Pronuncia 55/1975 — Rel. Vincenzo Trimarchi
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. e, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1972 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Foti Natale, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Visti gli atti di costituzione della parte civile Crignola Maria e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; uditi l'avv. Pierangelo Parravicini, per Crignola Maria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. :
990 del 1969. La difesa delle parti civili ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c, di detta legge, ed a tale eccezione si è associato il pubblico ministero.
Il tribunale, ritenuta non fondata l'istanza di estromissione del responsabile civile, con ordinanza del 13 novembre 1972, rilevato che la persona trasportata qualora riporti danno ancorché coperto da assicurazione (come nella specie), per il combinato disposto dei citati articoli 4, lett. c, e 18 non ha azione diretta contro l'assicuratore, non avendo i trasportati diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, e rilevato altresì che tale esclusione (che trae origine anche dal disposto di cui al secondo comma dell'art.
Secondo la parte privata, la questione sarebbe fondata. L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato dalle norme denunciate, oltre che per le ragioni indicate in ordinanza, anche perché, in base al richiamo che l'art. 1 (comma primo) fa all'articolo 2054 del codice civile, l'obbligo dell'assicurazione riguarderebbe anche i soggetti del rapporto di trasporto (art. 1681 del codice civile); perché le vittime della strada (tra le quali rientrano le persone trasportate a qualsiasi titolo che subiscano danni per la circolazione dei veicoli a motore), data la finalità sociale della legge, non possono essere trattate in modo differenziato; perché il richiamo all'assunzione volontaria del rischio non è sufficiente ad escludere una parte dei trasportati; e perché infine, in caso di assicurazione volontaria per i trasportati, a questi è negata l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ed agli stessi sono opponibili dall'assicuratore le eccezioni contrattuali, e poi "in altra occasione viene tutelata un'assunzione di rischio posta in essere volontariamente dall'assicurato".
E va ancora precisato che il giudice a quo, nel prospettare la questione, non si è soffermato sulla disparità di trattamento che si è così venuta a determinare nell'ambito della categoria delle persone trasportate dai veicoli che hanno ad esse causato il danno, sibbene, e unicamente, sul fatto che dette persone non sono considerate terzi (art. 4, lett. c) e, non essendovi in relazione ai veicoli che le trasportano obbligo di assicurazione, non hanno azione diretta nei confronti dell'assicuratore (ed anche nel caso in cui abbiano riportato danno coperto da assicurazione volontaria). "Terzi", invero, sono le persone a cui sia prodotto un danno per la circolazione di un veicolo senza guida di rotaie e che per ciò hanno diritto ad essere risarcite dal conducente e dal proprietario (o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio) del veicolo, a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 del codice civile; e tra codesti terzi proprio in base a tale norma non rientrano le persone trasportate. La legge n. 990 del 1969, che fa espresso riferimento all'articolo del codice civile ora ricordato, è stata introdotta nel sistema per garantire i diritti delle persone che abbiano subito un danno causato da un veicolo (o natante) a motore, mediante l'instaurazione di un regime d'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, e quindi l'assicurazione che copre il veicolo e per cui è posto legislativamente l'obbligo si riferisce di regola alla responsabilità civile ex art. 2054 del codice civile.
Da ciò consegue che la situazione di fatto e giuridica della persona trasportata dal veicolo che ad essa ha causato il danno e quella del "terzo" risultano diverse. ogni ragione di responsabilità tra conducente del veicolo e persona trasportata che subisca un danno per fatto e colpa del conducente, infatti, si pone e si risolve nell'ambito del rapporto di trasporto (e resta a parte la possibilità che ricorrano o concorrano profili di responsabilità extracontrattuale), ed invece la seconda situazione è caratterizzata dalla normale estraneità del terzo nei confronti del responsabile civile.
Il danno sofferto dai "terzi" e quello subito dalle persone trasportate si ricollegano a differenti premesse: perché stanno su piani diversi chi rimane estraneo alla circolazione del veicolo e non è in condizione, per circostanze di tempo e di luogo, di prevedere ed evitare il danno e chi, invece, partecipa alla circolazione del veicolo ed ha modo, usando l'ordinaria diligenza, di evitare o contenere il danno e comunque sa che, richiedendo o accettando il trasporto, può andare incontro a pericoli e danni derivanti dal fatto della circolazione del veicolo sul quale è trasportato, ed affronta scientemente i rischi del trasporto confidando o dovendo confidare sulla solvibilità del vettore a cui si affida.
La lamentata violazione del principio di eguaglianza, pertanto, non sussiste sotto il primo dei due profili indicati dal giudice a quo, perché i terzi e le persone trasportate, a differenza di quanto assume il tribunale di Como, non versano nella stessa situazione di vittime della strada e di danneggiati, e comunque non è irrazionale che il legislatore abbia considerato non eguali le rispettive posizioni.
D'altra parte, che per il risarcimento del danno subito la persona trasportata non abbia azione diretta contro l'assicuratore, si spiega agevolmente solo che si consideri che il fondamento della spettanza di codesta azione al terzo danneggiato non risiede nell'essere il rischio assicurato (cosa questa che, come nella specie, può aversi in base ad un espresso patto) ma nell'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile come garanzia per il terzo, e quindi nello speciale regime instaurato con la legge n. 990 del 1969. E poi, la persona trasportata, nell'ipotesi di assicurazione volontaria del rischio della responsabilità civile, non viene a sopportare in proprio il danno che abbia subito, giacché ha azione contro l'autore e questi, in quanto assicurato, ha diritto d'essere tenuto indenne, entro i limiti convenuti, da parte dell'assicuratore.
Con la conseguenza, in base alle considerazioni che precedono, che non risulta costituzionalmente illegittima, sotto gli indicati profili, la disciplina della materia in atto vigente.
Ciò, tuttavia, non esclude che questa possa, sul punto, essere modificata nel senso di una maggiore estensione del campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria e vengano, così, a trovare soddisfazione le istanze al riguardo avanzate da più parti in sede di discussione ed approvazione della ripetuta legge n. 990 del 1969 ed allora non accolte in quanto si è ritenuto di dover introdurre il nuovo regime di assicurazione in modo graduale e di non poter rendere ancora più gravi gli oneri per l'assicurato.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. c, e 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Como con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere