Pronuncia 188/1975 — Rel. Vezio Crisafulli
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 403 e 405 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Rubino Antonio, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13 giugno 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
Le norme impugnate sarebbero in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto determinano una disparità di trattamento per i soggetti attivi del reato rispetto alle stesse manifestazioni delittuose compiute nei confronti dei culti ammessi nello Stato e punite con pena diminuita in base all'art. 406 del codice penale. L'art. 403 cod. pen., inoltre, violerebbe sia la libertà di manifestazione del pensiero, in quanto reprime quelle manifestazioni di dissenso verso la religione cattolica che siano espresse in forma non ortodossa; sia il principio di legalità delle fattispecie criminose, per la indeterminatezza della nozione di vilipendio che concede al giudice eccessiva discrezionalità nella individuazione delle manifestazioni da considerare vietate.
Solleva altresì, per considerazione identiche a quelle testé riassunte sub a), questione di legittimità costituzionale dell'art.
405 cod. pen. (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), con esclusivo riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Ed infatti, la formulazione dell'art. 406, che si limita a rinviare agli artt. 403, 404 e 405, così per la previsione della condotta criminosa come per la determinazione delle sanzioni, solo aggiungendo che "la pena è diminuita", impedirebbe comunque di ristabilire l'eguaglianza di situazioni estendendo alle ipotesi degli artt. 403 e 405 (dei quali è attualmente questione) la sanzione "diminuita" dell'art. 406. Una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe, pertanto, che incidere o sull'art. 406 (peraltro non direttamente denunciato, perché estraneo alla specie) o sugli artt. 403 e 405, nella parte in cui limitano le rispettive previsioni alle offese alla sola religione cattolica ed al solo turbamento di riti della religione medesima: ma, in entrambe le ipotesi (ed a prescindere dagli ulteriori problemi cui, sotto altri aspetti, una siffatta pronuncia potrebbe dar luogo), gli anzidetti articoli resterebbero tuttavia fermi ed applicabili, nella parte (la sola in essi formalmente esplicitata) concernente la religione cattolica. Di guisa che, non soltanto non muterebbe, nel merito, l'esito del giudizio a quo, ma - ed è quel che conta - ad esso si perverrebbe facendo applicazione delle medesime norme denunciate nell'ordinanza del tribunale.
Ciò premesso, la sola questione di costituzionalità che deve ora prendersi in esame è quella dell'art. 403, in riferimento agli artt.
21 e 25 della Costituzione.
Per quanto attiene alla pretesa violazione del secondo comma dell'art. 25, che enuncia il principio della legalità dei reati e delle pene, questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare, anche e proprio di recente, in relazione alla nozione del vilipendio (sent. n. 20 del 1974), che non sono, di per sé, in contrasto con il detto principio le fattispecie criminose cosiddette a forma libera, che richiamano, cioè, con locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'è stato rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassatività" della fattispecie non si risolve né si identifica nella (più o meno completa) "descrittività" della stessa.
Deve soggiungersi che limiti ben precisi al potere, rimesso in tali casi al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di riferimenti in apparenza indeterminati, derivano dalla stessa correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di libertà, si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel bene e pertanto alla configurabilità dell'illecito consistente nella sua violazione.
21 della Costituzione.
È da premettere che il sentimento religioso, quale vive nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell'art. 3 e dall'art. 20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza - cui sopra si è accennato - di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21.
È evidente, ad esempio, a tacer d'altro, che non sussisterebbe quella libertà di far "propaganda" per una religione, come espressamente prevede e consente l'art. 19, se chi di tale diritto si avvale non potesse altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti o i dogmi.
Il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano.
Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dell'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.
Nei sensi e nei limiti così indicati, la questione sollevata in riferimento all'art. 21 deve anch'essa dichiararsi non fondata.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara:
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.