tuttavia, non impedisce al legislatore di considerare globalmente il trattamento di quiescenza, cioè di comprendervi le indennità di fine lavoro e la pensione, e di privilegiare l'uno o l'altro dei due elementi in base a scelte discrezionali.
Alla stregua di tali scelte ben può, dunque, il legislatore prevedere che una determinata categoria goda di un trattamento pensionistico particolare e che, per i lavoratori che questo trattamento abbiano conseguito, ogni statuizione inerente alle indennità di fine lavoro sia rimessa alla contrattazione collettiva.
In una previsione siffatta non si possono ravvisare motivi di contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 36 della Costituzione.
Va conseguentemente dichiarata non fondata la questione dell'art. 1 cpv. sopra citato, che fa rinvio alla fonte negoziale.
Mette conto ricordare che, con sentenza n. 67 del 1965 di questa Corte, si è statuito che un contratto collettivo non acquista forza di legge neppure se esplicitamente richiamato da una legge: a fortiori tale principio vale nel caso in esame, ove si ha un generico rinvio alla contrattazione collettiva, senza menzione di uno specifico contratto.
Analoga soluzione si impone per tutte le censure mosse al regolamento allegato A al r.d. n. 148 del 1931 e prospettate limitatamente agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, il cui trattamento è appunto devoluto alla contrattazione collettiva. Cadono, quindi, in questa sede, i dubbi di costituzionalità mossi agli artt.
26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 dell'anzidetto regolamento allegato A, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., con riguardo ai dipendenti (e loro superstiti) con diritto a pensione.
Assumono le ordinanze che il contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. consisterebbe nel fatto che, adottando un criterio difforme da quello previsto dall'art. 2121 del codice civile, la norma impugnata computerebbe l'indennità di buonuscita sull'importo di una parte, anziché dell'intera retribuzione.
Gli è, invece, che la dizione "stipendio o paga ultimi raggiunti" ivi adottata giusta la terminologia dell'epoca, deve essere intesa nell'attuale senso di "retribuzione ultima raggiunta".
Insomma, la dizione normativa va interpretata secondo gli stessi criteri che in tema di indennità di anzianità sono fissati nel combinato disposto dell'art. 2120, terzo comma, e dell'art. 2121, primo comma, cod. civ.: il primo fa richiamo all'"ultima retribuzione" e il secondo comprende nella retribuzione "ogni altro compenso di carattere continuativo" (vedasi la sentenza n. 140 del 1971 di questa Corte, che ha puntualizzato l'analogia tra gli elementi essenziali dell'indennità di anzianità e quelli dell'indennità di buonuscita).
Da un lato, le aggiunte alla retribuzione fanno parte integrante di essa e maturano gradualmente, per cui, in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, i dipendenti hanno diritto ad un'aliquota proporzionale alla durata effettiva, nell'anno, delle loro prestazioni; dall'altro, non poteva, nel 1931, esplicitamente prevedersi e statuirsi che la tredicesima e la quattordicesima mensilità e gli altri compensi accessori facessero parte dello stipendio o paga, perché introdotti - con regolamentazione legislativa o negoziale - solo in epoca successiva (vedasi, per esempio, il contratto collettivo 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria) .
Del resto, a prescindere dalla incerta (e ambivalente) natura del rapporto di lavoro de quo, è da ricordare che già l'art. 10, ultimo comma, del r.d. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nel determinare le componenti dell'indennità di licenziamento dell'impiegato privato, precisava che sono equiparate a stipendio e vanno computate tutte "le indennità continuative e di ammontare determinato", tra le quali non possono non essere ricompresi, per il loro carattere di continuità e di determinatezza, quando tali caratteri sussistono, gli attuali emolumenti accessori.
Pertanto, a condizione che si interpreti la norma denunziata nel senso ora indicato - nel rispetto degli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione - , la relativa questione è da ritenere non fondata.
Nella specialità e nella complessità del rapporto di prestazione d'opera degli autoferrotranvieri, l'indennità di buonuscita dei non aventi diritto a pensione è, nella ratio legis delle norme denunziate (artt. 27, ultimo comma, del regolamento allegato A e 15 e 16 del r.d.
30 settembre 1920, n. 1538), sostitutiva della pensione e compensativa del mancato pensionamento, sicché ha la stessa natura di intrasmissibilità ereditaria propria della pensione.
Ne consegue l'infondatezza della relativa questione.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
148, degli artt. 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 del regolamento allegato A allo stesso regio decreto e degli artt. 15 e 16 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 (Regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze 13 dicembre 1973 del pretore di Bari, 19 dicembre 1973 e 30 gennaio 1974 della Corte di cassazione, 19 dicembre 1973 del tribunale di Torino, 12 gennaio 1974 del pretore di Genova, 1 aprile 1974 della Corte d'appello di Catania, 17 aprile 1974 del pretore di Cagliari e 22 aprile 1974 del pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere