Pronuncia 18/1975 — Rel. Edoardo Volterra
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
183 del 18 luglio 1973;
265, 270 e 273 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della società Riunione Adriatica di Sicurtà; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Giuseppe Fanelli, per la società Riunione Adriatica di Sicurtà, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Secondo i giudici la norma denunciata sarebbe stata dettata a tutela di un esclusivo interesse individuale del contraente assicuratore come risulterebbe dal disposto del terzo comma dell'art.
1901, che concede la facoltà di richiedere il premio anche per il periodo di tempo durante il quale l'autovettura non è stata coperta da assicurazione. La ratio non sembrerebbe quindi ubbidire ad alcun fine sociale, posto che mira a proteggere il contraente più forte e non, come invece dovrebbe, il contraente più debole.
Di qui il contrasto con l'art. 41 Cost., divenuto ancora più palese con l'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 che ha penalmente sanzionato la mancanza di assicurazione contro i rischi della circolazione dei veicoli, togliendo ogni margine alla valutazione dell'opportunità della stipulazione di un contratto di assicurazione e riducendo ancor più la forza contrattuale dell'assicurato nella determinazione del contenuto delle singole clausole contrattuali.
Con riguardo al principio di uguaglianza, si osserva che le società assicuratrici sono irragionevolmente privilegiate in due direzioni: verso la controparte, che deve pagare l'intero premio relativo al periodo assicurativo in corso e le spese senza alcun corrispettivo, e verso gli altri soggetti di diritto i quali, in caso di stipulazione di contratto e successiva inadempienza di controparte, possono esperire i rimedi ordinari.
Alla stregua del principio di uguaglianza la disposizione censurata si presenterebbe viziata di illegittimità per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo perche essa creerebbe una situazione di privilegio consentendo all'assicuratore di pretendere l'adempimento dell'obbligazione dall'altro contraente senza offrire, stante la sospensione della copertura del rischio, la propria prestazione, e ciò oltretutto in contrasto con il principio di ordine generale stabilito dall'art. 1453 cod. civ. secondo il quale chi agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve avere eseguita la sua prestazione o deve essere pronto ad eseguirla.
Il suddetto principio di uguaglianza inoltre non sarebbe rispettato perché la norma censurata creerebbe una differenza di trattamento tra l'assicuratore, il quale può pretendere l'integrale adempimento dell'obbligazione senza offrire copertura alcuna del rischio, e l'assicurato a favore del quale, in caso di inadempimento dell'assicuratore, non è prevista l'automatica sospensione dell'obbligo del pagamento del premio.
Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si è costituita la società Riunione Adriatica di Sicurtà, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fanelli.
Nel chiedere che le questioni proposte siano dichiarate infondate, l'Avvocatura osserva che il richiamo al principio dell'autonomia contrattuale delle parti ed ai criteri stabiliti dall'art. 41 della Costituzione è, per quanto concerne l'articolo 1901, fuori luogo.
Le disposizioni sulla sospensione dell'assicurazione (e sulla risoluzione di diritto del contratto) nel caso di mancato pagamento del premio, non sarebbero state predisposte per tutelare l'esigenza di assicurare alle parti il perseguimento dei propri interessi, nel più vasto quadro della libertà di iniziativa che la Costituzione ha inteso presciegliere come metodo prevalente di disciplina e di sviluppo dei rapporti economici.
Le disposizioni dell'art. 1901 sarebbero state predisposte, invece, per applicare il principio generale inadempienti non est adimplendum, adeguandolo a quel tipo di contratto, nel quale tra le prestazioni dell'assicuratore e dell'assicurato esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza.
Con riferimento al principio di uguaglianza si deduce che le disposizioni dell'art. 1901 non sarebbero eccezionali rispetto ai principi generali sanciti dal codice civile in materia di inadempimento dei contratti e non porrebbero l'assicuratore, rispetto all'assicurato, in una posizione di privilegio. Esse, applicando i ricordati principi, si informerebbero all'art. 3 della Costituzione che garantisce la parità di trattamento a parità di situazioni. Se tuttavia temperamenti sono previsti, essi, in linea generale, sarebbero con le stesse modalità o con modalità diverse, indicati anche per altri contratti che rivelino una particolare natura (tra i quali è compreso il contratto di assicurazione), ma il giudizio sui limiti di quei temperamenti in rapporto alla parità o meno delle situazioni sarebbe stato già compiuto, insindacabilmente, dal legislatore.
In relazione all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si rileva che sarebbe evidente che la sospensione del contratto di assicurazione equivale, nei suoi effetti, alla mancanza di assicurazione, così che in entrambe le ipotesi vi è l'inosservanza di una norma penalmente sanzionata. Esse realizzano, pertanto, una situazione obiettiva identica, onde apparirebbe pienamente giustificata l'equiparazione di trattamento posta in essere dalla norma di cui trattasi.
Sul piano del diritto costituzionale, l'ordinanza medesima non si porrebbe neppure il problema pregiudiziale circa la stessa possibilità di valutare la legittimità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, di una norma, quale appunto l'articolo 1901, operante interamente nell'ambito dell'autonomia privata contrattuale ed il cui carattere relativamente dispositivo, vale a dire inderogabile soltanto in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932 c.c.) sarebbe per l'appunto giustificato proprio dall'esigenza, discrezionalmente, ma razionalmente valutata dal legislatore ordinario, di porre a tutela dell'assicurato, benché inadempiente, un limite invalicabile (sei mesi di tempo per l'esercizio dell'azione di adempimento) per la risoluzione del contratto.
L'assicurato, non pagando il premio, si sottrae all'obbligo di partecipare per la sua parte alla comunione dei rischi, turbando l'equilibrio e l'economia del rapporto contrattuale.
Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo è del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Né la Corte può sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruità statistica del sistema adottato (sent. n. 44 del 1965).
Le disposizioni dell'art. 1901 non sono infatti predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della libertà d'iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inademplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettività e di interdipendenza. Gli effetti del mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato sono determinati dal legislatore, il quale nell'articolo impugnato determina a carico dell'assicuratore l'obbligo di adempiere all'assicurazione per il periodo di 15 giorni dopo la scadenza del pagamento del premio e, a carico dell'assicurato, l'obbligo di pagare l'ammontare dei premi dell'assicurazione in corso, oltre al rimborso delle spese, anche per il periodo in cui il premio resta sospeso.
Ove l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, il contratto è risoluto di diritto. Comunque, le tariffe relative all'ammontare dei premi sono soggette a controllo della pubblica amministrazione.
La norma impugnata, regolatrice delle conseguenze della violazione unilaterale del contratto di assicurazione, violazione verificatasi per il mancato pagamento del premio, ha il fine di attuare la osservanza del rapporto di assicurazione contrattualmente costituito fra le parti ed è convenzionalmente derogabile solo in senso più favorevole all'interessato (art. 1932 codice civile). La norma rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore e non attiene al disposto dell'art.
41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica, né contrasto con l'utilità sociale, né danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevate in riferimento agli artt. 41 e 3 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere