Pronuncia 220/1975 — Rel. Enzo Capolozza
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 508 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza. :
Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Cassazione, il pretore assume che, dovendosi considerare tuttora vigente tale disposizione, non potrebbe essere seguito l'orientamento di altri giudici di merito che, ritenendola, invece, implicitamente abrogata dai nuovi principii costituzionali, applicano alla relativa fattispecie la discriminante dell'esercizio del diritto di sciopero o altre norme incriminatrici, come quelle sulla violenza privata (art. 620 segg. cod. pen.) e sull'invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.).
Ammette, per altro, che un trattamento penale del genere ora indicato offrirebbe un'adeguata tutela ai diritti di proprietà e di libertà, la cui garanzia costituzionale non potrebbe prevalere su quella del diritto di sciopero, nel cui esercizio, fino a che non ne saranno precisati con legge gli esatti confini, dovrebbero confluire tutte le sue manifestazioni.
Sulla violazione dell'art. 40 Cost. osserva, in particolare, che i fatti di occupazione difficilmente potrebbero essere valutati, in pratica, prescindendo dalle motivazioni di carattere sindacale o connesse con l'esercizio di sciopero. Individua, poi, la principale ratio della norma denunziata nell'intento di impedire la turbativa dello svolgimento del lavoro quale fattore dell'economia nazionale; ed afferma che la Costituzione avrebbe capovolto il rapporto precedentemente esistente tra il bene dell'economia nazionale e quello dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.
Riconosce, infine, che l'occupazione di locali aziendali, pur non facendo venir meno la destinazione economica dei medesimi, inciderebbe sulla regolarità del ciclo produttivo e sulla sua ripresa. Tale anormale svolgimento sarebbe, però, uno dei possibili momenti della dialettica tra l'attività di disposizione dell'organizzazione produttiva e quella sindacale a tutela del lavoro, nella quale si risolverebbero comportamenti vietati dalla censurata disposizione. La quale, perciò, contrasterebbe anche con gli altri due precetti costituzionali sul diritto al lavoro e sul limite dell'utilità sociale posto alla libertà di iniziativa economica.
Il giudice istruttore fa, anzitutto, presente che la suddetta norma
Afferma, poi, che una tale sanzione sarebbe ingiustamente più severa di quella prevista dall'art. 633 dello stesso codice per il reato di invasione di terreni o edifici, in quanto comporterebbe sempre la procedibilità di ufficio, una più severa pena edittale e l'applicazione congiunta e non alternativa della pena detentiva e pecuniaria, per una condotta materiale identica, ma posta in essere non arbitrariamente né a fine di profitto, bensì nell'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero.
Da ciò discenderebbe, in violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost. e correlato con l'art. 40, una disparità di trattamento, non più compatibile con i vigenti principii fondamentali, anche perché la tutela della continuità della produzione nazionale, che, unitamente a quella degli interessi patrimoniali dell'imprenditore, sarebbe a base della norma denunziata, non potrebbe assumere alcuna rilevanza penale, quando venga in conflitto con il diritto di sciopero.
4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, e dal giudice istruttore del tribunale di Biella, "limitatamente alla parte in cui punisce l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda agricola o industriale", per violazione degli artt. 3 e 40 della Costituzione.
Né può sostenersi che vi sia ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento normativo tra chi commetta un reato di danneggiamento (semplice o aggravato), previsto e punito dall'art. 635, e chi commetta il danneggiamento previsto e punito dal secondo comma dell'art. 508, stante il carattere plurioggettivo di quest'ultimo, che vulnera due diversi e distinti beni penalmente protetti (l'economia pubblica e la proprietà privata o pubblica.
D'altronde, nel vigente ordinamento vi sono reati di danneggiamento puniti, per una scelta discrezionale del legislatore, più severamente che non quelli del ridetto secondo comma dell'art. 508 (vedansi gli artt. 424, secondo comma, 425,427,429).
508 cod. pen. (censurata sia dal pretore di Castelfiorentino, sia dal giudice istruttore di Biella) non è in contrasto con gli artt. 40 e 41 della Costituzione.
Altri argomenti confermano la validità di siffatta conclusione.
In ordine all'art. 41 Cost., è vero che la rilevanza sociale dell'economia esclude un'assoluta libertà dell'imprenditore. Epperò questo significa che la libertà di iniziativa economica subisce legittimi limiti (negativi e positivi), legittimi controlli, legittime imposizioni ed indirizzi programmatici: non significa affatto che essa debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia contrastarla.
Né, ad avviso della Corte; vi può essere interferenza fra il bene protetto dall'art. 40 Cost. e l'interesse tutelato dall'art. 508 cod. pen., giacché l'esercizio del diritto di sciopero non comporta come mezzo indispensabile l'occupazione dell'azienda altrui. Peraltro, giova ancora una volta ribadire che quest'ultima norma punisce l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda se ed in quanto la condotta sia posta in atto "col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro". Dal che discende che si è fuori dalle previsioni dell'art. 508, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente e indipendente rispetto all'occupazione stessa, come, ad esempio, nel caso di serrata e finché questa perduri.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 508 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dal pretore di Castelfiorentino e dal giudice istruttore del tribunale di Biella.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere