Pronuncia 238/1975 — Rel. Nicola Reale
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1973 dal pretore di Cavarzere nel procedimento civile vertente tra Stoppa Romolo e Cappello Luigi, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.276 del 24 ottobre 1973.
Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale. :
Con atto in data 24 marzo 1973 Stoppa Romolo, titolare di una azienda agricola, intimava a Cappello Luigi, già alle sue dipendenze in qualità di salariato agricolo, lo sfratto da una casa di abitazione, assumendo che il godimento della medesima era stato concesso in relazione ad una prestazione di lavoro ormai cessata da tempo. L'intimato non contestava quanto dedotto ex adverso ma si limitativa ad affermare di non poter rilasciare l'immobile non essendo ancora riuscito a trovare un'abitazione diversa.
Il giudice a quo, dovendo pronunciarsi sulla convalida dello sfratto, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile, sotto il profilo dell'irrazionale disparità di trattamento (in relazione alla tutela dell'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) che essi determinerebbero a danno del prestatore d'opera, cui in considerazione dell'attività svolta sia stato concesso il godimento di una abitazione, rispetto alla generalità degli altri conduttori che, invece, possono beneficiare delle proroghe previste dalla disciplina vincolistica delle locazioni.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 24 ottobre 1973, Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Si è invece costituito Stoppa Romolo, ma oltre il termine consentito dalla legge onde la sua costituzione è stata con separata ordinanza dichiarata inammissibile. :
659 può apparire sorretto da una valida giustificazione in quei casi in cui il lavoro ed il godimento dell'immobile sono talmente compenetrati da costituire un tutto inscindibile ma non anche se il collegamento tra i due elementi è meramente estrinseco ed accidentale o quando il godimento dell'immobile assume un'importanza preminente rispetto alla prestazione di lavoro.
La norma impugnata detterebbe, invece, una disciplina uniforme per tutti i casi di connessione tra prestazione d'opera e godimento di un immobile, senza distinguere tra le varie e diverse ipotesi che possono presentarsi nella realtà economica e sociale: ed, in particolare, senza distinguere tra l'ipotesi in cui sia prevalente l'elemento lavoro e quella in cui preminente sia, viceversa, il godimento dell'immobile; nonché tra l'estinzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine finale e la cessazione del medesimo per risoluzione o per altra causa.
Di qui i dubbi del giudice a quo sulla compatibilità dell'art. 659 c.p.c. con gli artt. 2 e 3, comma primo, Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento (in relazione all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) che esso determinerebbe in danno di soggetti che si trovano a godere di un immobile in dipendenza dell'attività di lavoro da essi svolta e, soprattutto, in danno di conduttori-prestatori d'opera esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro, anche per cause ad essi non imputabili; e ciò in confronto della generalità degli altri conduttori, che possono invece beneficiare del regime ben più favorevole della proroga legale. Ed i dubbi, sempre secondo l'ordinanza riguarderebbero, anche l'art. 665 c.p.c., in considerazione dell'ulteriore pregiudizio che la particolare speditezza del procedimento in esso previsto potrebbe arrecare alla posizione del conduttore-prestatore d'opera sottoposto all'intimazione di licenza di sfratto ai sensi del già citato art. 659 c.p.c.
Va considerato, innanzi tutto, che l'art. 659 c.p.c., secondo l'opinione comunemente seguita, può ricevere applicazione solo quando la cessazione del rapporto di prestazione d'opera non è più controversa. Pertanto non v'è ragione di dolersi della mancata distinzione tra le varie ipotesi di scioglimento del rapporto, e segnatamente tra quella di scadenza del termine prefissato e quella di licenziamento illegittimo, ipotizzate dal giudice a quo, dal momento che in entrambi i casi il rilascio dell'immobile, osservandosi la speciale procedura di cui all'articolo 659, può essere ordinato solo quando relativamente allo scioglimento non sussista più contestazione.
Si ricava poi dai lavori preparatori e dal testo della norma impugnata che il legislatore ha inteso riferirsi a quelle situazioni in cui il godimento dell'immobile non trova la sua fonte in un distinto contratto di locazione ma in un contratto di lavoro; a quelle ipotesi, cioè, nelle quali la concessione del godimento di un immobile non è fine a se stessa ma riveste nell'economia del contratto, che appunto per questo è caratterizzato da una diversa funzione economico-sociale, una rilevanza accessoria e non primaria, ricollegata alla prestazione d'opera.
Al contrario, la disciplina vincolistica delle locazioni presuppone
Le situazioni sono quindi diverse. E ciò è sufficiente, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, per escludere che l'applicazione dell'art. 659 c.p.c., razionalmente interpretato in riferimento alle singole fattispecie, la cui identificazione è riservata al giudice, comporti violazione dell'art. 3 della Costituzione.
E ciò tanto più se si considera che questa Corte con reiterate pronuncie ha, sia pure sotto profili parzialmente diversi, riconosciuto che detto procedimento è adeguatamente giustificato dalla specialità della materia e che le sue caratteristiche non ledono il diritto alla difesa, tutelata dall'art. 24 della Costituzione; ciò sul riflesso che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale e che quindi è da ritenere legittima la creazione di un sistema che abbia riguardo alle particolarità del rapporto da regolare ai fini della salvaguardia d'interessi ritenuti degni di protezione giuridica (sent. n. 89 del 1972; n. 94 del 1973 e n. 171 del 1974).
Anche tale questione è pertanto infondata posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2 si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inalienabile della persona umana, mentre è nelle norme successive che essi sono poi presi singolarmente in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati (sent. n. 33 del 1974 e n. 37 del 1969).
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione dal pretore di Cavarzere con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere