Pronuncia 213/1975 — Rel. Angelo de Marco
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco. :
La rilevanza è motivata con la gravità degli effetti che, specie nell'ipotesi di termini brevi, possono derivare dalla decorrenza dei medesimi dall'una piuttosto che dall'altra delle due date suddette.
La non manifesta infondatezza è motivata con il richiamo a numerose sentenze di questa Corte con le quali è stato affermato il principio generale che - per il rispetto del diritto di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione - i termini processuali debbono decorrere dalla data della conoscenza dell'atto o della situazione processuale da parte dell'interessato.
La motivazione, per quanto concerne il riferimento all'art. 24, è identica a quella delle altre due ordinanze di cui sopra, mentre per quanto concerne il riferimento all'art. 3, si pone in rilievo la evidente ed irrazionale disparità di trattamento che risulta dal confronto tra il denunziato art. 140 c.p.c. ed il successivo art. 149 che, nel caso di notificazione a mezzo posta, dispone che la ricevuta di ritorno della raccomandata deve essere allegata all'originale, dal che la giurisprudenza ha tratto argomento per affermare che la notificazione debba considerarsi perfetta dalla data di ricezione della raccomandata.
Dopo gli adempimenti di legge le sei ordinanze di cui sopra, non essendovi stati né costituzione né intervento di parti, sono state portate alla cognizione della Corte nell'odierna camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge n. 87 del 1953. :
La giurisprudenza della Cassazione, argomentando dal fatto che l'art. 140 non richiede che la ricevuta di ritorno della raccomandata debba essere allegata all'originale dell'atto da notificare, ritiene che la notifica debba reputarsi perfetta con la spedizione della raccomandata.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la decorrenza dei termini processuali dal momento della spedizione della raccomandata e non da quello del suo recapito, comprometterebbe gravemente il diritto di difesa del convenuto, a danno del quale possono verificarsi preclusioni o decadenze. La norma sarebbe quindi in contrasto con con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Inoltre, poiché l'art. 149 c.p.c. dispone, al contrario dell'art.
140, in caso di notificazione a mezzo posta, che la ricevuta di ritorno della raccomandata debba essere allegata all'originale, con la conseguenza che la notifica va considerata perfetta solo alla data della ricezione della raccomandata, la norma violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, non trovando alcuna razionale giustificazione la disparità di trattamento tra chi riceva la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e chi la riceva ai sensi dell'art. 149.
Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione va affermato infatti che, nell'ambito del processo civile, ai fini della garanzia di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo. Ed è ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette.
Nel caso previsto dall'art. 140 appare sufficiente al detto fine l'affissione alla porta, mentre l'avviso di ricevimento aggiunge al minimo richiesto dal diritto di difesa un ulteriore elemento di garanzia.
Le precedenti decisioni della Corte, indicate dai giudici a quo, non sono pertinenti, in quanto riguardano casi diversi e non occorre indugiare in un dettagliato esame di esse poiché, nel rispetto del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agl'interessi che attraverso essi debbono trovare tutela.
Tali interessi - in riferimento ai quali questa Corte ebbe a dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 169 c.p.p. - sono diversi nel procedimento penale e in quello civile, nel quale il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell'altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell'atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro termini di decadenza.
689 del 1940 (nonché dall'art. 149 c.p.c.), dimostra proprio il contrario di quanto affermato nelle ordinanze di rimessione.
Nel caso di notifica per posta, infatti, la ricevuta di ritorno riguarda l'unica operazione predisposta perché l'atto pervenga nella sfera del destinatario ed equivale alla relata che l'ufficiale giudiziario appone in calce all'originale dell'atto qualora questo si notifichi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Se il destinatario è irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di ritorno (così come nel caso dell'art. 140 se ne fa menzione nella relata dell'ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo avviso di cui all'art. 140 c.p.c.
La notifica a mezzo posta, quindi, non prevede per il destinatario maggiori garanzie di quelle previste dall'art. 140; con la conseguente palese infondatezza anche dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata sulla base di tale erroneo presupposto.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere