Pronuncia 163/1975 — Rel. Giulio Gionfrida
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Ritiene, infatti, il giudice a quo - il quale muove dalla invalsa interpretazione giurisprudenziale della norma denunziata, secondo cui deve presumersi una volontà del genitore "limitativa della libertà del minore agli scopi per cui è concessa e quindi contraria al compimento degli atti sessuali" - che tale attribuita rilevanza al consenso del genitore leda, appunto, il diritto del minore alla propria libertà sessuale, quale garantito dagli artt. 2, 3 e 13 della Carta costituzionale.
Il riferimento alla "libertà sessuale" è, nella specie, fuor di luogo.
La norma denunziata - così come anche interpretata da dottrina e giurisprudenza - si colloca ed opera, infatti, su un piano diverso, tutelando la patria potestà del genitore (o l'autorità tutoria): la lesione della quale, appunto, si realizza attraverso l'impedimento o l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere- dovere di vigilanza e custodia sul minore.
A tal fine, la giurisprudenza è ferma nel ritenere - come elemento materiale del reato, idoneo a realizzare la lesione sopradetta - l'abductio de loco in locum o la illegittima ritenzione del minore stesso.
In mancanza di tale elemento, coerentemente è stata esclusa la sussistenza del reato di sottrazione, pur in presenza di atti sessuali compiuti nei confronti del minore.
Per converso, ove rilevanza è stata riconosciuta alla mancanza di consenso del genitore in ordine al compimento di atti del tipo di questione, ciò è avvenuto al solo fine di desumerne, indirettamente, l'abductio sopra detta, in ipotesi in cui questa non poteva, evidentemente, essere rilevata con criterio meramente spaziale, trattandosi di minore cui era stato concesso un certo (anche ampio) margine di movimento per fini di studio, lavoro, etc.
Il che è logico corollario della (esatta) premessa che la sfera in cui si esercita la vigilanza paterna - e da cui conseguentemente non è lecito "sottrarre" il minore - non si esaurisce territorialmente negli ambienti in cui si attua una immediata e diretta relazione tra genitore e figlio, ma si estende a ricomprendere tutte quelle situazioni in cui il minore, pur godendo una certa libertà di movimento resta, comunque, soggetto alle direttive del genitore.
La violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza (art.
Trattasi, però, di premessa estranea alla lettera della norma e contraria alla corretta interpretazione della stessa: per cui, invece, è alla stregua dei concreti elementi emergenti dalle singole fattispecie che va, caso per caso, senza aprioristiche differenze di sesso, individuato, ove entrambi i soggetti siano minori, quale dei due debba considerarsi colpevole della sottrazione nei confronti dell'altro.
La dimostrata erroneità nella premessa sopradetta travolge, conseguentemente, la questione di costituzionalità che su di essa si fonda.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice penale sollevata, dal pretore di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione e, dal pretore di Gela, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere