Pronuncia 136/1975 — Rel. Guido Astuti
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1973 dal pretore di Carini nel procedimento penale a carico di Puleo Caterina, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice relatore Guido Astuti. :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Puleo Caterina, imputata del reato di cui all'art. 509 del codice penale per non aver osservato gli obblighi derivanti dal contratto collettivo corporativo per il personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, stipulato il 31 dicembre 1939, il pretore di Carini, accogliendo l'eccezione proposta dal difensore della Puleo, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice penale. Tale disposizione, nel configurare come delitto punito con la multa l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi corporativi, sarebbe, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con il principio di eguaglianza, atteso che per l'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi postcorporativi costituisce solo una contravvenzione, punita con l'ammenda.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e, pertanto, la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9 delle norme integrative. :
1 della stessa legge, "configura semplicemente un reato di natura contravvenzionale, punito con l'ammenda".
Sarebbero così puniti con sanzioni diverse comportamenti illeciti sostanzialmente identici, in contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, che "garantendo la parità dei cittadini di fronte alla legge, postula che ad uguale condotta antigiuridica consegua uguale trattamento".
741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito efficacia erga omnes), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.
Si tratta dunque di norme penali diverse, concernenti la violazione di obblighi di diversa natura, con sanzioni diverse per contenuto e per modalità di applicazione, comminate le prime tanto ai datori di lavoro quanto ai lavoratori, le seconde invece ai soli datori di lavoro.
Anche considerandole limitatamente agli obblighi dipendenti dai contratti collettivi corporativi, formati anteriormente al 1944, e rispettivamente dai successivi contratti collettivi di diritto privato, oggetto delle norme transitorie della legge 14 luglio 1959, n. 741, non è possibile istituire un puntuale raffronto, né scorgere una disparità di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalità dell'art. 509 del codice penale, per il fatto che il legislatore, nella sua discrezionalità di apprezzamento, con la legge n. 741 del 1959 abbia ritenuto di colpire con sanzione diversa l'inadempimento di obblighi derivanti da rapporti formalmente e sostanzialmente diversi, considerandolo come reato di natura contravvenzionale.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice penale, sollevata dal pretore di Carini con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere